Tutto Pensione

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I VOSTRI DUBBI, LE VOSTRE DOMANDE, RISPONDE L’ESPERTO

Rubrica curata dal dott. Pasquale De Delectis

TUTTO PENSIONE LE DOMANDE DEI NOSTRI LETTORI

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Contributi marittimi, quanto valgono per la pensione dei lavoratori del mare

Cosa sta cambiando e cos’ha specificato l’INPS riguardo alla pensione dei lavoratori del mare: ecco le novità.

Roberta Luprano

Il mondo del lavoro marittimo è caratterizzato da specificità uniche, non ultime le regole che governano il sistema pensionistico dei marittimi. Una recente sentenza della Corte Costituzionale e le conseguenti precisazioni dell’INPS hanno apportato importanti chiarimenti riguardo il calcolo della pensione per questa categoria di lavoratori, soprattutto su aspetti fondamentali quali il valore dei contributi marittimi e le modalità di calcolo della pensione.

Come funziona la pensione per i marittimi

La pensione dei marittimi si distingue per alcune peculiarità, principalmente legate ai periodi di prolungamento contributivo. Questi ultimi rappresentano contributi accreditati dall’INPS direttamente sulla posizione assicurativa del marittimo, collocati in periodi privi di assicurazione, successivi a ciascun imbarco. La loro finalità è quella di garantire ai marittimi diritti pensionistici adeguati alla discontinuità lavorativa tipica di questo settore.

Come si calcola la cassa marittima

La Corte Costituzionale, con la sentenza 7 novembre 2022 n. 224, ha introdotto un importante principio di neutralizzazione dei periodi di prolungamento contributivo ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia. Tale neutralizzazione è applicabile nei casi in cui il prolungamento contributivo, collocato nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, determini un calcolo meno favorevole dell’importo pensionistico.

In pratica, ciò significa che alcuni periodi di prolungamento possono essere esclusi dal calcolo se non necessari per il raggiungimento del diritto a pensione e se tale esclusione risulta in un importo di pensione più vantaggioso per il lavoratore.

Quanto ammonta la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi

Il calcolo della pensione di vecchiaia per i marittimi, specialmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, considera la specificità dei contributi versati. Con 20 anni di contributi, l’importo della pensione varierà in base a diversi fattori, tra cui la retribuzione pensionabile e l’anzianità contributiva effettiva, tenendo conto della possibile neutralizzazione di alcuni periodi di prolungamento.

Quanti anni di navigazione per andare in pensione

La normativa pensionistica per i marittimi tiene conto dell’anzianità di navigazione per stabilire il diritto alla pensione. La sentenza e le precisazioni dell’INPS non modificano i requisiti di anzianità di navigazione necessari per accedere alla pensione, ma influenzano il calcolo dell’importo pensionistico.

Leggi anche: Pensione di reversibilità, quando spetta ai figli e come si richiede

Pertanto, il numero di anni di navigazione per andare in pensione rimane un parametro fondamentale, influenzato anche dalla tipologia di lavoro svolto a bordo e dalle specifiche regole contributive del settore marittimo.

Quanto valgono i contributi marittimi

I contributi marittimi sono importanti al fine di determinare sia il diritto che l’ammontare della pensione dei lavoratori del settore. La recente giurisprudenza ha messo in luce la necessità di un’attenzione particolare nella gestione dei periodi di prolungamento contributivo, garantendo che questi non penalizzino ingiustamente i marittimi nel calcolo della loro pensione. L’obiettivo è assicurare che ogni marittimo possa beneficiare di un trattamento pensionistico equo, proporzionato agli anni di lavoro e ai contributi versati.

La sentenza della Corte Costituzionale e le precisazioni dell’INPS hanno apportato chiarimenti significativi sul calcolo dell’importo pensionistico, enfatizzando l’importanza di una valutazione accurata dei contributi marittimi.


Pensione da macchina, dà diritto al ricalcolo? Lavoratori in alto mare

Pensione da macchina e diritto al ricalcolo: la sentenza ha fatto chiarezza ma non per tutti. Ecco alcuni chiarimenti

di alessandro annunziata,

La pensione da macchina rientra nella recente sentenza della Corte Costituzionale (224/2022) sul ricalcolo? A distanza di circa un anno c’è ancora confusione sull’applicazione per i singoli casi. E molti operai sono in alto mare.

Analizziamo un paio di casi specifici giunti in redazione per fare chiarezza su una regola che non vale proprio per tutti. O meglio non vale propriamente per tutti i tipi di pensione.

Ricalcolo della pensione di vecchiaia: requisiti

“Buongiorno, nove anni fa sono andato in pensione da macchina anticipata. Nel 2024 avrò i requisiti per il passaggio alla pensione di vecchiaia, anche se non credo di aver coperto tutti i periodi tra disoccupazione o cassa marittima. Mi chiedo se ho diritto al ricalcolo della mia pensione e se, in caso di risposta affermativa, devo presentare apposita domanda oppure viene fatto in automatico”.

n primis confermiamo che la pensione da macchina di vecchiaia rientra nelle erogazioni che, da circolare Inps n.

66, danno diritto al ricalcolo. Fanno eccezione quelle liquidate interamente con il calcolo contributivo.

L’Inps provvede in automatico alla verifica del diritto al momento del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia sono richiesti alcuni requisiti ulteriori. Nel caso del lettore non possiamo sapere con certezza, visti i pochi elementi forniti, se sussistono i contributi da prolungamento nelle ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo.

E’ da tener anche presente che i prolungamenti sono interrotti. Sarebbero da verificare i contributi accreditati al 31.12.1995.

Non rientrano invece nel ricalcolo le pensioni anticipate con quota 100, 102 o 103.

La Sentenza Costituzionale in analisi non contempla neppure l’assegno di invalidità.

Riassumendo…

  • Le pensioni da macchina in linea generale rientrano nel ricalcolo
  • Il ricalcolo è automatico
  • Alcune anticipate sono escluse dal ricalcolo

01-11-2023 Vecchiaia e anticipata 2024, requisiti invariati: ecco come si andrà in pensione….clicca qui

19-10-2023 Chi e come può andare in pensione a 63 anni nel 2024 con fusione Ape Social e Opzione Donna ufficiale…..clicca qui


Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Ricalcolo pensionistico lavoratori marittimi. Le vostre domande. (in aggiornamento)

Per le Vostre domande risponde Dott. P. De Dilectis esperto in materie previdenziali [email protected]

Alcune risposte

Buongiorno Dottor. De Delectis, una domanda riguardo la legge 66 ricalcolo pensione, io sono un marittimo di macchina e ho 57 anni, voglio sapere questa legge ci avvantaggia o ci penalizza, la ringrazio anticipatamente e le auguro buona giornata.

