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Sentenza della Corte Costituzionale N. 224 del 2022
Buongiorno, mi chiamo Castro Domenico e sono nato nel 1953, sono in pensione dal 2016 per inabilità alla navigazione permanente. A Settembre del 2025 ho presentato la domanda di Ricostituzione. Per vedere se tutto procedeva bene a Febbraio del 2026 ho fatto un sollecito a Messina(Me) al polo marittimo e mi hanno risposto che mancava l’estratto di matricola che avevano già richiesto alla Capitaneria di Catania e fino a qui tutto ok.
Dopo due mesi di silenzio, mi hanno risposto che a causa dell’articolo 47 non rientravo per scadenze dei termini sulla sentenza della Corte Costituzionale n224 del 2022, voglio precisare che alcuni marittimi del mio paese nella stessa situazione sono stati già liquidati, io non riesco a capire come mai tutto di un colpo hanno applicato questa legge, pertanto le volevo chiedere se gentilmente potesse darmi un consiglio su come devo comportarmi.
In attesa di una sua risposta la ringrazio anticipatamente e le invio distinti saluti.
Castro Domenico
Gentile Sig. Castro, in merito alla comunicazione INPS di reiezione della domanda di ricostituzione presentata in data 24/09/2025, abbiamo esaminato il contenuto del provvedimento.
La risposta fornita dall’INPS appare, allo stato, generica, in quanto si limita a richiamare l’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, dichiarando la domanda inammissibile per intervenuta decadenza, senza tuttavia entrare nel merito della Sua specifica posizione contributiva marittima e senza verificare l’effettiva applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2022 al caso concreto. Dal provvedimento risulta infatti una reiezione per “decadenza” ex art. 47, senza una valutazione tecnica della posizione marittima e del calcolo pensionistico.
Occorre precisare che la sentenza n. 224/2022 riguarda il calcolo della pensione dei lavoratori marittimi e, in particolare, la neutralizzazione dei periodi di prolungamento contributivo previsti dall’art. 24 della legge n. 413/1984, quando tali periodi, invece di determinare un beneficio, producono un effetto sfavorevole sull’importo della pensione.
La casistica interessa soprattutto le posizioni pensionistiche liquidate con sistema retributivo oppure con sistema misto, limitatamente alla quota retributiva. Il tema, infatti, riguarda la corretta determinazione della retribuzione pensionabile e, quindi, le quote maturate con contribuzione anteriore al 1992 e al 1996.
La sentenza Corte Costituzionale n. 224/2022 rileva soprattutto per le pensioni marittime liquidate con sistema retributivo o misto, limitatamente alla quota retributiva, poiché incide sulla determinazione della retribuzione pensionabile. L’Istituto avrebbe quindi dovuto verificare le quote ante 1992 e ante 1996, i periodi di prolungamento contributivo ex art. 24 L. n. 413/1984 e l’eventuale effetto peggiorativo prodotto dagli stessi sul calcolo della pensione, anziché dichiarare genericamente la domanda inammissibile per decadenza.
Tale valutazione, tuttavia, presuppone una verifica preliminare del contenuto della domanda di ricostituzione inoltrata dal patronato. Qualora, in sede di inoltro della domanda, non sia stata espressamente richiesta l’applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 224/2022, né sia stata indicata la necessità di neutralizzare i periodi di prolungamento contributivo marittimo eventualmente sfavorevoli, occorrerà valutare se la domanda presentata fosse sufficientemente specifica oppure se sia necessario integrare la richiesta, presentare una nuova istanza mirata o impostare il riesame evidenziando espressamente tale omissione.
Pertanto, per stabilire se la sentenza n. 224/2022 sia applicabile alla Sua posizione, non è sufficiente richiamare genericamente la decadenza, ma occorre verificare tecnicamente:
- se la pensione sia stata liquidata con sistema retributivo o misto;
- quali quote della pensione siano state calcolate con il sistema retributivo;
- quali contributi risultino maturati anteriormente al 1992 e al 1996;
- quali periodi siano stati presi a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile;
- se in tali periodi siano presenti prolungamenti contributivi marittimi ex art. 24 legge n. 413/1984;
- se tali prolungamenti fossero necessari per maturare il diritto a pensione oppure fossero periodi aggiuntivi;
- se il loro inserimento abbia prodotto un effetto peggiorativo sull’importo della pensione.
È inoltre necessario chiarire un aspetto della Sua esposizione: Lei riferisce di essere titolare di pensione di inabilità marittima; tuttavia, dalla reiezione INPS risulta una pensione categoria VO, cioè pensione di vecchiaia. Questo dato è rilevante, perché la sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2022 riguarda proprio il calcolo dei trattamenti di vecchiaia dei lavoratori marittimi. Pertanto, se la pensione di inabilità marittima è stata successivamente trasformata in pensione di vecchiaia, la verifica deve essere effettuata sulla pensione di vecchiaia attualmente in pagamento.
A nostro avviso, quindi, la reiezione non appare correttamente motivata, salvo quanto sopra precisato in ordine al contenuto effettivo della domanda inoltrata. L’INPS avrebbe dovuto esaminare la posizione marittima elaborata al momento dell’accesso a pensione e verificare se, negli ultimi cinque o dieci anni presi a riferimento per il calcolo della pensione, vi fossero periodi di prolungamento contributivo tali da incidere negativamente sulla retribuzione pensionabile.
In particolare, occorre verificare se Lei, nel periodo utile al calcolo pensionistico, si trovasse in rapporto di lavoro continuativo oppure se vi fossero periodi di imbarco, sbarco e prolungamento contributivo che abbiano abbassato la media retributiva utilizzata per determinare la pensione.
Nei casi di ricostituzione contributiva e di riliquidazione della pensione già in pagamento, il diritto alla corretta determinazione della prestazione non dovrebbe essere escluso automaticamente per decadenza. Al massimo, potrà porsi una questione di prescrizione dei ratei arretrati eventualmente spettanti, ma non una decadenza assoluta dal diritto alla verifica e al ricalcolo della pensione.
Per tali ragioni, Le consigliamo di richiedere un riesame della reiezione, previa verifica della domanda effettivamente trasmessa dal patronato, chiedendo all’INPS di entrare nel merito della Sua posizione e di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, la sentenza Corte Costituzionale n. 224/2022.
Nel riesame dovrà essere evidenziato che la domanda non ha ad oggetto una nuova pensione né una generica contestazione tardiva del provvedimento originario, ma una richiesta di ricostituzione/riliquidazione della pensione di vecchiaia marittima, con verifica della quota retributiva e dei periodi di prolungamento eventualmente dannosi.
In conclusione, riteniamo che la reiezione INPS possa essere contestata, chiedendo il riesame della posizione, alla luce della sentenza n. 224/2022, con eventuale riliquidazione della pensione e riconoscimento degli arretrati nei limiti di legge. Resta fermo che dovrà essere preliminarmente controllata la domanda inoltrata dal patronato, per verificare se fosse stata effettivamente richiesta l’applicazione della sentenza in questione.
Cordiali saluti Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis
Ecomar errata indicazione settimane servizio macchine
Salve, sono un Direttore di macchine di 59 anni, ho richiesto tramite il patronato una esplorativa poichè intendo andare in pensione. Ho notato però che non risultano le 52 settimane al servizio di macchine.
Si tratta senz’altro di un errore. Come conviene procedere? Bisogna ottenere prima che venga corretta la certificazione Ecomar o posso già presentare comunque la pensione anticipata di macchine?
Allego copia del conto assicurativo ricevuto dall’INPS in uno all’estratto matricolare.
Vorrei inoltre sapere cosa mi convenga fare in merito ai contributi accreditati nella gestione AGO come dipendente.
La ringrazio per la risposta. Distinti saluti
Manfredi Gennaro
Buongiorno, in riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, si comunica quanto segue.
Non sussistono criticità in merito all’elaborazione della prestazione da parte dell’Istituto. È possibile, infatti, presentare domanda di pensione di vecchiaia anticipata per il personale di macchina ai sensi della legge n. 413/1984.
Si precisa che la prestazione richiesta rientra tra quelle specifiche del Fondo di Previdenza Marinara; pertanto, l’INPS provvede alla liquidazione tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi riconducibili all’attività marittima, ed in particolare:
- navigazione effettiva;
- prolungamenti;
- periodi di disoccupazione indennizzata;
- malattia;
- eventuale servizio militare;
- contributi compensativi;
- riposi maturati allo sbarco.
Con specifico riferimento ai compensativi e ai riposi maturati allo sbarco, si richiamano i seguenti riferimenti normativi e amministrativi:
- circolare INPS n. 177 del 1989;
- circolare INPS n. 95 del 2001 (gestione della previdenza marinara e criteri di valorizzazione dei periodi contributivi)
Restano invece esclusi dal calcolo tutti i periodi non derivanti da attività o contribuzione marittima direttamente collegata.
I contributi non valorizzati ai fini della suddetta prestazione non vengono persi, ma potranno essere fatti valere successivamente. Al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente (attualmente 67 anni), sarà infatti possibile presentare una nuova domanda di pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984.
In tale fase, si procederà alla trasformazione della prestazione da pensione di Previdenza Marinara a pensione di vecchiaia nell’ambito dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), consentendo così la valorizzazione anche dei periodi contributivi precedentemente esclusi.
Alla luce di quanto sopra, concludo che la richiesta di pensione anticipata non pregiudica in alcun modo il diritto alla successiva valorizzazione dell’intera posizione contributiva al raggiungimento dell’età anagrafica prevista.
Cordiali Saluti
Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis
15-04-2026
Quesito conteggio giorni di prolungamento nel caso di periodi di malattia fondamentale
Buon pomeriggio, vorrei porre un quesito in ordine ai periodi di prolungamento.
Più precisamente vorrei sapere se la corretta interpretazione del comma 2 all’art. 24 della Legge 26 luglio 1984, n. 413, che recita “Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l’obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta” consenta di conteggiare i prolungamenti dopo un periodo di malattia fondamentale (insorta durante l’imbarco), ovvero nel lasso temporale immediatamente successivo al termine della malattia e fino alla data del nuovo imbarco.
Inoltre, visto che la contribuzione figurativa da malattia è riconosciuta nel limite di 52 settimane, vorrei capire se avere dei periodi di malattia superiori alle 52 settimane possa essere penalizzante, ai fini del riconoscimento dei contributi derivanti dai prolungamenti suddetti, rispetto al caso in cui non si avessero periodi di malattia.
Grazie anticipatamente per la risposta.
Distinti Saluti Riccardo Amendolara
In riscontro al quesito formulato in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 24 della Legge 26 luglio 1984, n. 413, si rappresenta quanto segue.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in favore dei lavoratori marittimi, il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa successivi allo sbarco (c.d. “prolungamenti”), attribuibili in assenza di attività lavorativa e di contribuzione, in misura correlata alla durata dei periodi di imbarco e comunque entro i limiti temporali massimi stabiliti dalla disposizione, con efficacia sia ai fini del diritto sia della misura del trattamento pensionistico.
Il successivo comma 2 dispone che i periodi di prolungamento siano interrotti al verificarsi di attività lavorativa comportante obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzione comunque accreditata, e che possano essere nuovamente attribuiti una volta cessate le cause che ne hanno determinato l’interruzione.
Al riguardo, deve precisarsi che la ripresa del prolungamento, successivamente a un periodo di attività lavorativa o alla cessazione di altra causa interruttiva, non comporta, di regola, il recupero integrale dei giorni teorici non fruiti, ma esclusivamente l’attribuzione della quota residua del beneficio originariamente maturato. In altri termini, l’interruzione del prolungamento non determina la maturazione di un nuovo autonomo periodo, ma consente soltanto la fruizione della parte residua di quello già spettante. Così, ad esempio, ove il lavoratore abbia originariamente maturato un prolungamento pari a 90 giorni e ne abbia già fruito 30 prima dell’insorgenza di un’attività lavorativa ( 30 giorni ) comportante obbligo assicurativo, alla cessazione di tale attività potrà essergli attribuita esclusivamente la residua quota di 30 giorni, restando escluso il riconoscimento ex novo dell’intero periodo teorico originario.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene che, durante i periodi di malattia insorta in costanza di imbarco e assistita da contribuzione figurativa, il prolungamento debba intendersi sospeso, in quanto ricorre una delle cause di interruzione previste dalla norma.
Con specifico riferimento alla contribuzione figurativa per malattia nel settore marittimo, occorre precisare che l’ampliamento del periodo riconoscibile non discende dall’art. 6 della Legge n. 413/1984, bensì dalla disciplina generale della contribuzione figurativa per malattia, originariamente prevista dall’art. 56, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successivamente elevata dall’art. 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, fino al limite, a regime, di ventidue mesi, pari a 96 settimane complessive nella vita assicurativa.
Mentre in riferimento al limite massimo accreditabile dei periodi di malattia, si fà presente, che i periodi di malattia eccedenti il limite massimo di 96 settimane ( non 52 ) non determinano, di per sé, una penalizzazione autonoma ai fini del riconoscimento dei prolungamenti contributivi ex art. 24 l. n. 413/1984. Un’incidenza sfavorevole può derivare solo dai periodi di malattia ancora figurativamente accreditabili, in quanto idonei a interrompere, differire o limitare il prolungamento. Oltre il tetto delle 96 settimane, invece, cessa l’accredito figurativo della malattia, ma non si produce un ulteriore effetto penalizzante sul prolungamento. Resta inoltre fermo, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2022 e alla circolare INPS n. 66/2023, il principio per cui il prolungamento non può essere computato nel calcolo della pensione quando, pur non necessario al perfezionamento del diritto, determini un importo pensionistico meno favorevole.
