Marittimi: determinazione della misura della prestazione di malattia

Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia

di Francesca Esposito

L’Inps fornisce istruzioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia (INPS – circolare 4 aprile 2024 n. 55).

In merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), utile al calcolo delle prestazioni di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’articolo 6 del DLgs 2 settembre 1997, n. 314, ha sostituito l’articolo 12 della L 30 aprile 1969, n. 153, stabilendo il principio secondo cui l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali, salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d’ordine generale in materia di politica previdenziale.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno; conseguentemente, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Fanno, altresì, eccezione – nel senso che devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

Per quanto concerne l’individuazione della retribuzione media giornaliera utile al fine del pagamento delle indennità di malattia fondamentale e complementare, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia o, per gli eventi insorti nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca, per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

Flusso di processo

La determinazione della base di calcolo per la liquidazione in modalità diretta delle prestazioni di malattia avviene utilizzando i valori contenuti nell’elemento “retribuzione teorica” e nel “numero mensilità” annue del flusso Uniemens, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la valorizzazione dei suddetti elementi.

Al riguardo, l’Inps ricorda che per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle suddette indicazioni per i flussi Uniemens.

In un’ottica di armonizzazione, le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens. Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.

La prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro. In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.

A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l’apposito applicativo finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”, fermo restando che, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

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