Buongiorno, non si tratta di una legge ma di una sentenza della Corte Costituzionale, sicuramente può solo avvantaggiare.


  1.  In riferimento alla richiesta di chiarimenti ………………. si comunica che l’assegno di invalidità non rientra nel novero della Sentenza della Corte Costituzionale 224/2022. Sicuramente quando maturerà l’età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’inps provvederà in automatico alla verifica del diritto della Sentenza.

3) Buongiorno, mi chiamo …….. sono nato nel 1957 e sono in pensione dal 2014 in pensione con anticipata macchina. Sono sempre stato turno generale e penso di non aver coperto tutti i periodi quando stavo a casa con la disoccupazione o cassa marittima. L’anno prossimo dovrò tramutare la mia pensione in quella di vecchiaia, L’eventuale ricalcolo sarà fatto in automatico o dovrò fare richiesta???? Grazie per la sua risposta.

Buonasera, la pensione vecchiaia di macchina rientra tra le casistiche previste dalla sentenza, ma va chiarito bene che non è detto che ci siano contributi da prolungamento negli ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo ed anche se ci fossero non è detto che possa esserci un miglioramento, per il semplice motivo che si va a ritroso negli anni quindi si potrebbero inserire nelle ultime 260 settimane che vengono prese a riferimento per il calcolo, delle retribuzione che non aiuterebbero al miglioramento della pensione. Va tenuto anche conto, anche di una cosa molto importante, i prolungamenti, di cui all’articolo 24 della legge 413/84 vengono interrotti ( perciò non più utilizzabile nel periodo teorico di riferimento risulta accreditata altra contribuzione. e poi va verificato quanti contributi ci sono al 31.12.1995 accreditati. Si ricorda che le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo ( legge 335/95 ) , non rientrano.


4) Buon pomeriggio, scusatemi sono un marittimo di macchina, la mia pensione fa decorrenza novembre 2022, volevo chiederle gentilmente, se ne faccio parte, al ricalcolo. (Rivalutazione). Mi chiamo …………. sono nato il 1963.

 Buonasera, la pensione vecchiaia di macchina rientra tra le casistiche previste dalla sentenza, ma va chiarito bene che non è detto che ci siano contributi da prolungamento negli ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo ed anche se ci fossero non è detto che possa esserci un miglioramento, per il semplice motivo che si va a ritroso negli anni quindi si potrebbero inserire nelle ultime 260 settimane che vengo prese a riferimento per il calcolo, delle retribuzione che non aiuterebbero al miglioramento della pensione. Va tenuto anche conto, anche di una cosa molto importante, i prolungamenti, di cui all’articolo 24 della legge 413/84 vengono interrotti ( perciò non più utilizzabile nel periodo teorico di riferimento risulta accreditata altra contribuzione. e poi va verificato quanti contributi ci sono al 31.12.1995 accreditati. Si ricorda che le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo ( legge 335/95 ) , non rientrano.



Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24della legge 26 luglio 1984, n. 413

Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi.
INDICE

  1. Premessa
  2. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
  3. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
  4. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
  5. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
  6. Premessa
    Nella Gazzetta Ufficiale – 1° Serie Speciale n. 45 del 9 novembre 2022, è stata pubblicata la sentenza n. 224 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
    Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza in esame.
  7. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
    Con la sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Tale norma, che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini
    dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione ensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
    Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha argomentato – sulla scorta delle precedenti pronunce in materia di neutralizzazione – che “la contribuzione aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
    Analogamente a quanto ritenuto nella sentenza n. 427 del 1997 – con la quale la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 9 maggio 1982, n. 297, e dell’articolo 25, commi 1 e 4, della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentivano la neutralizzazione del prolungamento previsto dal medesimo articolo 25 – la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 224/2022 in esame, che “entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio e, quindi, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe
    virtualmente diritto”.
    La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
  8. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
    La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
    Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.
    La neutralizzazione in esame si applica ai seguenti trattamenti:
  • pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Tra i trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere ricompresa la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevista in favore di particolari categorie di lavoratori marittimi, tenuto conto che il medesimo articolo, al comma 3, equipara la predetta pensione, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla assicurazione generale obbligatoria;
  • pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile, analogamente a quanto chiarito dalla circolare n. 229 del 2 novembre 1998, richiamata nella circolare n. 127 del 5 luglio 2000, in relazione alla sentenza della Consulta n. 427 del 1997, in materia di prolungamento di cui all’articolo 25 della legge n. 413 del 1984;
  • pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
  1. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
    Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
    Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
    Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato.
    Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
    Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto stesso.
    Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.
  2. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
    Ai fini dell’applicazione della neutralizzazione in oggetto ai trattamenti pensionistici già in
    essere, occorre presentare esplicita richiesta.
    I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di
    prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto
    passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.
    Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.
    La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
    Alla luce delle predette indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e
    giudiziario, le Strutture territoriali dell’Istituto in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.
  3. Il Direttore Generale
    Vincenzo Caridi

05-02-2023

PENSIONE DEI LAVORATORI C.D. “GRAVOSI”: NON SI APPLICA IL LIMITE DELLA FINESTRA TRIMESTRALE

BY ILIAS GENNARO VIGLIOTTI • GEN 10, 2023

Il vigente sistema normativo delle pensioni c.d. “anticipate” prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i trattamenti previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, nonché le prestazioni operanti nell’ambito della c.d. “gestione separata”, siano riconosciuti solo se risulta maturata almeno un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico, inoltre, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei già menzionati requisiti (art. 15, D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019, di modifica dell’art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011).

Si è a lungo dibattuto, sin dall’entrata in vigore delle suddette norme, se tali requisiti valessero solo per le pensioni anticipate o anche per i trattamenti speciali riconosciuti ai lavorati che hanno svolto mansioni “particolarmente faticose e pesanti”, cioè che hanno svolto lavori c.d. “usuranti (L. n. 205/2017). La tesi dell’INPS – espressa formalmente dal Consiglio di Amministrazione in diversi provvedimenti di rigetto delle istanze di decorrenza immediata dei trattamenti pensionistici in questione – è quella per cui anche i lavoratori gravosi, in quanto destinatari di un regime pensionistico che consente l’accesso anticipato alle misure previdenziali, sono destinatari del requisito pensionistico e del vincolo della finestra trimestrale come tutti i soggetti legittimati al godimento del trattamento anticipato “ordinario”.