Cordiali Saluti
Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis
01-04-2026
Marinaio richiesta come pensione usurante
Buongiono e possibile sapere se posso fare la domanda di pensione con venti anni di elica devo compiere 59 anni e in più ho 5 anni di lavoro statale e possibile avere una risposta la mia categoria Marinaio grazie buone feste.
Buongiorno, in riferimento alla sua richiesta concernente l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per il personale marittimo, si rappresenta quanto segue.
L’ordinamento previdenziale riconosce una disciplina speciale per talune categorie del personale navigante, tra cui il personale di macchina e i radiotelegrafisti, in considerazione della particolare gravosità e delle specifiche condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, ai sensi della Legge n. 413/1984 e della normativa di settore confluita nella gestione previdenziale marittima dell’INPS, è previsto un regime derogatorio rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla pensione di vecchiaia. Tale disciplina consente, al ricorrere di determinate condizioni, l’accesso al trattamento pensionistico con un requisito anagrafico ridotto rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori.
Il beneficio in parola è riconosciuto esclusivamente al personale in possesso della qualifica di macchina (nonché ai radiotelegrafisti) e richiede:
- il possesso di un’anzianità contributiva minima, generalmente non inferiore a 20 anni;
- lo svolgimento di almeno 10 anni effettivi di navigazione con qualifica di personale di macchina;
- il raggiungimento dell’età anagrafica di 59 anni, ferma restando l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente.
Si precisa, infine, che la categoria dei marinai non rientra nella fattispecie sopra descritta e, pertanto, non può beneficiare del suddetto regime di pensione di vecchiaia anticipata.
Cordiali Saluti Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis

25-03-2026
Richiesta NASPI
Buongiorno Sono P…….. Maurizio dipendente Princess Cruise per tramite Navitrans.
Ho finito il mio contratto stagionale il 5 dicembre, il 7 gennaio ho presentato, tramite patronato UIL di Lecce, la domanda di disoccupazione naspi presso la sede di Campi Salentina (provincia di Lecce). La domanda mi è stata accettata e ho ricevuto il primo mese di pagamento. In seguito, mi è stata bloccata dalla direttrice R……… P………. perché dice cito”
Gentilissimi,
premesso che l’Inps riconosce il diritto alla NASpI per lavoratori marittimi solo quando rientrano nella categoria dei “diversi dai frontalieri” ai sensi del Reg. CE 883/2004 e 987/2009, vedasi circolare n. 105/2015, nel caso di specie il Vs assistito rientra nella tipologia di lavoratori italiani assicurati come marittimi in regime di navigazione estera, per i quali manca la possibilità di accedere alla tutela per la disoccupazione in considerazione dell’assenza del relativo obbligo assicurativo nel sistema di sicurezza sociale italiano.
Detti lavoratori marittimi, residenti in Italia, effettuano periodi di navigazione con compagnie che applicano la normativa comunitaria, le quali versano la contribuzione dei lavoratori presso le casse del nostro Istituto sotto la categoria “lavoro marittimo estero”. (vedasi estratto contributivo)
In detti casi, l’obbligo assicurativo è limitato all’assicurazione IVS; in particolare, in base al regime facoltativo previsto dal Capo II della legge 26 luglio 1984, n. 413, l’articolo 47, comma 1, dispone che: “Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari”.
Pertanto poiché è indispensabile per accedere alla tutala della Naspi, che sia presente anche il versamento della contribuzione specifica (DS) e non solo della contribuzione IVS, la prestazione non puo’ essere riconosciuta.
Seguirà notifica di indebito.
Cordiali saluti R…… P……… AGENZIA CAMPI SALENTINA RESPONSABILE DIREZIONE”
Inoltre, la dottoressa P………. in seguito ad una telefonata, ha aggiunto che se il mio contratto dovesse prevedere anche la voce DS oltre a quella IVS (che mi darà diritto alla pensione) potrà sbloccare la mia domanda Naspi.
Avrei gentilmente bisogno di sapere se noi come categoria marittima di lavoratori stagionali presso azienda estera, ma con contratto italiano fatto da Navitrans (Napoli) abbiamo diritto ad una tutela, come tutti i lavoratori in Italia.
E se in caso contrario, si può prevedere anche per noi una trattenuta in busta pagata per avere diritto, come gli altri, alla Naspi o ad altra forma di sostentamento mentre non lavoriamo .
Prima c’era la rimpatriati e adesso?
Sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o eventuale documento, spero in un vostro cortese riscontro.
Grazie mille Maurizio P…………
In riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue.
Nel caso di specie, l’Istituto non poteva e non doveva procedere alla liquidazione della prestazione NASpI, in quanto la normativa vigente esclude tale tutela per i lavoratori marittimi impiegati in regime di navigazione estera.
In particolare, ai sensi dell’art. 47, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività su navi battenti bandiera straniera è riconosciuta la facoltà di iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’INPS, con esclusione espressa dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e della Cassa unica assegni familiari.
Tale impostazione normativa è stata ulteriormente chiarita dall’INPS con circolare n. 105/2015, come correttamente evidenziato nella comunicazione da parte dell’Istituto.
Si evidenzia inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la Legge 30 dicembre 2024, n. 213 (Legge di Bilancio 2025), in combinato disposto con i successivi chiarimenti forniti dall’INPS, ha escluso il riconoscimento della NASpI nei confronti dei lavoratori frontalieri, in coerenza con il principio secondo cui la prestazione di disoccupazione è subordinata alla presenza di contribuzione contro la disoccupazione nel sistema assicurativo di riferimento.
Nel caso in esame, trattandosi di attività di navigazione estera, la contribuzione versata (o versabile) è limitata alla sola assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non comprende la contribuzione per la disoccupazione (DS), requisito imprescindibile per il riconoscimento della NASpI.
Pertanto, fino a quando l’attività lavorativa sarà svolta in regime di navigazione estera, non sarà possibile accedere alla prestazione NASpI, salvo modifiche normative, non posso entrare nel merito di chi vi sostiene, nel caso specifico la valutazione è di carattere tecnico previdenziale e non socio-assistenziale o politico.
Per poter maturare il diritto alla NASpI, sarebbe necessario lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all’obbligo contributivo comprensivo anche della contribuzione per la disoccupazione involontaria, fermo restando che una modifica dell’attuale quadro normativo, dell’articolo 47 comma 1 legge 413/84, appare, allo stato, poco probabile.
Si evidenzia, infine, che la contribuzione relativa alla navigazione estera segue regole specifiche e può essere versata secondo modalità differenti rispetto a quelle previste per i rapporti di lavoro soggetti alla normativa contributiva ordinaria.
Cordiali saluti Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis

14-03-2026
Pensione anticipata
Spettabile Dott. De Delectis complimenti per la sua rubrica e la sua competenza e grazie per il suo lavoro in quanto noi marittimi ci troviamo trascurati anche per la mancanza di esperti previdenziali di cui lei è una delle figure più preparate in questo settore.
Chiedo gentilmente, considerando le leggi pensionistiche attuali, se mi può dare una data a riguardo di quando potrei accedere alla pensione anticipata, quella che oggi si accede con i 42 anni e 10 mesi.
Allego estratto certificato considerando che da tale (2023) l’attività lavorativa è continuata normalmente senza interruzioni.
Cordiali saluti
Del Prete Raffaele
In riferimento alle sue indicazioni e in base all’estratto conto della Previdenza Marinara, lei maturerà i 42 anni e 10 mesi di contributi nell’aprile 2028.
Tengo a precisare che si tratta di un parere puramente indicativo, in quanto dall’agosto 2023 non risultano elementi aggiornati che possano dare una certezza assoluta.
Il consiglio è quindi quello di ripresentare una richiesta di esplorativa marittima prima di valutare la cessazione dell’attività lavorativa.
Cordiali saluti. Servizio Consulenza – Organizzazione – Formazione
Dott. Pasquale De Dilectis
19-02-2026
CONTRIBUTI VERSATI
Gent..Dott. De Delectis le scrivo per avere delle informazioni riguardo al retribuzione che è stata usata nel calcolo della pensione.
Sono andato in pensione a marzo del 2025. ho optato per il calcolo contributivo perché era più vantaggioso. Visto che avevo dei dubbi sull’importo che mi viene erogato, a settembre ho fatto richiesta degli atti del calcolo della pensione. Premetto che ho contributi sia marittimi che lavoro a terra.
Visionando quello che ho ricevuto dall’inps ho notato che manca l’imbarco dal 5/10/1977 al 12/10/1977 e inoltre l’imbarco che va dal 2/12/1977 al 7/7/1979 ( 19 mesi tutti insieme)risulta liquidato con retribuzione convenzionale e non reale come risulta essere dai modelli 01/M e dall’estratto contributivo che e presente nel fascicolo previdenziale del cittadino. Ho fatto richiesta di ricostituzione ma e stata respinta. Cosa posso fare? Ringrazio per la sua cortese risposta.: Torre del Greco, 18 febbraio 2026 Biagio Izzo
Buonasera, in riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, Le rappresento quanto segue.
Fino al 31 dicembre 1979 i contributi relativi all’attività di navigazione venivano versati sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite per legge nell’ambito della gestione della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, disciplinata in particolare dalla Legge 27 luglio 1967, n. 658.
Pertanto, per i periodi di navigazione antecedenti al 1° gennaio 1980, la contribuzione non era determinata sulla retribuzione effettivamente percepita, bensì su parametri convenzionali fissati normativamente.
Lei risulta in possesso di modelli 01/M emessi prima del 1980, ma in maniera non corretta. Verosimilmente, facendo parte del gruppo Finmare, la società — avendo personale sia imbarcato sia a terra — emetteva i modelli 01/M per tutto il personale. Tuttavia, nel Suo caso specifico, tali modelli risultano compilati come se l’attività fosse stata interamente svolta a terra, mentre per i periodi di effettiva navigazione, nel regime ante-1980, non era prevista l’emissione del modello 01/M secondo le modalità oggi conosciute.
Il passaggio dal sistema contributivo convenzionale a quello basato sulle retribuzioni effettive è avvenuto con la Legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663), entrata in vigore dal 1° gennaio 1980.
Le modalità applicative della nuova disciplina contributiva per i lavoratori marittimi sono state chiarite dall’INPS con la Circolare INPS n. 101 del 30 aprile 1980, che ha regolato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Successivamente, con la Legge 26 luglio 1984, n. 413, è stata soppressa la gestione autonoma della Cassa Previdenza Marinara e tutte le funzioni sono state trasferite all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Ulteriori chiarimenti applicativi in materia contributiva e pensionistica per il personale marittimo sono stati forniti con la Circolare INPS n. 56 del 22 marzo 1988.
Alla luce di tale quadro normativo, nel Suo caso l’INPS ha proceduto al calcolo della pensione:
- applicando la normativa vigente ante 1980 per i periodi di navigazione soggetti a contribuzione convenzionale;
- applicando la disciplina successiva per i periodi maturati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa;
- tenendo conto del trasferimento delle competenze dalla Cassa Previdenza Marinara all’INPS avvenuto con la L. 413/1984.
Pertanto, l’Istituto ha operato in conformità alle disposizioni legislative e alle relative circolari applicative vigenti nei diversi periodi temporali.
Cordiali Saluti Servizio Consulenza – Previdenza – Formazione Sindacato Forza
Dott. Pasquale De Dilectis
02-02-2026
Accredito di contributi sotto la voce lavoro dipendente anziché’ lavoratore marittimo.
Buongiorno, leggevo un articolo sulla rubrica curata dal Dott. De Delectis publicato in giornata (02-02-26) con oggetto l accredito di contributi sotto la voce lavoro dipendente anziché’ lavoratore marittimo.
Volevo avere un parere sul mio caso simile a quello pubblicato. Sono un marittimo che lavora offshore estero in CRL con Saipem. I contributi sono stati regolarmente accreditati come lavoro marittimo eccetto un certo periodo (5-7 anni) dove figurano come lavoratore dipendente. Ho provveduto a fornire all Inps i discharge di quei periodi. Non ancora avuto risposta in merito. Ho parlato con l ufficio amministrativo della mia compagnia che hanno sempre confermato l esatto codice e accredito come lavoratore marittimo attribuendo l errore all Inps dove sono versati i contributi. A differenza del caso menzionato nella rubrica, non ho mai fatto disoccupazione. Volevo sapere un vs parere o se avete bisogno di ulteriori informazioni.
Grazie, Distinti Saluti
Eros Monteleone
In riferimento alla Sua richiesta, si rappresenta quanto segue.
Le considerazioni che seguono sono formulate esclusivamente sulla base delle informazioni da Lei fornite, in assenza di un riscontro diretto con la relativa documentazione amministrativa e contributiva.
Per quanto riguarda l’attività svolta in ambito offshore estero, la natura della contribuzione (marittima o da lavoro a terra) non dipende dal fatto che l’attività sia svolta in mare, bensì dall’inquadramento giuridico del rapporto di lavoro e dalla tipologia di unità sulla quale la prestazione lavorativa viene resa.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in qualità di marittimo imbarcato su unità navali iscritte nei registri, con arruolamento marittimo, libretto di navigazione/discharge book e rapporto regolato da CRL marittimo, la contribuzione è da qualificarsi come contribuzione da lavoro marittimo, anche se l’attività è svolta offshore e all’estero.
La contribuzione può invece risultare accreditata come lavoro dipendente (lavoro a terra) nei periodi in cui l’attività svolta non risulti riconducibile all’attività marittima in senso stretto, ad esempio qualora la prestazione lavorativa sia stata resa su strutture offshore non qualificate come unità navali, ovvero in assenza di formale arruolamento o documentazione di imbarco. In tali circostanze, l’INPS procede all’accredito della contribuzione nella gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti, sulla base degli elementi amministrativi disponibili.
Sulla base di quanto da Lei rappresentato, e sempre in assenza di verifica documentale, appare maggiormente riconducibile a tale seconda ipotesi l’accredito della contribuzione come lavoro a terra da Lei segnalato.
Cordiali Saluti Il Direttore Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis

02/02/2026
Egregio Dottor Pasquale De Delectis, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una problematica previdenziale che mi coinvolge e per la quale Le chiedo cortesemente un parere e un orientamento, confidando nella Sua autorevole esperienza nel settore marittimo.
Esposizione dei fatti: Sono iscritto nella matricola …………………………….. presso la Capitaneria di Porto di ………….. Nel corso degli anni 2005 e 2006 ho svolto regolare attività lavorativa come marittimo, con contratto di arruolamento e imbarco presso la società ……………………….imbarcato come Mozzo (2005) e successivamente come Allievo Ufficiale di Navigazione del Diporto (2006) a bordo…………………………..
Tutti i periodi risultano regolarmente registrati sul mio libretto di navigazione e corredati da documentazione ufficiale rilasciata dalla Capitaneria di Porto ………… e dall’Ufficio di……………. I contributi previdenziali per tali periodi risultano effettivamente versati ma erroneamente accreditati come lavoro dipendente anziché come lavoro marittimo, impedendo così il corretto riconoscimento previdenziale.
Nonostante diverse istanze presentate all’INPS di Roma Flaminio, le mie richieste sono state rigettate per presunta prescrizione, nonostante si tratti di una rettifica per errore di classificazione e non di omissione contributiva.
Alla luce di quanto sopra, Le chiedo cortesemente un Suo parere tecnico e istituzionale sull’opportunità di un ulteriore intervento nei confronti dell’INPS, anche alla luce della documentazione in mio possesso, e sull’eventuale percorso da intraprendere per ottenere il corretto riconoscimento previdenziale di questi periodi come attività marittima.
Vi allego tutta la documentazione utile e ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e dell’art.13 GDPR del Regolamento UE 679/2016 Vi autorizzo al trattamento dei dati sopra riportati.
Cordialmente,
Karim Charfeddine
Buongiorno, in riferimento alla Vostra richiesta, si rappresenta quanto segue.
La problematica inerente al mancato riconoscimento della contribuzione quale lavoratore marittimo risulta essere stata impostata in maniera non corretta sotto il profilo giuridico e previdenziale.
In particolare, l’eventuale omissione dello status di lavoratore marittimo nonché i conseguenti mancati versamenti contributivi non sono imputabili all’INPS, bensì esclusivamente al datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di corretta qualificazione del rapporto di lavoro e di regolare assolvimento degli adempimenti contributivi.
Tale principio trova fondamento nell’art. 2116 del Codice Civile, nonché nella normativa previdenziale generale, secondo cui il datore di lavoro è l’unico soggetto obbligato alla denuncia e al versamento dei contributi dovuti, restando l’INPS mero ente gestore della contribuzione.
Ne consegue che sin dall’insorgere della problematica l’interessato avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del proprio datore di lavoro, anche mediante la proposizione di atti interruttivi della prescrizione, al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva e la richiesta di rettifica della posizione assicurativa presso l’Istituto.
Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie l’INPS deve considerarsi parte lesa, in quanto destinatario di un’omissione contributiva derivante da un inadempimento datoriale, e non responsabile della stessa.
Entrando poi nel merito tecnico-previdenziale, si rileva che un’eventuale sistemazione della contribuzione da lavoro dipendente a lavoro marittimo non produrrebbe, in ogni caso, effetti utili ai fini pensionistici.
Infatti, avendo il lavoratore usufruito dell’indennità di disoccupazione successivamente allo sbarco, i relativi periodi di prolungamento non danno luogo a mancata copertura contributiva, ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge n. 413 del 26 luglio 1984, che disciplinano in modo tassativo il computo dei periodi assicurativi per i lavoratori marittimi.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono pertanto i presupposti giuridici e previdenziali per un ulteriore intervento, né sotto il profilo della responsabilità dell’Istituto né sotto quello dell’utilità contributiva dell’eventuale rettifica.
Cordiali saluti
Il Direttore
Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis

27/01/2026
Buongiorno, Mi chiamo Giuseppe Luxoro , residente a Roma ( ex dipendente Eni ) .
Sono attualmente in scivolo pensionistico, in virtù’ del Contratto di espansione dal1/12/2021 fino al 31/3/2026 quando si completeranno i versamenti contributivi, raggiungendo la quota di 42 anni e 10 mesi utili per la pensione di anzianità.
Nel periodo contributivo ( pari a 2230 settimane ) sono comprese 206 settimane di contributi marittimi ( imbarchi vari effettuati dal 1980 al 1989 ) + 57 settimane di prolungamenti, già conteggiate da Inps gente di mare di Genova tramite Eco Cert con relativa elaborazione della contribuzione.
Ad oggi, i Patronati qui a Roma, da me contattati, non sono riusciti a conteggiarmi la quota pensione spettante, qualcuno lo ha fatto ma lasciando fuori del calcolo i periodi da marittimo e relativi prolungamenti.
Pertanto Vi Chiedo cortesemente, essendo Voi specialisti in materia di contributi marittimi, di indicarmi una possibile soluzione, considerando che sono in possesso della seguente documentazione :
– Eco Cert ricevuto da Inps gente di mare di Genova e relativa elaborazione dei contributi marittimi ( documento utilizzato per l’adesione al contratto di espansione nel 2021 )
quoto di seguito un tabella riepilogativa della contribuzione
Rimango in attesa di un Vs cortese riscontro in merito. Cordialmente
Giuseppe Luxoro
Buongiorno, in riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, Le faccio presente che, a mio avviso, si sta creando un problema che non sussiste.
Lei è infatti in scivolo pensionistico dal dicembre 2021 e, pertanto, nel mese di aprile accederà alla pensione di vecchiaia anticipata, avendo maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Preciso che nel 2021 l’INPS ha proceduto alla definizione della pensione in sede di accesso alla prestazione di scivolo, liquidando la prestazione sulla base di tutta la contribuzione utile sia al diritto sia al calcolo maturata alla data della domanda, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
In tale fase sono stati pertanto considerati tutti i contributi utili, compresi quelli derivanti da contribuzione marittima e dai prolungamenti contributivi previsti dalla legge n. 413/1984, artt. 24 e 25.
A conferma di quanto sopra, è sufficiente consultare il modello TE08, ovvero il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INPS all’epoca della definizione della prestazione, dal quale risulta chiaramente che nel calcolo sono stati inclusi tutti i periodi contributivi utili.
Successivamente, all’atto della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, l’INPS provvederà alla liquidazione definitiva della pensione, ricalcolando la prestazione e riconoscendo anche la contribuzione maturata e accreditata successivamente al 2021, con conseguente aggiornamento dell’importo pensionistico, sempre nel rispetto della normativa vigente al momento della decorrenza della pensione. Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Direttore Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis
12-01-2026
Egregio dottor Pasquale De Delectis.
Gli faccio i complimenti per la sua rubrica e per la sua competenza in materia che è molto superiore ai vari patronati, considerati “autorevoli”, delle migliori sigle sindacali.
Sono un marittimo con 41 anni di contributi (21 di mare e 20 di terra) e 61 anni e mezzo di età. Al rinnovo della biennale non mi volevano rinnovare l’idoneità per motivi di salute (tendinopatia alla spalla).
Se nel caso “accettassi” l’inidoneità, dalla Sanita Marittima, l’iter mi porterebbe direttamente alla pensione di inabilità? Perché se non sarebbe questo l’esito mi troverei con l’inidoneità e senza lavoro. Cioè l’inidoneità della Sanità Marittima equivale anche lo stesso per la Commissione INPS? È quale sarebbe il percorso per non restare “fregati”.
Grazie.
Distinti saluti R. D.
Buongiorno,
in riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue, con specifico richiamo alla normativa vigente e alla prassi amministrativa in materia.
Preliminarmente si precisa che non è la Cassa Marittima a decretare l’idoneità o la non idoneità alla navigazione. Ai sensi della normativa sanitaria marittima vigente, in occasione della visita medica biennale, qualora vengano riscontrate patologie rilevanti, la Cassa Marittima provvede a trasmettere la documentazione sanitaria alla Commissione Medica di Primo Grado, istituita presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente, alla quale spetta la valutazione circa l’idoneità o meno alla navigazione.
La Commissione Medica di Primo Grado, operante nell’ambito delle competenze previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, esprime il giudizio sanitario ai fini dell’imbarco. In caso di riconoscimento dell’inidoneità, viene emesso un verbale di non idoneità alla navigazione, che costituisce il presupposto sanitario per l’accesso alle tutele previdenziali previste per i lavoratori marittimi.
In presenza dei requisiti contributivi previsti dalla normativa di settore, il suddetto verbale dà diritto al riconoscimento della pensione di inabilità marittima, trattamento speciale disciplinato dalle disposizioni previdenziali applicabili ai lavoratori del mare. Tale pensione viene liquidata sulla base di tutta la contribuzione riconducibile all’attività marittima, comprensiva di:
- periodi di navigazione;
- prolungamenti di navigazione;
- periodi di malattia indennizzata;
- disoccupazione marittima;
- compensativi e riposi;
Per quanto concerne, invece, la contribuzione non riconducibile all’attività marittima (lavoro a terra, contribuzione autonoma o altre gestioni previdenziali), la stessa non confluisce nella pensione di inabilità marittima. Tali periodi contributivi possono essere fatti valere esclusivamente mediante la presentazione di una domanda di assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222/1984, la cui valutazione sanitaria e amministrativa è di esclusiva competenza dell’INPS, secondo criteri autonomi rispetto a quelli adottati in ambito marittimo.
Si evidenzia che il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità è subordinato alla verifica dei requisiti sanitari (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato) e contributivi previsti dalla citata legge n. 222/1984 e dalle relative circolari applicative INPS.
È opportuno precisare che, qualora l’INPS non dovesse riconoscere l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità marittima verrà comunque erogata, in quanto fondata su un distinto presupposto sanitario e previdenziale, derivante dal giudizio della Commissione Medica di Primo Grado e dalla normativa speciale applicabile ai lavoratori marittimi.
In caso di mancato riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, i contributi relativi al lavoro a terra e alle altre gestioni previdenziali potranno essere valorizzati al compimento dell’età pensionabile mediante accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413 del 30 dicembre 1984, che disciplina il diritto a pensione in presenza di contribuzione mista non cumulabile in un’unica prestazione.
Nella speranza di aver fornito un quadro chiaro e completo sotto il profilo normativo e procedurale, porgo cordiali saluti.
Il Direttore Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis

31-12-2025
Pensioni 2026: stretta sulle uscite anticipate. Stop a Quota 103 e Opzione Donna
La Legge di Bilancio 2026 segna una svolta importante sul fronte previdenziale: nessun aumento dei requisiti anagrafici, ma meno possibilità di lasciare il lavoro prima del tempo. Il Governo non ha infatti prorogato le principali misure di flessibilità introdotte negli ultimi anni, in particolare Quota 103 e Opzione Donna, che cessano di essere accessibili per chi non ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Quota 103, che consente il pensionamento con 62 anni di età e 41 anni di contributi, resta dunque utilizzabile solo da chi ha già raggiunto tali condizioni entro la fine del 2025. Lo stesso vale per Opzione Donna, riservata alle lavoratrici che abbiano compiuto 61 anni e versato 35 anni di contributi entro il 2024, con una finestra di decorrenza che ritarda l’erogazione dell’assegno di almeno 12-18 mesi.
La mancata proroga non cancella formalmente questi strumenti, ma blocca la possibilità di maturare nuovi requisiti, riducendo in modo significativo le vie di uscita anticipata dal lavoro.
L’unica misura di flessibilità confermata per il 2026 è l’Ape Sociale, prorogata di un ulteriore anno. Potranno richiederla disoccupati, caregiver, invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74% e lavoratori impegnati in mansioni gravose, al compimento di 63 anni e 5 mesi entro il 2026.
In un sistema sempre più legato ai contributi effettivamente versati e ai livelli retributivi, la possibilità di anticipare la pensione con il solo metodo contributivo rischia di diventare irraggiungibile per una parte consistente dei lavoratori, soprattutto quelli con carriere discontinue o redditi medio-bassi.
Un quadro che, ancora una volta, evidenzia la necessità di un confronto strutturale sul futuro della previdenza italiana

21-12-2025
Spettabile dott. Pasquale De Delectis.
Buongiorno. In riferimento al Bonus Giorgetti ( ex Bonus Maroni ) chiedo se può richiederlo il marittimo macchinista con i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata per macchinisti, cioè con una età superiore ai 59 anni e una contribuzione superiore a 1040 settimane, ma minore ai 42 anni e 10 mesi.
Cordiali saluti
Del Prete Raffaele
Il Bonus Giorgetti si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati (iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria o a forme sostitutive/esclusive) che maturano entro il 31 dicembre 2025:
i requisiti per la pensione anticipata flessibile (es. Quota 103: 62 anni + 41 anni di contributi), oppure
i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 a e 10 m per gli uomini, 41 a e 10 m per le donne).
La misura non è rivolta a chi accede a trattamenti di pensione che non rientrano nei casi di anticipata o anticipata flessibile previsti dalla legge di bilancio 2025. I
La pensione di macchina di cui all’art. 31 della legge 413/84 è una pensione anticipata prevista per i lavoratori marittimi, con requisiti specifici di età e contribuzione legati all’attività di navigazione (es. 1.040 settimane, incluse almeno 520 di effettiva navigazione al servizio di macchina o radiotelegrafica).