Una recente sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, ha sconfessato la tesi dell’INPS e affermato il principio opposto (sentenza n. 303 del 5 dicembre 2022). Secondo il giudice contabile – che ha definitivo la controversia avviata da un macchinista ferroviere che aveva richiesto l’accesso alla pensione per lavoratori c.d. “gravosi” – il richiamo dei commi 6 e 10 dell’art. 24, D.L. n. 201/2011, ad opera del comma 147 dell’art. 1, L. n. 2015/2017, opera al solo fine di identificare il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata. Ne consegue che la pretesa dell’istituto previdenziale di estendere ai lavoratori gravosi della clausola del differimento trimestrale del trattamento costituisce una “forzatura interpretativa” non confortata dal dato testuale delle disposizioni dettate dal legislatore in materia.

Ma v’è di più. Secondo la Corte la pensione per i lavoratori gravosi è una forma di pensionamento che, in quanto ontologicamente legata all’espletamento di attività lavorative ritenute particolarmente pesanti e usuranti, sconta – attenuandoli – i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ordinariamente per le altre forme di pensione e può valere sia per la pensione di vecchiaia che, soprattutto, per la pensione anticipata. La finalità della disciplina legislativa che tratta questo istituto, dunque, è quella di allentare i vincoli ordinariamente previsti in generale per tutte le altre categorie di lavoratori: l’obiettivo, in pratica, è quella di “dare” piuttosto che quella di “togliere”, in modo da agevolare alcune categorie di prestatori d’opera, ritenute meritevoli di maggior tutela, sotto il profilo dell’accesso alla prestazione pensionistica, in ragione della particolare gravosità dell’attività lavorativa svolta.

Si tratta, com’è evidente, di un principio giurisdizionale di grande impatto: non solo la Corte dei conti ha escluso l’applicazione del limite della finestra trimestrale per il trattamento, ma ha ribadito che la disciplina pensionistica riservata ai lavoratori “gravosi” non tollera interpretazioni volte a porre vincoli e limitazioni all’accesso ed alla fruizione dei trattamenti previdenziali.

28-12-2022

Pensioni, Aumenti parziali dal 1° gennaio 2023

pensioni-aumenti-parziali-dal-1-gennaio-2023

Rivalutazione parziale per le pensioni il prossimo anno. Nelle more dell’adozione della Finanziaria 2023 che introduce una diversa modulazione della perequazione per il biennio 2023-2024 l’Inps ha provveduto all’indicizzazione dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) solo delle pensioni non superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 135/2022 con la quale l’ente previdenziale adegua, come di consueto, gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali validi per l’anno a venire.

La rivalutazione

Tecnicamente si chiama perequazione; in pratica, è la rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d’acquisto, almeno in parte, dall’erosione dovuta all’inflazione. Si applica a tutte le pensioni erogate dal sistema pubblico, sia dirette che ai superstiti (reversibilità e indiretta), nonché alle prestazioni d’invalidità civile e all’assegno/pensione sociale. L’aggiornamento delle pensioni avviene a gennaio di ogni anno, in base all’indice provvisorio e salvo successivo conguaglio, sempre a gennaio, in base all’indice definitivo.

Aumenti 2023 provvisori

Questo turno l’aumento sarà del 7,3% come stabilito dal decreto del ministero del lavoro del 10 novembre 2022. Il modulo perequativo attualmente vigente dispone una rivalutazione del 100% degli assegni sino a 4 volte il minimo inps (2.101,52€); del 90% di quelli compresi tra 4 e 5 volte il minimo (cioè sino a 2.626,90€) e del 75% di quelli superiori. In fasce progressive. Si tratta di aumenti che non vedranno applicazione perché la Finanziaria 2023 (ancora in discussione in Parlamento) abbatte le fasce di perequazione degli assegni superiori a 4 volte il minimo Inps (cioè superiori a 2.101,52€ al mese) per il biennio 2023-2024. Si veda qui per dettagli.

Di conseguenza, per evitare la formazione di indebiti pensionistici, l’Inps ha provveduto all’aggiornamento dal 1° gennaio 2023 solo delle rendite non coinvolte nel nuovo modulo perequativo, cioè quelle di importo non superiore a 4 volte il minimo (2.101,52€ al mese). L’aumento, si badi, assorbirà l’anticipo del 2% già riconosciuto dal decreto aiuti bis dal 1° ottobre 2022 a favore dei pensionati che a settembre 2022 ricevevano una pensione di importo non superiore a 2.692€ lordi al mese. Gli aumenti «concreti» a gennaio, pertanto, saranno del 5,3%.

Le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, spiega l’Inps, saranno rivalutate il prossimo anno sulla base dei nuovi indici stabiliti dalla manovra 2023. In tale occasione sarà riconosciuta anche la rivalutazione straordinaria dell’1,5% (6,4% per gli over 75) ai pensionati al minimo, misura anch’essa prevista dalla manovra 2023.

Si rammenta, inoltre, che a gennaio non ci sarà alcun conguaglio sull’inflazione del 2021 (+0,2%) in quanto l’operazione è stata anticipata (per tutti i pensionati) a novembre 2022 dal decreto aiuti bis (qui i dettagli).

Assegni Esclusi

Come di consueto non ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l’indennità mensile nel contratto di espansione, l’ape sociale e l’isopensione. Queste prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro durata. Le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, invece, nel 2023 godranno di un aumento del 7,3% applicato sull’intero importo (anche qui con l’assorbimento del 2% dell’anticipo ove corrisposto ad ottobre 2022).

Gli altri trattamenti

Aggiornati anche gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall’Inps. L’importo dell’assegno sociale nel 2023 sale da 469,03€ a 503,27€, il trattamento minimo del FPLD da 538,25€ a 563,74€. Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2023 a 313,91€ al mese, e per l’indennità di accompagnamento che sale a 527,16€ al mese. Crescono invece dell’1,31% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).

28-12-2022

Il Calendario del pagamento delle pensioni nel 2023

L’avvicinarsi dell’anno nuovo rinnova il calendario di pagamento delle pensioni. Anche nel 2023 le date di pagamento dei trattamenti pensionistici di tutte le gestioni (Inps, Ex Inpdap ed ex Enpals) nonché degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e delle rendite vitalizie dell’INAIL saranno pagate il primo giorno bancabile di ciascun mese con l’unica eccezione della mensilità di Gennaio.

L’unificazione delle date di pagamento delle pensioni risale al 2015 a seguito del decreto legge 65/2015 convertito con legge 109/2015 in un’ottica di semplificazione dei mandati di pagamento e di risparmio delle commissioni bancarie. La disposizione da ultimo richiamata aveva previsto che il pagamento fosse fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento veniva disposto il secondo giorno bancabile. La novella, dapprima solo temporanea (sino al 31 dicembre 2017), è stata stabilizzata anche per gli anni successivi con l’articolo 1, co. 184 della legge 205/2017 dal 1° gennaio 2018.

Il calendario sottostante, realizzato dalla redazione di PensioniOggi.it, mostra le date di pagamento degli assegni e delle altre prestazioni erogate dall’Inps per il 2023. Come si nota tutti i pagamenti saranno effettuati il primo del mese salvo la mensilità di Maggio, Ottobre e Novembre dato che il primo giorno del mese è festivo (il 1° maggio è la festa dei lavoratori, il 1° Ottobre è domenica ed il 1° novembre la festa dei santi). Fa eccezione la mensilità di Gennaio che viene pagata, come detto, il secondo giorno bancabile e quindi il 3 Gennaio per Poste Italiane e per gli Istituti bancari.

10-11-2022 P. De Dilectis (EPAC) “Spiegazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 07/11/ 22” (video)

09-11-2022 Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole

08-11-2022 La malattia professionale nel settore marittimo

Informazioni su Congedo straordinario per assistenza familiare disabile

31-01-2022

Pensioni, le regole per l’anticipo dei marittimi

Gentile esperto,
come da vostra pubblicazione invio alcune informazioni riguardo alla mia carriera svolta da docente e marittimo. Mi sono imbarcato dal 1991 al 2019 in varie qualifiche di Coperta, Macchina e Hotel, presso compagnie di navigazione di primaria importanza internazionale, in Italia e all’estero. Ho svolto anche altri lavori sommari maturando circa 33 anni di contributi. Vorrei sapere se posso andare in pensione. Preciso, inoltre, che ho una invalidità del 70 % e una malattia professionale con danno stimato circa al 14%.

Gentile lettore,

in assenza dei suoi dati anagrafici è possibile ricordare che il pensionamento anticipato per lavoratori marittimi è riservato a chi era adibito al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Tali soggetti possono chiedere una pensione anticipata di vecchiaia al compimento di 59 anni fino al 2024 (dal 2025 il requisito si incremento), purché si siano maturate 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. 

I piloti di pilotaggio marittimo e i marittimi abilitati al pilotaggio maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, dunque 62 anni a oggi. 

Si ricorda che nel caso di applicazione del cumulo contributivo ex L. n. 228/2012 fra gestioni e casse diverse, di prassi non si applicano i requisiti specifici di una singola tipologia speciale di lavoratori.

https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/pensioni/domande-e-risposte/2022/01/30/news/pensioni_le_regole_per_l_anticipo_dei_marittimi-335803825/

05-04-2021

Ape social 2021 Requisiti pensione sociale, come funziona e scadenza

L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di Bilancio per un anno, la scadenza è fissata al giorno 31 dicembre 2021. Chiunque abbia i requisiti per accedere al pensionamento sociale può richiedere l’APE entro la scadenza fissata per fare domanda per APE social. Vediamo insieme chi e quando può fare la domanda per andare in pensione con Ape Social 2021 in forma anticipata. L’APE è una misura previdenziale sperimentale che agevola l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, per andare in pensione prima. Vediamo l’Ape social 2021, requisiti della pensione sociale anticipata: ape per disoccupati, caregivers, invalidi, e lavoratori gravosi. La proroga al 31 dicembre 2021, e scadenza per fare domanda del pensionamento sociale anticipato.

Ape sociale 2021 cos’è la pensione social anticipata

Cos’è l’Ape sociale? La pensione Ape Social 2021 (abbreviazione che sta per “Anticipo Pensionistico Social“) è la misura di pensionamento anticipato sperimentale prorogata al 31 dicembre 2021. L’ape social è per agevolare i lavoratori che vogliono lasciare prima il lavoro.

Requisiti Ape social 2021 età e contributi

Quali sono i requisiti per fare la domanda INPS per APE sociale? I requisiti Ape social 2021 sono:

aver compiuto almeno 63 anni di età,
essere disoccupati, invalidi, caregivers con 30 anni di contributi versati,
la categoria lavoratori gravosi prevede 36 anni di contributi versati.

I requisiti di età e contributi per richiedere l’APE sociale nel 2021: avere almeno 63 anni di età e avere 30 anni di contributi versati, 36 anni nel caso di lavoratori gravosi.

Questi requisiti ape social 2021 sono stati riconfermati e prorogati dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2021 per favorire l’accesso all’indennità sociale erogata dall’INPS.

Requisiti Ape Social 2021 per disoccupati, invalidi, caregivers e lavoratori gravosi

L’indennità ape social è erogata dall’INPS ma quali sono i requisiti specifici per ogni categoria? Ecco i requisiti Ape per disoccupati, Ape per invalidi civili, Ape per lavoratori gravosi, Ape per caregivers.

Ape sociale requisiti invalidi. E’ concessa a lavoratori autonomi o dipendenti con riduzione della capacità lavorativa perché hanno l’invalidità civile superiore o uguale al 74%.
Requisiti ape sociale 2021 lavori gravosi. E’ riconosciuta a tutti i seguenti tipi di lavoratori:

Operai agricoli.
Lavoratori della pesca.
Marittimi.
Impianti siderurgici.
Artigiani di pelletteria.
Addetti ai servizi di pulizia.
Addetti spostamento merci e/o facchini.
Conducenti di camion o mezzi pesanti in genere.
Conducenti treni e personale di bordo viaggiante.
Guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni.
Infermieri o ostetriche che operano su turni.
Maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia.
Operai edili o manutentori di edifici.
Operatori ecologici, inclusi coloro che separano o raccolgono rifiuti.
Assistenti socio sanitari.

Ape sociale requisiti Caregivers 2021. Sono caregivers beneficiari: le persone che si prendono cura, o i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda:

il coniuge,
un parente di primo grado convivente disabile,
un parente o affine di secondo grado convivente con genitori over 70 o affetti anch’essi da disabilità.

Ape social 2021 requisiti disoccupati. Rientra nei requisiti chi si trova in stato di disoccupazione perché:

ha subito un licenziamento (individuale o collettivo),
oppure ha dato le dimissioni per giusta causa,
o è disoccupato per una risoluzione consensuale.
se il contratto di lavoro è scaduto; in questo caso negli ultimi tre anni devi aver lavorato per almeno 18 mesi e da più di 3 mesi devi aver terminato la fruizione totale della disoccupazione (naspi, aspi, mobilità).