Questa prestazione è una specifica forma di pensione anticipata nei confronti dei marittimi, che tuttavia:
- non rientra tra le normali categorie di pensione anticipata o anticipata flessibile previste dalla Legge di Bilancio 2025 per cui è stato creato il Bonus Giorgetti.
Cordiali Saluti Dott. Pasquale De Dilectis
18-12-2025
Spettabile dott. Pasquale De Delectis.
Io sottoscritto Del Prete Raffaele ringrazio per la risposta che ho ricevuto nella sua rubrica Tutto Pensione il 29/11/2025. Vista la mia situazione esposta vorrei richiedere la pensione anticipata di macchina e continuare a lavorare finché non perfeziono i contributi per richiedere quella che adesso è la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi). “Le chiedo! Se il mio attuale datore di lavoro mi consentirà di continuare con l’attuale rapporto di lavoro percependo la pensione anticipata di macchina?” , e aggiungo, “Nel caso la risposta sia positiva, avrei una penalità (oltre alla normale dichiarazione Irpef dall’unione dei due CU).
Grazie
Del Prete Raffaele
Buongiorno,
in riferimento alla Sua richiesta, si rappresenta che all’accesso alla pensione di vecchiaia di macchina articolo 31 legge 413/84 – trovano applicazione le medesime condizioni e presupposti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria.
In particolare, ai sensi dell’articolo 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è subordinato, al momento della decorrenza della pensione, alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Pertanto, non risulta ammissibile l’accesso alla pensione di vecchiaia in costanza di rapporto di lavoro, né la liquidazione del trattamento in continuità occupazionale, indipendentemente dalla modalità di istruttoria (a domanda o d’ufficio).
Cordiali saluti
Il Direttore Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis
12-12-2025
Salve, sono un pensionato della G. di F. , chiedo, gentilmente, se il periodo di 6 mesi 9 gg di navigazione sotto bandiera italiana, svolto dal 24/11/1981 al 02/06/1982, in qualità di allievo ufficiale di macchina, già ricongiunto presso INPS, possano essere maggiorati di 1/2. L’eventuale maggiorazione tornerebbe utile, per il passaggio al sistema retributivo. Il quesito nasce dalle sentenza nr.8/2025 della Corte dei Conti a sezioni riunite, che permette di rivalutare di 1/5 il corso di sei mesi da Allievo Ispettore, ottenendo così una maggiorazione di 1 mese e 6 giorni. Sommando, pertanto, le due maggiorazioni, passerei dall’attuale sistema di calcolo misto al retributivo.
Faccio, inoltre, presente che ho già avuto maggiorazioni e rivalutazioni durante il servizio prestato nella GdF, in qualità di imbarcato su unità navali del Corpo, 2/5 come addetto alle macchine e 1/5 per il servizio svolto a terra.
In attesa di Vs gradita risposta, porgo distinti saluti.
Gentile Matrullo,
in riferimento alla Sua richiesta, si comunica quanto segue.
Il periodo di navigazione svolto dal 24 novembre 1981 al 2 giugno 1982, essendo interamente antecedente al 31/12/1995, può essere valorizzato secondo la normativa previgente. Per i servizi marittimi civili dell’epoca è prevista la maggiorazione del 1/5, ai sensi dell’art. 24 L. 628/1952 e dell’art. 52 DPR 1032/1973; non risulta applicabile la maggiorazione del 1/2.
La maggiorazione è pienamente valida ai fini del calcolo dell’anzianità utile, come confermato dalla sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che riconosce efficacia ai periodi riscattati o maggiorati ante 1998 anche per la verifica del requisito dei 18 anni al 31/12/1995 richiesto dall’art. 1, commi 12-13, L. 335/1995.
Pertanto, la maggiorazione del periodo indicato può contribuire al raggiungimento della soglia necessaria per l’accesso al sistema retributivo.
Cordiali saluti,
Il Direttore
Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis

06-12-2025
Navigazione.militare validità ai fini pensionistici anticipata macchine
Buona sera , vorrei sapere se la navigazione della Marina militare fatta come motorista navale e’ considerata valida x l’anticipata di macchina , grazie x la cortese att.ne
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si precisa quanto segue.
Buongiorno,
non essendo stato indicato se il servizio prestato nella Marina Militare sia stato svolto in qualità di personale di ruolo o non di ruolo, il presente riscontro viene formulato valutando l’ipotesi di servizio militare non di ruolo.
In tale contesto, si evidenzia che il servizio militare non di ruolo svolto a bordo di unità navali in effettivo armamento può essere riconosciuto quale periodo di navigazione utile ai fini dell’accesso alla pensione anticipata prevista per il personale marittimo addetto ai servizi di macchina, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza marinara.
La disciplina vigente consente infatti l’equiparazione del servizio militare non di ruolo prestato in navigazione alla navigazione mercantile, a condizione che il periodo sia debitamente documentato e che le mansioni svolte a bordo rientrino tra quelle di natura tecnica pertinenti al servizio di macchina (quali, ad esempio, quelle di motorista navale).
Pertanto, qualora l’interessato sia in possesso della relativa documentazione (fogli di imbarco, ruolini di equipaggio o idonee attestazioni rilasciate dall’Amministrazione militare), tali periodi potranno essere oggetto di valutazione ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per la pensione anticipata nella Gestione Marittimi ai sensi dell’articolo 31 della legge 413/84.
Cordiali Saluti
Il Direttore Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis
29-11-2025
Buongiorno , sono un marittimo di macchina con 41 anni di contributi (61 anni di età) ma di navigazione (di macchina) solo 21 anni perché gli altri 20 sono di lavoro a terra. Chiedo se c’è la possibilità di ottenere la pensione anticipata di macchina senza escludere i contributi di terra. Conosco bene la legge in merito ma vorrei sapere se esiste una possibilità di unire nel calcolo contributivo di “macchina” anche i contributi di “terra”.
Cordiali saluti
Del Prete Raffaele
In riscontro alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue.
La pensione di vecchiaia di macchina costituisce una prestazione previdenziale specifica del Fondo di previdenza marittimi – settore Macchina. Ai fini della relativa liquidazione, la normativa di riferimento dispone che siano utilmente valutabili esclusivamente i periodi di servizio marittimo.
In particolare, l’accesso al trattamento è subordinato al perfezionamento di 1040 settimane di contribuzione, delle quali almeno 520 settimane devono corrispondere a navigazione effettiva svolta con qualifica di Macchina. Le restanti settimane possono essere costituite da altri periodi di navigazione, nonché da malattia, prolungamenti o equiparati, purché riconducibili all’attività marittima.
Per quanto sopra, non è ammessa la cumulabilità dei contributi derivanti da attività lavorativa svolta a terra, trattandosi di contribuzione non pertinente al Fondo marittimi – sezione Macchina. L’unica eccezione è rappresentata dall’eventuale maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità), secondo la disciplina generale del sistema previdenziale.
Distinti saluti.
Il Direttore
Servizio Consulenza
dott. Pasquale De Dilectis
Riforma pensioni 2026, pensione a 64 anni e TFR: cosa cambia con la Legge di Bilancio? 09/10/2025
Il pacchetto pensione nella Legge di Bilancio 2026 potrebbe portare alcune modifiche importanti, vediamo cosa potrebbe cambiare per Opzione donna, Quota 103 e pensione a 64 anni.
In vista della Legge di Bilancio 2026 si torna a parlare della riforma pensioni. Anche quest’anno non ci si deve aspettare dalla manovra una riforma strutturale della previdenza italiana, anche se non mancano i punti su cui si sta valutando un intervento.
Alcune delle ipotesi avanzate prevedono il congelamento dell’età pensionabile per evitare che nel 2027, per effetto del meccanismo di adeguamento, aumenti di tre mesi Altre misure allo studio prevedono la possibilità di utilizzare il TFR per accedere all’anticipo pensionistico e modifiche alle misure di pensionamento attualmente in vigore.
Per questo motivo si sta pensando di intervenire congelando l’aumento solo per chi ha già compiuto i 64 anni per fare in modo che l’intervento non gravi troppo sulle casse dello stato. In questo modo si garantirebbe una pensione di vecchiaia sempre a 67 anni a chi è più vicino a coglierla.
Pensione a 64 anni
Una delle misure che potrebbero essere inserite nella legge di Bilancio 2026 è la pensione a 64 anni per tutti. Attualmente la misura è prevista solo per chi ricade nel sistema contributivo puro (contributi dal 1996 in poi), ma si vorrebbe estendere la misura anche a chi ricade nel sistema misto (con ricalcolo interamente contributivo). La misura attualmente richiede 20 anni di contributi e una pensione futura pari ad almeno tre volte l’assegno sociale Inps (per le madri sono previste riduzioni sul requisito dell’importo).
L’estensione della misura richiederebbe almeno 25 anni di contributi versati, ma si prevede anche la possibilità di utilizzare il TFR accantonato nelle forme di previdenza complementare per aumentare il montante contributivo (raggiungere una pensione pari a tre volte l’assegno sociale risulta complesso, soprattutto con il solo calcolo contributivo).
Quota 103 e Opzione donna
L’intenzione del Governo è quella di migliorare le condizioni di accesso delle lavoratrici alla pensione con Opzione donna. Questo fa presumere che la misura non solo sarà prorogata il prossimo anno, ma anche modificata.
Oggi accedere all’Opzione donna è davvero poco conveniente a causa del ricalcolo contributivo dell’assegno spettante, ma visto che sempre meno lavoratrici utilizzano la misura per il pensionamento, si potrebbe pensare che l’esecutivo voglia limitare la penalizzazione prevista. La possibile estensione potrebbe riportare l’uscita anticipata a 58 anni, ma non per tutte le lavoratrici, ma solo per quelle bisognose di tutela come caregiver, invalidi o licenziate. Un intervento in tal senso, visto il basso utilizzo della misura, avrebbe un costo abbastanza limitato.
Il Bonus Giorgetti, invece, potrebbe essere riservato solo a chi matura la pensione anticipata ordinaria, mentre la Quota 103 potrebbe non essere rinnovata.
Congelamento età pensionabile
Il blocco dell’età pensionabile che scongiura l’aumento degli anni necessari per accedere alla pensione dal 2027, molto probabilmente, non sarà per tutti. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, ha chiarito che l’intenzione è quella di un blocco valido per tutti, ma i costi potrebbero essere troppo alti.
Contributi marittimi, quanto valgono per la pensione dei lavoratori del mare
Cosa sta cambiando e cos’ha specificato l’INPS riguardo alla pensione dei lavoratori del mare: ecco le novità.
Il mondo del lavoro marittimo è caratterizzato da specificità uniche, non ultime le regole che governano il sistema pensionistico dei marittimi. Una recente sentenza della Corte Costituzionale e le conseguenti precisazioni dell’INPS hanno apportato importanti chiarimenti riguardo il calcolo della pensione per questa categoria di lavoratori, soprattutto su aspetti fondamentali quali il valore dei contributi marittimi e le modalità di calcolo della pensione.
Come funziona la pensione per i marittimi
La pensione dei marittimi si distingue per alcune peculiarità, principalmente legate ai periodi di prolungamento contributivo. Questi ultimi rappresentano contributi accreditati dall’INPS direttamente sulla posizione assicurativa del marittimo, collocati in periodi privi di assicurazione, successivi a ciascun imbarco. La loro finalità è quella di garantire ai marittimi diritti pensionistici adeguati alla discontinuità lavorativa tipica di questo settore.
Come si calcola la cassa marittima
La Corte Costituzionale, con la sentenza 7 novembre 2022 n. 224, ha introdotto un importante principio di neutralizzazione dei periodi di prolungamento contributivo ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia. Tale neutralizzazione è applicabile nei casi in cui il prolungamento contributivo, collocato nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, determini un calcolo meno favorevole dell’importo pensionistico.
In pratica, ciò significa che alcuni periodi di prolungamento possono essere esclusi dal calcolo se non necessari per il raggiungimento del diritto a pensione e se tale esclusione risulta in un importo di pensione più vantaggioso per il lavoratore.
Quanto ammonta la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi
Il calcolo della pensione di vecchiaia per i marittimi, specialmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, considera la specificità dei contributi versati. Con 20 anni di contributi, l’importo della pensione varierà in base a diversi fattori, tra cui la retribuzione pensionabile e l’anzianità contributiva effettiva, tenendo conto della possibile neutralizzazione di alcuni periodi di prolungamento.
Quanti anni di navigazione per andare in pensione
La normativa pensionistica per i marittimi tiene conto dell’anzianità di navigazione per stabilire il diritto alla pensione. La sentenza e le precisazioni dell’INPS non modificano i requisiti di anzianità di navigazione necessari per accedere alla pensione, ma influenzano il calcolo dell’importo pensionistico.
Leggi anche: Pensione di reversibilità, quando spetta ai figli e come si richiede
Pertanto, il numero di anni di navigazione per andare in pensione rimane un parametro fondamentale, influenzato anche dalla tipologia di lavoro svolto a bordo e dalle specifiche regole contributive del settore marittimo.
Quanto valgono i contributi marittimi
I contributi marittimi sono importanti al fine di determinare sia il diritto che l’ammontare della pensione dei lavoratori del settore. La recente giurisprudenza ha messo in luce la necessità di un’attenzione particolare nella gestione dei periodi di prolungamento contributivo, garantendo che questi non penalizzino ingiustamente i marittimi nel calcolo della loro pensione. L’obiettivo è assicurare che ogni marittimo possa beneficiare di un trattamento pensionistico equo, proporzionato agli anni di lavoro e ai contributi versati.