Scadenza APE social pensione anticipata INPS – Quando richiedere la pensione

Da quando è possibile presentare le nuove domande? E’ possibile presentare le nuove domande all’INPS per ape social pensione anticipata già da subito se si hanno tutti i requisiti.

I lavoratori che vogliono lasciare il lavoro in anticipo con ape social 2021 perché disoccupati, lavoratori gravosi, caregivers o invalidi civili devono presentare la domanda entro la scadenza 2021 per richiedere il pensionamento ape anticipata.

Quando richiedere l’ape? La data di scadenza per richiedere l’ape sociale all’INPS è stata ufficializzata:

25-03-2021

Ad aprile occhio alle pensioni: cosa cambia con il ricalcolo

Proseguono le trattenute sugli assegni tra conguagli e Irpef: le cifre del “prelievo”. Tutte le novità in arrivo

L’erogazione dell’assegno di fatto proseguirà per diversi giorni, in ordine alfabetico fino all’1 di aprile. Qui di seguito le date e le iniziali dei cognomi per l’accredito del rateo di aprile: venerdì 26 marzo: ritiro pensione per i cognomi A-B, sabato mattina 27 marzo ritiro per C-D, lunedì 29 marzo pensione per E – K, martedì 30 marzo L-O mercoledì 31 marzo P-R, giovedì 1 aprile S – Z. Fin qui calendario e lettere, ma sul cedolino di aprile bisogna fare attenzione come accaduto già per quello di marzo. I


I conguagli sugli assegni

nfatti proseguono i conguagli e le trattenute da parte dell’istituto di previdenza sociale. Infatti per le pensioni di importo elevato viene precisato che si prosegue nel piano di recupero in caso di conguaglio negativo sul 2020. A marzo è stata recuperata la seconda rata, all’appello ne mancano altre due da qui alla fine dell’anno. Ma lasciando da parte le pensioni d’oro che, ricordiamo per l’ultimo anno dovranno subire il prelievo tanto voluto dai grillini, ci sono altre trattenute da tenere d’occhio nel mese di aprile e dunque nel prossimo cedolino in arrivo. Si tratta di tutte le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Questo tipo di trattenuta si articola su 11 prelievi in 11 rate nel corso di questo anno. Inoltre da marzo, come ricorda Pesnionipertutti è stata anche introdotta la trattenuta per l’addizionale comunale in acconto per il 2021. Questo tipo di prelievo si estenderà fino a novembre dell’anno in corso.

Cifre e trattenute

Sul fronte delle trattenute va poi fatta una precisazione sulle cifre. Per i pensionati che percepiscono un assegno di 18.000 euro su base annuale con un ricalcolo basato sull’Irpef che dà esito ad un conguaglio negativo di circa 100 euro, il prelievo a rate verrà esteso fino a novembre. Discorso diverso invece per gli assegni che superano i 18mila euro su base annuale e per quelli che hanno un debito Irpef (seppur sotto i 18mila euro annuali) inferiore a 100 euro. In questi casi la trattenuta è scattata lo scorso 1 marzo.

In base a queste informazioni controllate bene il rateo di aprile per capire meglio la variazione dell’importo totale della pensione. Inoltre, ricordiamo, che da qualche mese è possibile consultare il cedolino anche

13-03-2021

Pensioni, quanto incide la revisione dei coefficienti di trasformazione

Sono stati recentemente aggiornati i coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota contributiva della pensione per il biennio 2021-2022: cosa sono e quanto incideranno sull’importo della rendita pensionistica

Michaela Camilleri

Lo scorso giugno sono stati aggiornati i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dall’1 gennaio 2021. È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 1 giugno 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rivede in senso più sfavorevole i coefficienti che determinano la quota contributiva della pensione per il biennio 2021-2022. 

Cosa sono i coefficienti di trasformazione 

Secondo il sistema di calcolo contributivo, introdotto con la Legge Dini n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, per un coefficiente di trasformazione, che cresce con l’aumentare dell’età, premiando di fatto quanti vanno in pensione più tardi. 

I coefficienti di trasformazione variano in base all’età anagrafica del lavoratore alla data di raggiungimento dei requisiti pensionistici, dai 57 ai 71 anni: maggiore è l’età del pensionando, maggiore sarà quindi anche il valore del coefficiente. Al di sotto dei 57 anni, viene comunque applicato il coefficiente previsto per questa fascia anagrafica. I coefficienti sono revisionati automaticamente, a partire dal 2019, ogni 2 anni anziché ogni 3 come inizialmente previso dalla riforma Monti-Fornero (la riforma Dini prevedeva una revisione decennale), sulla base dell’andamento dell’aspettativa di vita per far fronte alle dinamiche demografiche. I coefficienti di trasformazione rappresentano, così, un importante stabilizzatore del sistema pensionistico italiano. 

Come anticipato, tali coefficienti si applicano alla quota contributiva della pensione (la cosiddetta quota C) e quindi la revisione riguarda: coloro ai quali si applica interamente il metodo di calcolo contributivo, dunque sprovvisti di anzianità al 31 dicembre 1995; chi esercita l’opzione di calcolo per il sistema contributivo; chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, pertanto, si vede applicato il metodo di calcolo misto; chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per la quota di anzianità accreditata dopo il 31 dicembre 2011.

I nuovi valori e quanto incidono sull’importo della pensione

Si tratta del quinto aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo e avrà effetto sugli assegni di quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. La diminuzione questa volta è meno intensa della precedente a causa del progressivo rallentamento della speranza di vita calcolata dall’Istat: i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo 0,33% e lo 0,72% rispetto ai valori previsti nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età. 

Tabella 1 – I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica (valori %)
[Tabella 1 – I coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica (valori %)]
Fonte: elaborazioni a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Per fare un esempio pratico, supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del PIL) un montante contributivo pari a 300.000 euro e decida di andare in pensione all’età di 64 anni nel 2021, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l’importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2021 e ai 64 anni di età anagrafica: 300.000 € x 5,060% = 15.180 euro lordi l’anno. Con i valori in vigore fino alla fine di quest’anno, lo stesso montante vale 15.249 euro annui lordi, 69 euro in più. All’età di 67 anni, un montante di 300mila euro fino al 31 dicembre 2020 corrisponde a 16.812 euro, in quanto si applica un coefficiente più elevato all’aumentare dell’età di accesso alla pensione, ma a partire dal 2021 il medesimo importo vale 87 euro in meno.