La sentenza della Corte Costituzionale e le precisazioni dell’INPS hanno apportato chiarimenti significativi sul calcolo dell’importo pensionistico, enfatizzando l’importanza di una valutazione accurata dei contributi marittimi.
Pensione da macchina, dà diritto al ricalcolo? Lavoratori in alto mare
Pensione da macchina e diritto al ricalcolo: la sentenza ha fatto chiarezza ma non per tutti. Ecco alcuni chiarimenti
La pensione da macchina rientra nella recente sentenza della Corte Costituzionale (224/2022) sul ricalcolo? A distanza di circa un anno c’è ancora confusione sull’applicazione per i singoli casi. E molti operai sono in alto mare.
Analizziamo un paio di casi specifici giunti in redazione per fare chiarezza su una regola che non vale proprio per tutti. O meglio non vale propriamente per tutti i tipi di pensione.
Ricalcolo della pensione di vecchiaia: requisiti
“Buongiorno, nove anni fa sono andato in pensione da macchina anticipata. Nel 2024 avrò i requisiti per il passaggio alla pensione di vecchiaia, anche se non credo di aver coperto tutti i periodi tra disoccupazione o cassa marittima. Mi chiedo se ho diritto al ricalcolo della mia pensione e se, in caso di risposta affermativa, devo presentare apposita domanda oppure viene fatto in automatico”.
n primis confermiamo che la pensione da macchina di vecchiaia rientra nelle erogazioni che, da circolare Inps n.
66, danno diritto al ricalcolo. Fanno eccezione quelle liquidate interamente con il calcolo contributivo.
L’Inps provvede in automatico alla verifica del diritto al momento del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia sono richiesti alcuni requisiti ulteriori. Nel caso del lettore non possiamo sapere con certezza, visti i pochi elementi forniti, se sussistono i contributi da prolungamento nelle ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo.
E’ da tener anche presente che i prolungamenti sono interrotti. Sarebbero da verificare i contributi accreditati al 31.12.1995.
Non rientrano invece nel ricalcolo le pensioni anticipate con quota 100, 102 o 103.
La Sentenza Costituzionale in analisi non contempla neppure l’assegno di invalidità.
Riassumendo…
- Le pensioni da macchina in linea generale rientrano nel ricalcolo
- Il ricalcolo è automatico
- Alcune anticipate sono escluse dal ricalcolo
01-11-2023 Vecchiaia e anticipata 2024, requisiti invariati: ecco come si andrà in pensione….clicca qui
19-10-2023 Chi e come può andare in pensione a 63 anni nel 2024 con fusione Ape Social e Opzione Donna ufficiale…..clicca qui
Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Ricalcolo pensionistico lavoratori marittimi. Le vostre domande. (in aggiornamento)
Per le Vostre domande risponde Dott. P. De Dilectis esperto in materie previdenziali [email protected]
Alcune risposte
Buongiorno Dottor. De Delectis, una domanda riguardo la legge 66 ricalcolo pensione, io sono un marittimo di macchina e ho 57 anni, voglio sapere questa legge ci avvantaggia o ci penalizza, la ringrazio anticipatamente e le auguro buona giornata.
Buongiorno, non si tratta di una legge ma di una sentenza della Corte Costituzionale, sicuramente può solo avvantaggiare.
- In riferimento alla richiesta di chiarimenti ………………. si comunica che l’assegno di invalidità non rientra nel novero della Sentenza della Corte Costituzionale 224/2022. Sicuramente quando maturerà l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’inps provvederà in automatico alla verifica del diritto della Sentenza.
3) Buongiorno, mi chiamo …….. sono nato nel 1957 e sono in pensione dal 2014 in pensione con anticipata macchina. Sono sempre stato turno generale e penso di non aver coperto tutti i periodi quando stavo a casa con la disoccupazione o cassa marittima. L’anno prossimo dovrò tramutare la mia pensione in quella di vecchiaia, L’eventuale ricalcolo sarà fatto in automatico o dovrò fare richiesta???? Grazie per la sua risposta.
Buonasera, la pensione vecchiaia di macchina rientra tra le casistiche previste dalla sentenza, ma va chiarito bene che non è detto che ci siano contributi da prolungamento negli ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo ed anche se ci fossero non è detto che possa esserci un miglioramento, per il semplice motivo che si va a ritroso negli anni quindi si potrebbero inserire nelle ultime 260 settimane che vengono prese a riferimento per il calcolo, delle retribuzione che non aiuterebbero al miglioramento della pensione. Va tenuto anche conto, anche di una cosa molto importante, i prolungamenti, di cui all’articolo 24 della legge 413/84 vengono interrotti ( perciò non più utilizzabile nel periodo teorico di riferimento risulta accreditata altra contribuzione. e poi va verificato quanti contributi ci sono al 31.12.1995 accreditati. Si ricorda che le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo ( legge 335/95 ) , non rientrano.
4) Buon pomeriggio, scusatemi sono un marittimo di macchina, la mia pensione fa decorrenza novembre 2022, volevo chiederle gentilmente, se ne faccio parte, al ricalcolo. (Rivalutazione). Mi chiamo …………. sono nato il 1963.
Buonasera, la pensione vecchiaia di macchina rientra tra le casistiche previste dalla sentenza, ma va chiarito bene che non è detto che ci siano contributi da prolungamento negli ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo ed anche se ci fossero non è detto che possa esserci un miglioramento, per il semplice motivo che si va a ritroso negli anni quindi si potrebbero inserire nelle ultime 260 settimane che vengo prese a riferimento per il calcolo, delle retribuzione che non aiuterebbero al miglioramento della pensione. Va tenuto anche conto, anche di una cosa molto importante, i prolungamenti, di cui all’articolo 24 della legge 413/84 vengono interrotti ( perciò non più utilizzabile nel periodo teorico di riferimento risulta accreditata altra contribuzione. e poi va verificato quanti contributi ci sono al 31.12.1995 accreditati. Si ricorda che le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo ( legge 335/95 ) , non rientrano.
Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24della legge 26 luglio 1984, n. 413
Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi.
INDICE
- Premessa
- Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
- Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
- Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
- Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
- Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – 1° Serie Speciale n. 45 del 9 novembre 2022, è stata pubblicata la sentenza n. 224 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza in esame. - Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
Con la sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Tale norma, che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini
dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione ensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha argomentato – sulla scorta delle precedenti pronunce in materia di neutralizzazione – che “la contribuzione aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
Analogamente a quanto ritenuto nella sentenza n. 427 del 1997 – con la quale la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 9 maggio 1982, n. 297, e dell’articolo 25, commi 1 e 4, della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentivano la neutralizzazione del prolungamento previsto dal medesimo articolo 25 – la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 224/2022 in esame, che “entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio e, quindi, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe
virtualmente diritto”.
La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”. - Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.
La neutralizzazione in esame si applica ai seguenti trattamenti:
- pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Tra i trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere ricompresa la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevista in favore di particolari categorie di lavoratori marittimi, tenuto conto che il medesimo articolo, al comma 3, equipara la predetta pensione, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla assicurazione generale obbligatoria;
- pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile, analogamente a quanto chiarito dalla circolare n. 229 del 2 novembre 1998, richiamata nella circolare n. 127 del 5 luglio 2000, in relazione alla sentenza della Consulta n. 427 del 1997, in materia di prolungamento di cui all’articolo 25 della legge n. 413 del 1984;
- pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
- Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato.
Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto stesso.
Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico. - Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Ai fini dell’applicazione della neutralizzazione in oggetto ai trattamenti pensionistici già in
essere, occorre presentare esplicita richiesta.
I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di
prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto
passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.
Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.
La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
Alla luce delle predette indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e
giudiziario, le Strutture territoriali dell’Istituto in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere. - Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
05-02-2023
PENSIONE DEI LAVORATORI C.D. “GRAVOSI”: NON SI APPLICA IL LIMITE DELLA FINESTRA TRIMESTRALE
BY ILIAS GENNARO VIGLIOTTI • GEN 10, 2023
Il vigente sistema normativo delle pensioni c.d. “anticipate” prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i trattamenti previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, nonché le prestazioni operanti nell’ambito della c.d. “gestione separata”, siano riconosciuti solo se risulta maturata almeno un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico, inoltre, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei già menzionati requisiti (art. 15, D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019, di modifica dell’art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011).
Si è a lungo dibattuto, sin dall’entrata in vigore delle suddette norme, se tali requisiti valessero solo per le pensioni anticipate o anche per i trattamenti speciali riconosciuti ai lavorati che hanno svolto mansioni “particolarmente faticose e pesanti”, cioè che hanno svolto lavori c.d. “usuranti (L. n. 205/2017). La tesi dell’INPS – espressa formalmente dal Consiglio di Amministrazione in diversi provvedimenti di rigetto delle istanze di decorrenza immediata dei trattamenti pensionistici in questione – è quella per cui anche i lavoratori gravosi, in quanto destinatari di un regime pensionistico che consente l’accesso anticipato alle misure previdenziali, sono destinatari del requisito pensionistico e del vincolo della finestra trimestrale come tutti i soggetti legittimati al godimento del trattamento anticipato “ordinario”.
Una recente sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, ha sconfessato la tesi dell’INPS e affermato il principio opposto (sentenza n. 303 del 5 dicembre 2022). Secondo il giudice contabile – che ha definitivo la controversia avviata da un macchinista ferroviere che aveva richiesto l’accesso alla pensione per lavoratori c.d. “gravosi” – il richiamo dei commi 6 e 10 dell’art. 24, D.L. n. 201/2011, ad opera del comma 147 dell’art. 1, L. n. 2015/2017, opera al solo fine di identificare il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata. Ne consegue che la pretesa dell’istituto previdenziale di estendere ai lavoratori gravosi della clausola del differimento trimestrale del trattamento costituisce una “forzatura interpretativa” non confortata dal dato testuale delle disposizioni dettate dal legislatore in materia.
Ma v’è di più. Secondo la Corte la pensione per i lavoratori gravosi è una forma di pensionamento che, in quanto ontologicamente legata all’espletamento di attività lavorative ritenute particolarmente pesanti e usuranti, sconta – attenuandoli – i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ordinariamente per le altre forme di pensione e può valere sia per la pensione di vecchiaia che, soprattutto, per la pensione anticipata. La finalità della disciplina legislativa che tratta questo istituto, dunque, è quella di allentare i vincoli ordinariamente previsti in generale per tutte le altre categorie di lavoratori: l’obiettivo, in pratica, è quella di “dare” piuttosto che quella di “togliere”, in modo da agevolare alcune categorie di prestatori d’opera, ritenute meritevoli di maggior tutela, sotto il profilo dell’accesso alla prestazione pensionistica, in ragione della particolare gravosità dell’attività lavorativa svolta.
Si tratta, com’è evidente, di un principio giurisdizionale di grande impatto: non solo la Corte dei conti ha escluso l’applicazione del limite della finestra trimestrale per il trattamento, ma ha ribadito che la disciplina pensionistica riservata ai lavoratori “gravosi” non tollera interpretazioni volte a porre vincoli e limitazioni all’accesso ed alla fruizione dei trattamenti previdenziali.
28-12-2022
Pensioni, Aumenti parziali dal 1° gennaio 2023

Rivalutazione parziale per le pensioni il prossimo anno. Nelle more dell’adozione della Finanziaria 2023 che introduce una diversa modulazione della perequazione per il biennio 2023-2024 l’Inps ha provveduto all’indicizzazione dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) solo delle pensioni non superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 135/2022 con la quale l’ente previdenziale adegua, come di consueto, gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali validi per l’anno a venire.
La rivalutazione
Tecnicamente si chiama perequazione; in pratica, è la rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d’acquisto, almeno in parte, dall’erosione dovuta all’inflazione. Si applica a tutte le pensioni erogate dal sistema pubblico, sia dirette che ai superstiti (reversibilità e indiretta), nonché alle prestazioni d’invalidità civile e all’assegno/pensione sociale. L’aggiornamento delle pensioni avviene a gennaio di ogni anno, in base all’indice provvisorio e salvo successivo conguaglio, sempre a gennaio, in base all’indice definitivo.
Aumenti 2023 provvisori
Questo turno l’aumento sarà del 7,3% come stabilito dal decreto del ministero del lavoro del 10 novembre 2022. Il modulo perequativo attualmente vigente dispone una rivalutazione del 100% degli assegni sino a 4 volte il minimo inps (2.101,52€); del 90% di quelli compresi tra 4 e 5 volte il minimo (cioè sino a 2.626,90€) e del 75% di quelli superiori. In fasce progressive. Si tratta di aumenti che non vedranno applicazione perché la Finanziaria 2023 (ancora in discussione in Parlamento) abbatte le fasce di perequazione degli assegni superiori a 4 volte il minimo Inps (cioè superiori a 2.101,52€ al mese) per il biennio 2023-2024. Si veda qui per dettagli.
Di conseguenza, per evitare la formazione di indebiti pensionistici, l’Inps ha provveduto all’aggiornamento dal 1° gennaio 2023 solo delle rendite non coinvolte nel nuovo modulo perequativo, cioè quelle di importo non superiore a 4 volte il minimo (2.101,52€ al mese). L’aumento, si badi, assorbirà l’anticipo del 2% già riconosciuto dal decreto aiuti bis dal 1° ottobre 2022 a favore dei pensionati che a settembre 2022 ricevevano una pensione di importo non superiore a 2.692€ lordi al mese. Gli aumenti «concreti» a gennaio, pertanto, saranno del 5,3%.