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Per fare un esempio pratico, supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del PIL) un montante contributivo pari a 300.000 euro e decida di andare in pensione all’età di 64 anni nel 2021, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l’importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2021 e ai 64 anni di età anagrafica: 300.000 € x 5,060% = 15.180 euro lordi l’anno. Con i valori in vigore fino alla fine di quest’anno, lo stesso montante vale 15.249 euro annui lordi, 69 euro in più. All’età di 67 anni, un montante di 300mila euro fino al 31 dicembre 2020 corrisponde a 16.812 euro, in quanto si applica un coefficiente più elevato all’aumentare dell’età di accesso alla pensione, ma a partire dal 2021 il medesimo importo vale 87 euro in meno.

Michaela Camilleri, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

Tutto Pensione. De Dilectis(ANMIL), Trasformazione pensioni PM in VO o inabilità.

Il Direttore del Patronato Anmil di Napoli Pasquale De Dilectis sulla trasformazioni dei lavoratori marittimi dalla pensione PM alla Vo o inabilità. I Vantaggi o svantaggi che possono succedere nelle trasformazioni

Per eventuali dubbi è possibile inviare una email a  [email protected]

Inoltre per per qualsiasi informazioni o disbrigo pratiche ( gratuitamente ) posso rivolgersi  sedi disponibili a questi indirizzi  clicca qui

17-02-2021

Pensione 2021: requisiti per uscire con pensione di vecchiaia

Dal primo gennaio 2021 cambiano i requisiti per andare in pensione di vecchiaia e per effetto dell’adeguamento all’aumento dell’aspettativa di vita Istat, sale l’età pensionabile passando da 66 anni e sette mesi, e 20 anni di contributi, a 67 anni di età fermo restando, però, il requisito dei 20 di contributi necessari. Si tratta di un adeguamento stabilito dall’attuale riforma Fornero delle pensioni che ha aumentato l’età pensionabile per tutti, uomini e donne, seguendo il principio che più si vive e più si può lavorare, prevedendo uno scatto degli anni necessari per andare in pensione ogni due anni, di tre, quattro mesi.

La stessa riforma Fornero ha esteso a tutti il calcolo della pensione finale con sistema contributivo, vale a dire sulla base esclusiva dei contributi previdenziali effettivamente versati nel corso della propria vita lavorativa e si tratta, come facilmente comprensibile, di un sistema decisamente meno vantaggioso del vecchio retributivo che prevedeva, invece, il calcolo della pensione finale sulla base degli ultimi stipendi, quelli di fine carriera, quelli più elevati.

Pensione 2021: blocco aspettative vita per pensione anticipata

Lo scatto dell’adeguamento all’aspettativa di vita 2021 sarà, invece, bloccato per quanto riguarda i requisiti della pensione anticipata. Nessun aumento previsto, dunque, il prossimo anno per chi uscirà scegliendo la strada della pensione anticipata che continuerà a richiedere la maturazione di 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne indipendentemente dall’età pensionabile.

Pensione 2021: uscire con Ape volontaria e Ape social

In pensione nel 2021 ancora anche con Ape volontaria e Ape social, nonostante per quest’ultima si parli di proroga ma non sia ufficialmente inserita ancora nella Manovra. L’Ape social permette di andare in pensione fino a tre anni prima a persone considerate svantaggiate, e cioè disoccupati che abbiano esaurito da almeno 3 mesi tutti i sussidi di disoccupazione e abbiano raggiunto 63 anni di età e maturato 30 anni di contributi; invalidi (e parenti di primo grado) che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi e a cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%; lavoratori gravosi da almeno 6 anni in via continuativa e abbiano maturato almeno 36 anni di contributi, come operai edili, dell’industria estrattiva, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, o di convogli ferroviari e personale viaggiante, o di mezzi pesanti; conciatori di pelli e di pellicce; infermiere e ostetriche con lavoro in turni; maestre d’asilo; addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; facchini e spazzini; operai siderurgici; dell’agricoltura, della zootecnia e pesca; lavoratori marittimi.
L’Ape social viene erogata per 12 mesi e prevede un tetto di 1.500 euro lordi. La domanda per avere l’Ape social deve essere presentata all’Inps.

Sempre all’Inps deve essere presentata la domanda anche per la pensione con Ape volontaria, sorta di prestito pensionistico ponte per chi decide di andare in pensione fino a tre anni prima e che viene erogato fino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici per poi essere restituito come fosse un prestito 20ennale, prevedendo decurtazioni sull’assegno finale in base all’entità del prestito richiesto per gli anni di uscita prima. L’Ape volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Non vale per i liberi professionisti iscritti a casse private.

Pensione 2021: come funziona proroga opzione donna

Via libera nel 2021 anche alla possibilità per le lavoratrici di andare in pensione prima con l’opzione donna: con questo sistema lavoratrici statali e private e autonome possono andare in pensione con 35 anni di contributi e rispettivamente, 58 e 59 anni di età dal 2021, ma a condizione di accettare una pensione finale un trattamento pensionistico finale ridotto fino anche al 30% perché interamente calcolato solo con sistema contributivo e non più con il più vantaggioso retributivo.

Pensione 2021: uscire con il sistema della Rita

Un’altra possibilità per andare in pensione si chiama Rita, rendita integrativa temporanea anticipata: è un meccanismo che permette di chiedere un anticipo, totale o parziale, di quanto versato nel proprio fondo di previdenza complementare fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. I requisiti necessari per poter richiedere la Rita sono: essere senza lavoro, essere iscritti alla gestione separata Inps e aver maturato almeno 20 anni di contributi. Questo sistema di uscita prima, nel calcolo finale dell’assegno, non prevede alcuna penalizzazione.

Pensione 2021: come fare con quota 100

Il 2021, stando alle ultime notizie, sarà l’anno di debutto della novità pensioni di quota 100. Come funziona? La quota 100 (valida per un primo periodo di soli tre anni) prevede l’uscita con 62 anni di età e 38 anni di contributi ma i tempi di uscita sono diversi tra lavoratori privati, che se vogliono andare in pensione nel 2021 con quota 100 devono aver maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre di quest’anno 2021 e per effetto della finestra trimestrale stabilita potranno andare in pensione effettiva dal primo aprile; e  lavoratori pubblici, per cui oltre ai tre mesi di finestra mobile ci saranno ulteriori sei mesi di attesa prima dell’uscita prima effettiva, che partirà solo ad ottobre. I sei mesi in più servono come tempo di preavviso per procedere a nuovi concorsi per l’assunzione di personale da assumere al posto di chi andrà in pensione.