Le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, spiega l’Inps, saranno rivalutate il prossimo anno sulla base dei nuovi indici stabiliti dalla manovra 2023. In tale occasione sarà riconosciuta anche la rivalutazione straordinaria dell’1,5% (6,4% per gli over 75) ai pensionati al minimo, misura anch’essa prevista dalla manovra 2023.
Si rammenta, inoltre, che a gennaio non ci sarà alcun conguaglio sull’inflazione del 2021 (+0,2%) in quanto l’operazione è stata anticipata (per tutti i pensionati) a novembre 2022 dal decreto aiuti bis (qui i dettagli).
Assegni Esclusi
Come di consueto non ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l’indennità mensile nel contratto di espansione, l’ape sociale e l’isopensione. Queste prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro durata. Le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, invece, nel 2023 godranno di un aumento del 7,3% applicato sull’intero importo (anche qui con l’assorbimento del 2% dell’anticipo ove corrisposto ad ottobre 2022).
Gli altri trattamenti
Aggiornati anche gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall’Inps. L’importo dell’assegno sociale nel 2023 sale da 469,03€ a 503,27€, il trattamento minimo del FPLD da 538,25€ a 563,74€. Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2023 a 313,91€ al mese, e per l’indennità di accompagnamento che sale a 527,16€ al mese. Crescono invece dell’1,31% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).
28-12-2022
Il Calendario del pagamento delle pensioni nel 2023
L’avvicinarsi dell’anno nuovo rinnova il calendario di pagamento delle pensioni. Anche nel 2023 le date di pagamento dei trattamenti pensionistici di tutte le gestioni (Inps, Ex Inpdap ed ex Enpals) nonché degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e delle rendite vitalizie dell’INAIL saranno pagate il primo giorno bancabile di ciascun mese con l’unica eccezione della mensilità di Gennaio.
L’unificazione delle date di pagamento delle pensioni risale al 2015 a seguito del decreto legge 65/2015 convertito con legge 109/2015 in un’ottica di semplificazione dei mandati di pagamento e di risparmio delle commissioni bancarie. La disposizione da ultimo richiamata aveva previsto che il pagamento fosse fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento veniva disposto il secondo giorno bancabile. La novella, dapprima solo temporanea (sino al 31 dicembre 2017), è stata stabilizzata anche per gli anni successivi con l’articolo 1, co. 184 della legge 205/2017 dal 1° gennaio 2018.
Il calendario sottostante, realizzato dalla redazione di PensioniOggi.it, mostra le date di pagamento degli assegni e delle altre prestazioni erogate dall’Inps per il 2023. Come si nota tutti i pagamenti saranno effettuati il primo del mese salvo la mensilità di Maggio, Ottobre e Novembre dato che il primo giorno del mese è festivo (il 1° maggio è la festa dei lavoratori, il 1° Ottobre è domenica ed il 1° novembre la festa dei santi). Fa eccezione la mensilità di Gennaio che viene pagata, come detto, il secondo giorno bancabile e quindi il 3 Gennaio per Poste Italiane e per gli Istituti bancari.

09-11-2022 Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole
08-11-2022 La malattia professionale nel settore marittimo
Informazioni su Congedo straordinario per assistenza familiare disabile
31-01-2022
Pensioni, le regole per l’anticipo dei marittimi
Gentile esperto,
come da vostra pubblicazione invio alcune informazioni riguardo alla mia carriera svolta da docente e marittimo. Mi sono imbarcato dal 1991 al 2019 in varie qualifiche di Coperta, Macchina e Hotel, presso compagnie di navigazione di primaria importanza internazionale, in Italia e all’estero. Ho svolto anche altri lavori sommari maturando circa 33 anni di contributi. Vorrei sapere se posso andare in pensione. Preciso, inoltre, che ho una invalidità del 70 % e una malattia professionale con danno stimato circa al 14%.
Gentile lettore,
in assenza dei suoi dati anagrafici è possibile ricordare che il pensionamento anticipato per lavoratori marittimi è riservato a chi era adibito al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Tali soggetti possono chiedere una pensione anticipata di vecchiaia al compimento di 59 anni fino al 2024 (dal 2025 il requisito si incremento), purché si siano maturate 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
I piloti di pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, dunque 62 anni a oggi.
Si ricorda che nel caso di applicazione del cumulo contributivo ex L. n. 228/2012 fra gestioni e casse diverse, di prassi non si applicano i requisiti specifici di una singola tipologia speciale di lavoratori.
05-04-2021
Ape social 2021 Requisiti pensione sociale, come funziona e scadenza
L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di Bilancio per un anno, la scadenza è fissata al giorno 31 dicembre 2021. Chiunque abbia i requisiti per accedere al pensionamento sociale può richiedere l’APE entro la scadenza fissata per fare domanda per APE social. Vediamo insieme chi e quando può fare la domanda per andare in pensione con Ape Social 2021 in forma anticipata. L’APE è una misura previdenziale sperimentale che agevola l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, per andare in pensione prima. Vediamo l’Ape social 2021, requisiti della pensione sociale anticipata: ape per disoccupati, caregivers, invalidi, e lavoratori gravosi. La proroga al 31 dicembre 2021, e scadenza per fare domanda del pensionamento sociale anticipato.
Ape sociale 2021 cos’è la pensione social anticipata
Cos’è l’Ape sociale? La pensione Ape Social 2021 (abbreviazione che sta per “Anticipo Pensionistico Social“) è la misura di pensionamento anticipato sperimentale prorogata al 31 dicembre 2021. L’ape social è per agevolare i lavoratori che vogliono lasciare prima il lavoro.
Requisiti Ape social 2021 età e contributi
Quali sono i requisiti per fare la domanda INPS per APE sociale? I requisiti Ape social 2021 sono:
aver compiuto almeno 63 anni di età,
essere disoccupati, invalidi, caregivers con 30 anni di contributi versati,
la categoria lavoratori gravosi prevede 36 anni di contributi versati.
I requisiti di età e contributi per richiedere l’APE sociale nel 2021: avere almeno 63 anni di età e avere 30 anni di contributi versati, 36 anni nel caso di lavoratori gravosi.
Questi requisiti ape social 2021 sono stati riconfermati e prorogati dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2021 per favorire l’accesso all’indennità sociale erogata dall’INPS.
Requisiti Ape Social 2021 per disoccupati, invalidi, caregivers e lavoratori gravosi
L’indennità ape social è erogata dall’INPS ma quali sono i requisiti specifici per ogni categoria? Ecco i requisiti Ape per disoccupati, Ape per invalidi civili, Ape per lavoratori gravosi, Ape per caregivers.
Ape sociale requisiti invalidi. E’ concessa a lavoratori autonomi o dipendenti con riduzione della capacità lavorativa perché hanno l’invalidità civile superiore o uguale al 74%.
Requisiti ape sociale 2021 lavori gravosi. E’ riconosciuta a tutti i seguenti tipi di lavoratori:
Operai agricoli.
Lavoratori della pesca.
Marittimi.
Impianti siderurgici.
Artigiani di pelletteria.
Addetti ai servizi di pulizia.
Addetti spostamento merci e/o facchini.
Conducenti di camion o mezzi pesanti in genere.
Conducenti treni e personale di bordo viaggiante.
Guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni.
Infermieri o ostetriche che operano su turni.
Maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia.
Operai edili o manutentori di edifici.
Operatori ecologici, inclusi coloro che separano o raccolgono rifiuti.
Assistenti socio sanitari.
Ape sociale requisiti Caregivers 2021. Sono caregivers beneficiari: le persone che si prendono cura, o i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda:
il coniuge,
un parente di primo grado convivente disabile,
un parente o affine di secondo grado convivente con genitori over 70 o affetti anch’essi da disabilità.
Ape social 2021 requisiti disoccupati. Rientra nei requisiti chi si trova in stato di disoccupazione perché:
ha subito un licenziamento (individuale o collettivo),
oppure ha dato le dimissioni per giusta causa,
o è disoccupato per una risoluzione consensuale.
se il contratto di lavoro è scaduto; in questo caso negli ultimi tre anni devi aver lavorato per almeno 18 mesi e da più di 3 mesi devi aver terminato la fruizione totale della disoccupazione (naspi, aspi, mobilità).
Scadenza APE social pensione anticipata INPS – Quando richiedere la pensione
Da quando è possibile presentare le nuove domande? E’ possibile presentare le nuove domande all’INPS per ape social pensione anticipata già da subito se si hanno tutti i requisiti.
I lavoratori che vogliono lasciare il lavoro in anticipo con ape social 2021 perché disoccupati, lavoratori gravosi, caregivers o invalidi civili devono presentare la domanda entro la scadenza 2021 per richiedere il pensionamento ape anticipata.
Quando richiedere l’ape? La data di scadenza per richiedere l’ape sociale all’INPS è stata ufficializzata:
25-03-2021
Ad aprile occhio alle pensioni: cosa cambia con il ricalcolo
Proseguono le trattenute sugli assegni tra conguagli e Irpef: le cifre del “prelievo”. Tutte le novità in arrivo
L’erogazione dell’assegno di fatto proseguirà per diversi giorni, in ordine alfabetico fino all’1 di aprile. Qui di seguito le date e le iniziali dei cognomi per l’accredito del rateo di aprile: venerdì 26 marzo: ritiro pensione per i cognomi A-B, sabato mattina 27 marzo ritiro per C-D, lunedì 29 marzo pensione per E – K, martedì 30 marzo L-O mercoledì 31 marzo P-R, giovedì 1 aprile S – Z. Fin qui calendario e lettere, ma sul cedolino di aprile bisogna fare attenzione come accaduto già per quello di marzo. I
I conguagli sugli assegni
nfatti proseguono i conguagli e le trattenute da parte dell’istituto di previdenza sociale. Infatti per le pensioni di importo elevato viene precisato che si prosegue nel piano di recupero in caso di conguaglio negativo sul 2020. A marzo è stata recuperata la seconda rata, all’appello ne mancano altre due da qui alla fine dell’anno. Ma lasciando da parte le pensioni d’oro che, ricordiamo per l’ultimo anno dovranno subire il prelievo tanto voluto dai grillini, ci sono altre trattenute da tenere d’occhio nel mese di aprile e dunque nel prossimo cedolino in arrivo. Si tratta di tutte le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Questo tipo di trattenuta si articola su 11 prelievi in 11 rate nel corso di questo anno. Inoltre da marzo, come ricorda Pesnionipertutti è stata anche introdotta la trattenuta per l’addizionale comunale in acconto per il 2021. Questo tipo di prelievo si estenderà fino a novembre dell’anno in corso.
Cifre e trattenute
Sul fronte delle trattenute va poi fatta una precisazione sulle cifre. Per i pensionati che percepiscono un assegno di 18.000 euro su base annuale con un ricalcolo basato sull’Irpef che dà esito ad un conguaglio negativo di circa 100 euro, il prelievo a rate verrà esteso fino a novembre. Discorso diverso invece per gli assegni che superano i 18mila euro su base annuale e per quelli che hanno un debito Irpef (seppur sotto i 18mila euro annuali) inferiore a 100 euro. In questi casi la trattenuta è scattata lo scorso 1 marzo.
In base a queste informazioni controllate bene il rateo di aprile per capire meglio la variazione dell’importo totale della pensione. Inoltre, ricordiamo, che da qualche mese è possibile consultare il cedolino anche
13-03-2021
Pensioni, quanto incide la revisione dei coefficienti di trasformazione
Sono stati recentemente aggiornati i coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota contributiva della pensione per il biennio 2021-2022: cosa sono e quanto incideranno sull’importo della rendita pensionistica
Michaela Camilleri
Lo scorso giugno sono stati aggiornati i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dall’1 gennaio 2021. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 1 giugno 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rivede in senso più sfavorevole i coefficienti che determinano la quota contributiva della pensione per il biennio 2021-2022.
Cosa sono i coefficienti di trasformazione
Secondo il sistema di calcolo contributivo, introdotto con la Legge Dini n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, per un coefficiente di trasformazione, che cresce con l’aumentare dell’età, premiando di fatto quanti vanno in pensione più tardi.
I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del lavoratore alla data di raggiungimento dei requisiti pensionistici, dai 57 ai 71 anni: maggiore è l’età del pensionando, maggiore sarà quindi anche il valore del coefficiente. Al di sotto dei 57 anni, viene comunque applicato il coefficiente previsto per questa fascia anagrafica. I coefficienti sono revisionati automaticamente, a partire dal 2019, ogni 2 anni anziché ogni 3 come inizialmente previso dalla riforma Monti-Fornero (la riforma Dini prevedeva una revisione decennale), sulla base dell’andamento dell’aspettativa di vita per far fronte alle dinamiche demografiche. I coefficienti di trasformazione rappresentano, così, un importante stabilizzatore del sistema pensionistico italiano.
Come anticipato, tali coefficienti si applicano alla quota contributiva della pensione (la cosiddetta quota C) e quindi la revisione riguarda: coloro ai quali si applica interamente il metodo di calcolo contributivo, dunque sprovvisti di anzianità al 31 dicembre 1995; chi esercita l’opzione di calcolo per il sistema contributivo; chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, pertanto, si vede applicato il metodo di calcolo misto; chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per la quota di anzianità accreditata dopo il 31 dicembre 2011.
I nuovi valori e quanto incidono sull’importo della pensione
Si tratta del quinto aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo e avrà effetto sugli assegni di quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. La diminuzione questa volta è meno intensa della precedente a causa del progressivo rallentamento della speranza di vita calcolata dall’Istat: i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo 0,33% e lo 0,72% rispetto ai valori previsti nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età.
Tabella 1 – I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica (valori %)
[Tabella 1 – I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica (valori %)]
Fonte: elaborazioni a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Per fare un esempio pratico, supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del PIL) un montante contributivo pari a 300.000 euro e decida di andare in pensione all’età di 64 anni nel 2021, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l’importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2021 e ai 64 anni di età anagrafica: 300.000 € x 5,060% = 15.180 euro lordi l’anno. Con i valori in vigore fino alla fine di quest’anno, lo stesso montante vale 15.249 euro annui lordi, 69 euro in più. All’età di 67 anni, un montante di 300mila euro fino al 31 dicembre 2020 corrisponde a 16.812 euro, in quanto si applica un coefficiente più elevato all’aumentare dell’età di accesso alla pensione, ma a partire dal 2021 il medesimo importo vale 87 euro in meno.

Per fare un esempio pratico, supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del PIL) un montante contributivo pari a 300.000 euro e decida di andare in pensione all’età di 64 anni nel 2021, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l’importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2021 e ai 64 anni di età anagrafica: 300.000 € x 5,060% = 15.180 euro lordi l’anno. Con i valori in vigore fino alla fine di quest’anno, lo stesso montante vale 15.249 euro annui lordi, 69 euro in più. All’età di 67 anni, un montante di 300mila euro fino al 31 dicembre 2020 corrisponde a 16.812 euro, in quanto si applica un coefficiente più elevato all’aumentare dell’età di accesso alla pensione, ma a partire dal 2021 il medesimo importo vale 87 euro in meno.
Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Tutto Pensione. De Dilectis(ANMIL), Trasformazione pensioni PM in VO o inabilità.
Il Direttore del Patronato Anmil di Napoli Pasquale De Dilectis sulla trasformazioni dei lavoratori marittimi dalla pensione PM alla Vo o inabilità. I Vantaggi o svantaggi che possono succedere nelle trasformazioni
Per eventuali dubbi è possibile inviare una email a [email protected]
Inoltre per per qualsiasi informazioni o disbrigo pratiche ( gratuitamente ) posso rivolgersi sedi disponibili a questi indirizzi clicca qui
17-02-2021
Pensione 2021: requisiti per uscire con pensione di vecchiaia
Dal primo gennaio 2021 cambiano i requisiti per andare in pensione di vecchiaia e per effetto dell’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita Istat, sale l’età pensionabile passando da 66 anni e sette mesi, e 20 anni di contributi, a 67 anni di età fermo restando, però, il requisito dei 20 di contributi necessari. Si tratta di un adeguamento stabilito dall’attuale riforma Fornero delle pensioni che ha aumentato l’età pensionabile per tutti, uomini e donne, seguendo il principio che più si vive e più si può lavorare, prevedendo uno scatto degli anni necessari per andare in pensione ogni due anni, di tre, quattro mesi.
La stessa riforma Fornero ha esteso a tutti il calcolo della pensione finale con sistema contributivo, vale a dire sulla base esclusiva dei contributi previdenziali effettivamente versati nel corso della propria vita lavorativa e si tratta, come facilmente comprensibile, di un sistema decisamente meno vantaggioso del vecchio retributivo che prevedeva, invece, il calcolo della pensione finale sulla base degli ultimi stipendi, quelli di fine carriera, quelli più elevati.
Pensione 2021: blocco aspettative vita per pensione anticipata
Lo scatto dell’adeguamento all’aspettativa di vita 2021 sarà, invece, bloccato per quanto riguarda i requisiti della pensione anticipata. Nessun aumento previsto, dunque, il prossimo anno per chi uscirà scegliendo la strada della pensione anticipata che continuerà a richiedere la maturazione di 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne indipendentemente dall’età pensionabile.
Pensione 2021: uscire con Ape volontaria e Ape social
In pensione nel 2021 ancora anche con Ape volontaria e Ape social, nonostante per quest’ultima si parli di proroga ma non sia ufficialmente inserita ancora nella Manovra. L’Ape social permette di andare in pensione fino a tre anni prima a persone considerate svantaggiate, e cioè disoccupati che abbiano esaurito da almeno 3 mesi tutti i sussidi di disoccupazione e abbiano raggiunto 63 anni di età e maturato 30 anni di contributi; invalidi (e parenti di primo grado) che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi e a cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%; lavoratori gravosi da almeno 6 anni in via continuativa e abbiano maturato almeno 36 anni di contributi, come operai edili, dell’industria estrattiva, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, o di convogli ferroviari e personale viaggiante, o di mezzi pesanti; conciatori di pelli e di pellicce; infermiere e ostetriche con lavoro in turni; maestre d’asilo; addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; facchini e spazzini; operai siderurgici; dell’agricoltura, della zootecnia e pesca; lavoratori marittimi.
L’Ape social viene erogata per 12 mesi e prevede un tetto di 1.500 euro lordi. La domanda per avere l’Ape social deve essere presentata all’Inps.
Sempre all’Inps deve essere presentata la domanda anche per la pensione con Ape volontaria, sorta di prestito pensionistico ponte per chi decide di andare in pensione fino a tre anni prima e che viene erogato fino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici per poi essere restituito come fosse un prestito 20ennale, prevedendo decurtazioni sull’assegno finale in base all’entità del prestito richiesto per gli anni di uscita prima. L’Ape volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Non vale per i liberi professionisti iscritti a casse private.
Pensione 2021: come funziona proroga opzione donna
Via libera nel 2021 anche alla possibilità per le lavoratrici di andare in pensione prima con l’opzione donna: con questo sistema lavoratrici statali e private e autonome possono andare in pensione con 35 anni di contributi e rispettivamente, 58 e 59 anni di età dal 2021, ma a condizione di accettare una pensione finale un trattamento pensionistico finale ridotto fino anche al 30% perché interamente calcolato solo con sistema contributivo e non più con il più vantaggioso retributivo.
Pensione 2021: uscire con il sistema della Rita
Un’altra possibilità per andare in pensione si chiama Rita, rendita integrativa temporanea anticipata: è un meccanismo che permette di chiedere un anticipo, totale o parziale, di quanto versato nel proprio fondo di previdenza complementare fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. I requisiti necessari per poter richiedere la Rita sono: essere senza lavoro, essere iscritti alla gestione separata Inps e aver maturato almeno 20 anni di contributi. Questo sistema di uscita prima, nel calcolo finale dell’assegno, non prevede alcuna penalizzazione.
Pensione 2021: come fare con quota 100
Il 2021, stando alle ultime notizie, sarà l’anno di debutto della novità pensioni di quota 100. Come funziona? La quota 100 (valida per un primo periodo di soli tre anni) prevede l’uscita con 62 anni di età e 38 anni di contributi ma i tempi di uscita sono diversi tra lavoratori privati, che se vogliono andare in pensione nel 2021 con quota 100 devono aver maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre di quest’anno 2021 e per effetto della finestra trimestrale stabilita potranno andare in pensione effettiva dal primo aprile; e lavoratori pubblici, per cui oltre ai tre mesi di finestra mobile ci saranno ulteriori sei mesi di attesa prima dell’uscita prima effettiva, che partirà solo ad ottobre. I sei mesi in più servono come tempo di preavviso per procedere a nuovi concorsi per l’assunzione di personale da assumere al posto di chi andrà in pensione.
Pensioni, arriva il ricalcolo: ecco le 3 novità sull’assegno
10-02-2020
Tra rivalutazioni, ricalcoli dell’Irpef e addizionali cambiano gli importi sul cedolino. Cosa fare e cosa controllare a fine mese
Come confermato dall’Inps, il pagamento delle pensioni di marzo verrà anticipato a fine febbraio, anche se per i diretti interessati saranno presenti delle novità in grado di modificare al ribasso il netto degli importi sul cedolino.
Una doverosa premessa va fatta sulla scarsa chiarezza circa la mini riforma delle pensioni inclusa all’interno delle legge di Bilancio 2021, nella quale pare proprio certo non trovar posto la tanto attesa rivalutazione. La nuova ed ennesima proroga non lascia ben presagire in tal senso. Pertanto pare ormai certo che l’adeguamento al costo della vita, di solito applicato ad inizio anno nuovo, non verrà effettuato nel calcolo degli assegni pensionistici: questo a causa della diminuzione dei prezzi al consumo registrata dall’Istat nel 2020.
Come anticipato, nelle pensioni di marzo saranno tre gli elementi che potranno produrre delle significative variazioni in negativo sull’importo netto dei cedolini.
Il primo sarà ovviamente il prelievo fiscale: questo perchè nel mese di marzo, oltre all’Irpef ed alle addizionali 2020 che si versano a partire dall’inizio dell’anno (addizionale regionale 2020, saldo addizionale comunale 2020), si registrerà anche la trattenuta dovuta all’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2021, la prima delle nove rate previste.
Il secondo elemento, che non riguarderà comunque tutti i contribuenti, è rappresentato dal ricalcolo dell’Irpef per l’anno 2020. Per questo motivo, ad essere interessati dal punto in esame saranno esclusivamente i pensionati che hanno percepito introiti da ulteriori fonti di reddito (ovviamente soggette a tassazione) al di fuori del solo assegno pensionistico. Qualora si venga a verificare tale eventualità, il ricalcolo dell’Irpef produrrà un conguaglio negativo: la trattenuta tiene conto della dichiarazione dei redditi presentata, incrociando i dati dell’Agenzia delle Entrate o verificando quanto dichiarato nel modello Red. L’Inps opera come sostituto d’imposta, effettuando i relativi conguagli per il recupero sul rateo del mese di marzo, fino a capienza.
Marzo è comunque anche il mese in cui vengono rimborsati eventuali crediti di imposta relativi all’anno precedente: dunque nel caso in cui si siano eventualmente versate tasse superiori al dovuto, il credito viene rifondato insieme alla pensione di marzo.
Per poter tenere sotto controllo tutte le voci necessarie a valutare la correttezza delle operazioni effettuate sul proprio assegno sarà possibile per i contribuenti consultare il proprio cedolino attraverso il portale web dell’Inps o, novità di quest’anno, tramite posta elettronica.
Pensioni, arriva il ricalcolo: ecco le 3 novità sull’assegno – IlGiornale.it
Pensioni anticipate e di vecchiaia: la guida per i nati nel ’54, i gravosi e gli usuranti
Con il requisito anagrafico di almeno 67 anni di età, la pensione di vecchiaia è probabilmente quella che appare più lontana da raggiungere, nonostante la vita media degli italiani si sia allungata nel corso degli anni. Il requisito di accesso non è cambiato rispetto allo scorso biennio e rimarrà invariato l’anno prossimo. A tale “severità” sul fronte anagrafico, è abbinato un requisito contributivo piuttosto facile, pari a 20 anni.
Quindi alla pensione di vecchiaia in linea generale si accede con almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi, inclusi quelli figurativi (o 15 se versati tutti entro il 1992). Ciò significa che quest’anno vi arrivano i nati nel 1954, che nella maggior parte dei casi avranno la pensione calcolata con il sistema ex retributivo o quello misto, in quanto hanno iniziato a lavorare già negli anni ’70. Vi sono però delle agevolazioni per coloro che fanno lavori usuranti e gravosi, vediamo quindi nel dettaglio l’elenco completo di queste attività.
Per effetto della legge di Bilancio 2018 (la 205/2017), la pensione di vecchiaia è accessibile con 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 di contributi da parte dei lavoratori dipendenti che hanno svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci un’attività gravosa oppure usurante (per l’elenco si veda qui di seguito). Lo sconto è generato dal fatto che la legge 205/2017 ha esentato queste categorie dall’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita scattato nel 2019, quando si è passati da 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Per il biennio 2021-2022 l’adeguamento non ha determinato ulteriori incrementi, ma la differenza di cinque mesi è rimasta a beneficio di questi lavoratori. Che comunque devono dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività richieste dalle norme tramite dichiarazione del datore di lavoro o, in caso di impossibilità a reperirla, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le attività particolarmente faticose e pesanti, cosiddetti Lavori usuranti, in base al Dlgs 67/2011,sono:
lavori in galleria, cava o miniera;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature;
lavorazione del vetro cavo;
lavori in spazi ristretti;
lavori di asportazione dell’amianto;
lavori in catena di montaggio;
guida di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto;
lavori notturni a turni e quelli svolti per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo
Pensioni 2021: l’ elenco di tutti i lavori gravosi
gli operai dell’indistruai estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici:
i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
i conciatori di pellicce;
i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante;
i conduttori di mezzi pesanti e camion;
il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido;
i facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati;
il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
gli operati dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
i lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ad attività ad alte temperature;
i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Pensioni, Manovra 2021: più soldi alle uscite anticipate da 62 anni o 37,10 di contributi
Pensioni anticipate: nella bozza della Manovra prorogati al 2021 Ape social, opzione donna e uscita da 37 anni e dieci mesi di contributi.
di Carlo Pasqualetti 16-11-2020
Non riformeranno le Pensioni le misure previdenziali contenute nella bozza della legge di Bilancio 2021, ma alcune misure confermate anche per il prossimo anno consentiranno ai lavoratori di poter abbandonare prima il lavoro rispetto alla pensione di vecchiaia fissata a 67 anni. Infatti, nella Manovra economica 2021 il governo intende confermare le misure di pensione anticipata opzione donna e Anticipo pensionistico (Ape social), oltre agli strumenti che consentono alle aziende il prepensionamento a partire dai 62 anni di età o con 37 anni e 10 mesi di contributi. Inoltre il governo si è adeguato alla recente sentenza della corte costituzionale relativa al prelievo sulle pensioni con importi superiori a 130 mila euro annui lordi: il contributo di solidarietà sulle cosiddette “pensioni d’oro” resterà in vigore ancora per tutto il 2021.