Pensioni, arriva il ricalcolo: ecco le 3 novità sull’assegno

10-02-2020

Tra rivalutazioni, ricalcoli dell’Irpef e addizionali cambiano gli importi sul cedolino. Cosa fare e cosa controllare a fine mese

Come confermato dall’Inps, il pagamento delle pensioni di marzo verrà anticipato a fine febbraio, anche se per i diretti interessati saranno presenti delle novità in grado di modificare al ribasso il netto degli importi sul cedolino.

Una doverosa premessa va fatta sulla scarsa chiarezza circa la mini riforma delle pensioni inclusa all’interno delle legge di Bilancio 2021, nella quale pare proprio certo non trovar posto la tanto attesa rivalutazione. La nuova ed ennesima proroga non lascia ben presagire in tal senso. Pertanto pare ormai certo che l’adeguamento al costo della vita, di solito applicato ad inizio anno nuovo, non verrà effettuato nel calcolo degli assegni pensionistici: questo a causa della diminuzione dei prezzi al consumo registrata dall’Istat nel 2020.

Come anticipato, nelle pensioni di marzo saranno tre gli elementi che potranno produrre delle significative variazioni in negativo sull’importo netto dei cedolini.

Il primo sarà ovviamente il prelievo fiscale: questo perchè nel mese di marzo, oltre all’Irpef ed alle addizionali 2020 che si versano a partire dall’inizio dell’anno (addizionale regionale 2020, saldo addizionale comunale 2020), si registrerà anche la trattenuta dovuta all’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2021, la prima delle nove rate previste.

Il secondo elemento, che non riguarderà comunque tutti i contribuenti, è rappresentato dal ricalcolo dell’Irpef per l’anno 2020. Per questo motivo, ad essere interessati dal punto in esame saranno esclusivamente i pensionati che hanno percepito introiti da ulteriori fonti di reddito (ovviamente soggette a tassazione) al di fuori del solo assegno pensionistico. Qualora si venga a verificare tale eventualità, il ricalcolo dell’Irpef produrrà un conguaglio negativo: la trattenuta tiene conto della dichiarazione dei redditi presentata, incrociando i dati dell’Agenzia delle Entrate o verificando quanto dichiarato nel modello Red. L’Inps opera come sostituto d’imposta, effettuando i relativi conguagli per il recupero sul rateo del mese di marzo, fino a capienza.

Marzo è comunque anche il mese in cui vengono rimborsati eventuali crediti di imposta relativi all’anno precedente: dunque nel caso in cui si siano eventualmente versate tasse superiori al dovuto, il credito viene rifondato insieme alla pensione di marzo.

Per poter tenere sotto controllo tutte le voci necessarie a valutare la correttezza delle operazioni effettuate sul proprio assegno sarà possibile per i contribuenti consultare il proprio cedolino attraverso il portale web dell’Inps o, novità di quest’anno, tramite posta elettronica.

Pensioni, arriva il ricalcolo: ecco le 3 novità sull’assegno – IlGiornale.it

Pensioni anticipate e di vecchiaia: la guida per i nati nel ’54, i gravosi e gli usuranti

07-02-2021    https://www.pensionipertutti.it/pensioni-anticipate-e-di-vecchiaia-la-guida-per-i-nati-nel-54-i-gravosi-e-gli-usuranti/

Con il requisito anagrafico di almeno 67 anni di età, la pensione di vecchiaia è probabilmente quella che appare più lontana da raggiungere, nonostante la vita media degli italiani si sia allungata nel corso degli anni. Il requisito di accesso non è cambiato rispetto allo scorso biennio e rimarrà invariato l’anno prossimo. A tale “severità” sul fronte anagrafico, è abbinato un requisito contributivo piuttosto facile, pari a 20 anni.

Quindi alla pensione di vecchiaia in linea generale si accede con almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi, inclusi quelli figurativi (o 15 se versati tutti entro il 1992). Ciò significa che quest’anno vi arrivano i nati nel 1954, che nella maggior parte dei casi avranno la pensione calcolata con il sistema ex retributivo o quello misto, in quanto hanno iniziato a lavorare già negli anni ’70. Vi sono però delle agevolazioni per coloro che fanno lavori usuranti e gravosi, vediamo quindi nel dettaglio l’elenco completo di queste attività.

Per effetto della legge di Bilancio 2018 (la 205/2017), la pensione di vecchiaia è accessibile con 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 di contributi da parte dei lavoratori dipendenti che hanno svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci un’attività gravosa oppure usurante (per l’elenco si veda qui di seguito). Lo sconto è generato dal fatto che la legge 205/2017 ha esentato queste categorie dall’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita scattato nel 2019, quando si è passati da 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Per il biennio 2021-2022 l’adeguamento non ha determinato ulteriori incrementi, ma la differenza di cinque mesi è rimasta a beneficio di questi lavoratori. Che comunque devono dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività richieste dalle norme tramite dichiarazione del datore di lavoro o, in caso di impossibilità a reperirla, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le attività particolarmente faticose e pesanti, cosiddetti Lavori usuranti, in base al Dlgs 67/2011,sono:

lavori in galleria, cava o miniera;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature;
lavorazione del vetro cavo;
lavori in spazi ristretti;
lavori di asportazione dell’amianto;
lavori in catena di montaggio;
guida di veicoli con capienza non inferiore a 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto;
lavori notturni a turni e quelli svolti per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo

Pensioni 2021: l’ elenco di tutti i lavori gravosi

gli operai dell’indistruai estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici:
i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
i conciatori di pellicce;
i conduttori di convogli ferroviari e il personale viaggiante;
i conduttori di mezzi pesanti e camion;
il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido;
i facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati;
il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
gli operati dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
i lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ad attività ad alte temperature;
i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Pensioni, Manovra 2021: più soldi alle uscite anticipate da 62 anni o 37,10 di contributi

Pensioni anticipate: nella bozza della Manovra prorogati al 2021 Ape social, opzione donna e uscita da 37 anni e dieci mesi di contributi.

di Carlo Pasqualetti       16-11-2020

Non riformeranno le Pensioni le misure previdenziali contenute nella bozza della legge di Bilancio 2021, ma alcune misure confermate anche per il prossimo anno consentiranno ai lavoratori di poter abbandonare prima il lavoro rispetto alla pensione di vecchiaia fissata a 67 anni. Infatti, nella Manovra economica 2021 il governo intende confermare le misure di pensione anticipata opzione donna e Anticipo pensionistico (Ape social), oltre agli strumenti che consentono alle aziende il prepensionamento a partire dai 62 anni di età o con 37 anni e 10 mesi di contributi. Inoltre il governo si è adeguato alla recente sentenza della corte costituzionale relativa al prelievo sulle pensioni con importi superiori a 130 mila euro annui lordi: il contributo di solidarietà sulle cosiddette “pensioni d’oro” resterà in vigore ancora per tutto il 2021.