Sempre in linea con le indicazioni della corte costituzionale, nella Manovra 2021 il governo prorogherà, fino al 2023, le misure sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione introdotti nella legge di Bilancio 2020. Dunque, il pacchetto-pensioni che il parlamento riceverà sarà composto da misure transitorie in attesa che il confronto tra governo e parti sociali arrivi alla riforma previdenziale prevista a partire dal 1° gennaio 2022, giorno nel quale sarà terminata la sperimentazione triennale della quota 100.
Nel frattempo, anche per il 2021 rimarrà utilizzabile l’Ape social per la quale nella legge di Bilancio 2021 si prevede un ampliamento della platea dei lavoratori in uscita dai 63 anni di età con l’inserimento di categorie lavorative che non hanno beneficiato della disoccupazione per carenza del requisito contributivo e assicurativo.
Come nelle attesa, sarà prorogata anche la pensione con opzione donna che consente alle lavoratrici di uscire a 58 anni se dipendenti e a 59 se autonome con il ricalcolo contributivo della pensione, misurata sui 35 anni di contributi minimi previsti.
Uscita dai 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi
Tuttavia sulle pensioni anticipate del 2021 non mancano le novità nella bozza della Manovra. In primis si procederà a un ricalcolo dei requisiti di anzianità riguardanti il part-time verticale ciclico: nel dettaglio è previsto che vengano considerati per intero gli anni di lavoro prestati con contratti a tempo parziale ai fini del riconoscimento del diritto di andare in pensione.
Altra proroga è quella contenuta nei contratti di espansione, già disciplinati dal decreto “crescita” del 2019, che consentono ai lavoratori di uscire con cinque anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (quindi a partire dai 62 anni) o all’anzianità contributiva (37 anni e dieci mesi di versamenti per gli uomini e 36 anni e dieci mesi per le donne).
Le novità contenute nella bozza della legge di Bilancio 2021 riguardano un allargamento della platea dei lavoratori che potranno usufruire di questa formula di pensione anticipata con maggiori risorse stanziate dal governo: dopo la sperimentazione biennale del 2019 e 2020, infatti, per agevolare la riduzione dell’orario di lavoro da compensare con la Naspi (per la quale il governo prevede la partecipazione dell’Inps ai primi due anni di uscita anticipata), le risorse stanziate ammonteranno a 100 milioni di euro per i prossimi due anni, il triplo di quanto previsto nel 2020 (38 milioni) per questo strumento.
Inoltre, la novità più importante riguarda le aziende che potranno far richiesta del contratto di espansione per il prepensionamento dei propri lavoratori: il limite minimo passerebbe dai 1.000 attuali ai 500 dipendenti dal prossimo anno.
Come cambia la Quota 100 nel 2022: età di pensionamento e requisiti

29-09-2020 Guglielmo Sano
Come cambia la Quota 100 nel 2022: età di pensionamento e requisiti
Il Presidente del Consiglio Conte ha definitivamente escluso il rinnovo di Quota 100 durante un suo recente intervento al Festival dell’Economia di Trento. Il governo prepara la riforma del sistema previdenziale: si comincia dallo studio di un nuovo metodo di pensionamento anticipato così da evitare il tanto temuto “effetto scalone”.
Nel 2022 esordio per Quota 98
L’addio a Quota 100 alla scadenza prefissata per la misura sperimentale al 31 dicembre 2021 è ormai certo. D’altra parte, adesso al governo tocca mettersi al lavoro per evitare il temuto “effetto scalone”: senza la forma di pensionamento anticipato, la generalità dei lavoratori italiani potrà uscire dal lavoro soltanto una volta maturati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia; in pratica, si potrà smettere di lavorare soltanto a 67 anni.
L’ipotesi che più sta prendendo corpo negli ultimi tempi consiste nell’introduzione della cosiddetta Quota 102: requisiti per andare in pensione a quel punto il raggiungimento sempre di 38 anni di contributi ma 64 invece che 62 anni di età. L’idea è quella di prevedere anche una penalizzazione sull’assegno e, in particolare, del 3% della quota del trattamento calcolata con sistema contributivo. In tal maniera si andrebbero a favorire i lavoratori più anziani che rientrano per la stragrande maggioranza nel sistema misto, ossia con l’assegno calcolato in base al metodo retributivo fino al 1995 e in base a quello contributivo a partire dal 1996.
Nel 2022 esordio per Quota 98
Diametralmente alla sostituzione sostanziale di Quota 100 con Quota 102, tramontata la possibilità di vedere in campo Quota 41, si introdurrebbe anche una forma di pensionamento anticipato dedicata a chi svolge lavori “usuranti”. A Operai, gruisti, ferrovieri, operatori ecologici e marittimi, facchini ma anche a insegnanti della scuola primaria e a chi svolge una professione sanitaria potrebbe quindi essere data la possibilità di andare in pensione con soli 36 anni di contributi e al raggiungimento dei 62 anni di età. Per chi va in pensione con Quota 98 dovrebbero essere previste penalizzazioni minime, o addirittura nulle, sull’assegno.
Riforma pensioni: Quota 98. Doppia flessibilità e 62 anni
DI RICCARDO VALLE
Una nuova proposta di Riforma delle pensioni arriva dal doppio meccanismo di Quota 98 e Quota 101. La prima destinata a addetti a mansioni gravose con un’età minima di 62 anni, l’altra per tutti gli altri con un’età di 64 anni. Pregi e difetti di ciascun meccanismo del sistema, a doppia flessibilità in uscita, sono ravvisabili in questa nuova ipotesi di riforma.
Flessibilità è la parola chiave che domina in queste settimane (e dominerà in quelle future) i tavoli di confronto fra Governo e Sindacati. La data del 31 dicembre 2021 è vista come il momento cruciale in cui la sperimentale Quota 100 andrà in pensione, lasciando spazio a una nuova forma di pensionamento che dovrebbe garantire flessibilità in uscita e scongiurare il temutissimo scalone dei 5 anni che si verificherebbe al ripristino della Legge Fornero.
Un sistema pensionistico sempre più orientato verso il metodo di calcolo dell’assegno di tipo contributivo, è mosso dal principio del ‘più versi, più avrai’. Più il lavoratore rimane occupato, cioè, e più il suo assegno nel momento in cui andrà in pensione avrà un importo alto. È pertanto indispensabile offrire al contribuente la libertà (flessibilità) di scelta del momento in cui uscire dal mondo del lavoro.
Il nodo che sorregge i negoziati di queste settimane dovrebbe essere il giusto compromesso fra le istanze delle parti sociali a difesa del lavoratore e dei suoi diritti di futuro pensionato da una parte, e le esigenze del Governo dall’altra, attento a trovare una via di uscita verso una Riforma pensionistica che addolcisca il più possibile l’impatto sui conti pubblici e sia sostenibile negli anni a venire. Il tutto senza dimenticare l’occhio vigile dell’UE molto attento in materia, a seguito del Recovery Found.
Sono in studio molte ipotesi che tentano di trovare un equilibrio fra età anagrafica ed età contributiva. In queste ore sembra prendere forza l’idea di una doppia flessibilità in uscita, una destinata a chi svolge lavori gravosi, l’altra per tutti gli altri.
Pensione e doppia flessibilità in uscita con Quota 98 e Quota 101
Una delle proposte più recenti messe sul tavolo da CGIL, CISL, UIL e Governo sembra essere la doppia flessibilità in uscita che sarebbe garantita dalla compresenza di due meccanismi differenti, uno destinato ai lavoratori che operano in condizioni usuranti e gravose, l’altro a cui si atterrebbero tutti gli altri futuri pensionati.
Quota 98 (o forse 99) fa riferimento alla somma di 62 anni di età anagrafica minima e 36 anni contributivi, requisiti che il lavoratore dovrebbe avere per ricevere l’assegno. L’età sarebbe la stessa della Quota 100, varierebbero invece gli anni di lavoro che dai 38, sempre della Quota 100, scenderebbero a 36. Questa prima forma di meccanismo pensionistico sarebbe destinato agli addetti delle attività di lavoro cosiddetto gravoso che già conosciamo, perché le stesse dei beneficiari dell’APE Sociale, pensione precoce e Quota 41. Da tempo si discute, inoltre, di estendere il numero di queste categorie di lavoro usurante ad altre occupazioni, anche in relazione ai rischi sanitari legati all’emergenza Covid-19.
Questo primo meccanismo della Riforma pensionistica, non avrebbe penalizzazioni sull’assegno mensile, o potrebbe comportarne in minima misura.
L’altro meccanismo che andrebbe a completare il nuovo sistema pensionistico 2022, si rivolge a tutti gli altri lavoratori che non rientrano nelle categorie svantaggiate sopra citate.
Riforma delle pensioni con Quota 101 per tutti gli altri lavoratori
L’altra faccia della Riforma pensionistica ipotizzata, vedrebbe nella Quota 101 la nuova uscita flessibile per i lavoratori che dal primo gennaio 2022 si affacceranno alla pensione. Se Quota 98 è destinata a soggetti che svolgono attività considerate logoranti, Quota 101 include tutte le altre figure di lavoratori che non rientrano in questa categoria, e con un minimo di 64 anni di età anagrafica e 37 anni contributivi, potrebbero accedere al sistema pensionistico ipotizzato.
Rispetto alla Quota 100, per questa categoria di lavoratori, la nuova soluzione sul tavolo dei negoziati rappresenta sicuramente un passo indietro. Se con Quota 100, l’età minima pensionabile è fissata a 62 anni, con Quota 101 questa salirebbe a 64. Gli anni contributivi, invece scenderebbero di un anno, da 38 e 37. Dal punto di vista dell’assegno pensionistico mensile percepito, la Quota 101 prevederebbe penalizzazioni percentuali sullo stesso assegno, o in alternativa decrementi derivabili da un ricalcolo contributivo.
Il famoso e temutissimo scalone di 5 anni che alle condizioni attuali di Quota 100 verrebbe a determinarsi il primo gennaio 2022, sarebbe dunque ridotto di due anni. Alla scadenza dei tre anni sperimentali di Quota 100 i lavoratori si troverebbero cioè ad affrontare l’unica soluzione pensionistica disponibile, la riforma Fornero, con un ingresso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, con soglie fisse e senza alcuna forma di flessibilità. Quota 101 mitigherebbe questo passaggio riportando l’età minima a 64 anni e rendendo il passaggio meno ampio e doloroso, pur con qualche penalizzazione, anche in termini di importo dell’assegno mensile. Chi andrebbe in pensione dal primo gennaio 2022 dovrebbe attendere, rispetto a chi si è ritirato entro il 31 gennaio 2021, soltanto 3 anni anziché 5 come accadrebbe se tornasse in vigore la Riforma Fornero.
I lavori gravosi che danno accesso alla pensione Quota 98
L’ipotesi di Riforma sul tavolo dei negoziati fra Governo e Sindacati che prevede la Quota 98, riconosce come potenziali fruitori del trattamento pensionistico i lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose che rientrano nel seguente elenco:
operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
conciatori di pelli e di pellicce,
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
conduttori di mezzi pesanti e camion,
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti,
insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati,
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi,
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
operai agricoli specializzati e non specializzati,
operai specializzati della zootecnica,
operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde,
operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia,
pescatori della pesca costiera, in acque interne, e in alto mare,
siderurgici di prima e seconda fusione, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati,
marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati,
personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Le altre opzioni di riforma delle pensioni
In questi ultimi mesi ci siamo ormai abituati a leggere proposte di Riforma pensionistica alternative alla Legge Fornero, ormai sempre più prossima.
Il percorso di rinnovamento pensionistico è partito dall’ipotesi di confermare la Quota 100 alla scadenza del suo triennio sperimentale, rendendola definitivamente operativa. La proposta sembra però ormai scartata per la sua scarsa sostenibilità economica.
Sono stati proposti allora nuovi meccanismi pensionistici alla ricerca di un giusto equilibrio fra conti dello Stato, esigenze europee ed esigenze del lavoratore (l’ordine qui è puramente casuale!), in nome di quella flessibilità di cui tanto si parla. Si è provato a valorizzare sistemi di uscita anticipata già in vigore, come Opzione Donna e Ape Sociale, tentando di adattarli all’intera platea di lavoratori.
La stessa Quota 41 per alcune settimane è stata l’osservata speciale, soprattutto da parte di alcune forze politiche, e vista come la potenziale soluzione di riforma, qualora venisse estesa a tutti i lavoratori, invece di essere destinata ai soli precoci e svantaggiati come lo è attualmente. Non dimentichiamo, inoltre, come i Sindacati sembrano gradire molto i 41 anni contributivi di questo meccanismo, se adattati a tutti i lavoratori e associati ai 62 anni di età minima di uscita. Da parte del Governo, però, Quota 41 non è vista di buon occhio perché difficilmente sostenibile economicamente, già dai primi anni, rispetto ad altri sistemi.
Nelle ultime ore, il calendario dei negoziati fra Governo e CGIL, CISL e UIL si sta facendo sempre più fitto e le proposte avanzate prendono via via forme più vivide e definite. Uno degli ultimi meccanismi che sembra riscuotere un discreto numero di consensi è la Quota 102, che garantirebbe flessibilità in uscita con 64 anni di età e 38 di contribuzione, e con penalizzazioni per ogni anno fino al raggiungimento del traguardo dell’età pensionistica di 67 anni. Meccanismo inedito, questo, che fino a oggi non ha mai trovato applicazione per nessuna categoria di lavoratori.
Soltanto i prossimi mesi sapranno offrirci qualche risposta a riguardo della Riforma delle pensioni 2022, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe riuscire a mettere d’accordo esigenze dei lavoratori e conti pubblici, e garantire una sostenibilità del sistema pensionistico almeno per i prossimi dieci anni.
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