Sempre in linea con le indicazioni della corte costituzionale, nella Manovra 2021 il governo prorogherà, fino al 2023, le misure sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione introdotti nella legge di Bilancio 2020. Dunque, il pacchetto-pensioni che il parlamento riceverà sarà composto da misure transitorie in attesa che il confronto tra governo e parti sociali arrivi alla riforma previdenziale prevista a partire dal 1° gennaio 2022, giorno nel quale sarà terminata la sperimentazione triennale della quota 100.

Nel frattempo, anche per il 2021 rimarrà utilizzabile l’Ape social per la quale nella legge di Bilancio 2021 si prevede un ampliamento della platea dei lavoratori in uscita dai 63 anni di età con l’inserimento di categorie lavorative che non hanno beneficiato della disoccupazione per carenza del requisito contributivo e assicurativo.

Come nelle attesa, sarà prorogata anche la pensione con opzione donna che consente alle lavoratrici di uscire a 58 anni se dipendenti e a 59 se autonome con il ricalcolo contributivo della pensione, misurata sui 35 anni di contributi minimi previsti.

Uscita dai 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi

Tuttavia sulle pensioni anticipate del 2021 non mancano le novità nella bozza della Manovra. In primis si procederà a un ricalcolo dei requisiti di anzianità riguardanti il part-time verticale ciclico: nel dettaglio è previsto che vengano considerati per intero gli anni di lavoro prestati con contratti a tempo parziale ai fini del riconoscimento del diritto di andare in pensione.

Altra proroga è quella contenuta nei contratti di espansione, già disciplinati dal decreto “crescita” del 2019, che consentono ai lavoratori di uscire con cinque anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (quindi a partire dai 62 anni) o all’anzianità contributiva (37 anni e dieci mesi di versamenti per gli uomini e 36 anni e dieci mesi per le donne).

Le novità contenute nella bozza della legge di Bilancio 2021 riguardano un allargamento della platea dei lavoratori che potranno usufruire di questa formula di pensione anticipata con maggiori risorse stanziate dal governo: dopo la sperimentazione biennale del 2019 e 2020, infatti, per agevolare la riduzione dell’orario di lavoro da compensare con la Naspi (per la quale il governo prevede la partecipazione dell’Inps ai primi due anni di uscita anticipata), le risorse stanziate ammonteranno a 100 milioni di euro per i prossimi due anni, il triplo di quanto previsto nel 2020 (38 milioni) per questo strumento.

Inoltre, la novità più importante riguarda le aziende che potranno far richiesta del contratto di espansione per il prepensionamento dei propri lavoratori: il limite minimo passerebbe dai 1.000 attuali ai 500 dipendenti dal prossimo anno.

Come cambia la Quota 100 nel 2022: età di pensionamento e requisiti

29-09-2020 Guglielmo Sano

Come cambia la Quota 100 nel 2022: età di pensionamento e requisiti

Il Presidente del Consiglio Conte ha definitivamente escluso il rinnovo di Quota 100 durante un suo recente intervento al Festival dell’Economia di Trento. Il governo prepara la riforma del sistema previdenziale: si comincia dallo studio di un nuovo metodo di pensionamento anticipato così da evitare il tanto temuto “effetto scalone”.

Nel 2022 esordio per Quota 98

L’addio a Quota 100 alla scadenza prefissata per la misura sperimentale al 31 dicembre 2021 è ormai certo. D’altra parte, adesso al governo tocca mettersi al lavoro per evitare il temuto “effetto scalone”: senza la forma di pensionamento anticipato, la generalità dei lavoratori italiani potrà uscire dal lavoro soltanto una volta maturati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia; in pratica, si potrà smettere di lavorare soltanto a 67 anni.

L’ipotesi che più sta prendendo corpo negli ultimi tempi consiste nell’introduzione della cosiddetta Quota 102: requisiti per andare in pensione a quel punto il raggiungimento sempre di 38 anni di contributi ma 64 invece che 62 anni di età. L’idea è quella di prevedere anche una penalizzazione sull’assegno e, in particolare, del 3% della quota del trattamento calcolata con sistema contributivo. In tal maniera si andrebbero a favorire i lavoratori più anziani che rientrano per la stragrande maggioranza nel sistema misto, ossia con l’assegno calcolato in base al metodo retributivo fino al 1995 e in base a quello contributivo a partire dal 1996.

Nel 2022 esordio per Quota 98

Diametralmente alla sostituzione sostanziale di Quota 100 con Quota 102, tramontata la possibilità di vedere in campo Quota 41, si introdurrebbe anche una forma di pensionamento anticipato dedicata a chi svolge lavori “usuranti”. A Operai, gruisti, ferrovieri, operatori ecologici e marittimi, facchini ma anche a insegnanti della scuola primaria e a chi svolge una professione sanitaria potrebbe quindi essere data la possibilità di andare in pensione con soli 36 anni di contributi e al raggiungimento dei 62 anni di età. Per chi va in pensione con Quota 98 dovrebbero essere previste penalizzazioni minime, o addirittura nulle, sull’assegno.

Riforma pensioni: Quota 98. Doppia flessibilità e 62 anni

DI RICCARDO VALLE

Una nuova proposta di Riforma delle pensioni arriva dal doppio meccanismo di Quota 98 e Quota 101. La prima destinata a addetti a mansioni gravose con un’età minima di 62 anni, l’altra per tutti gli altri con un’età di 64 anni. Pregi e difetti di ciascun meccanismo del sistema, a doppia flessibilità in uscita, sono ravvisabili in questa nuova ipotesi di riforma.

Flessibilità è la parola chiave che domina in queste settimane (e dominerà in quelle future) i tavoli di confronto fra Governo e Sindacati. La data del 31 dicembre 2021 è vista come il momento cruciale in cui la sperimentale Quota 100 andrà in pensione, lasciando spazio a una nuova forma di pensionamento che dovrebbe garantire flessibilità in uscita e scongiurare il temutissimo scalone dei 5 anni che si verificherebbe al ripristino della Legge Fornero.

Un sistema pensionistico sempre più orientato verso il metodo di calcolo dell’assegno di tipo contributivo, è mosso dal principio del ‘più versi, più avrai’. Più il lavoratore rimane occupato, cioè, e più il suo assegno nel momento in cui andrà in pensione avrà un importo alto. È pertanto indispensabile offrire al contribuente la libertà (flessibilità) di scelta del momento in cui uscire dal mondo del lavoro.

Il nodo che sorregge i negoziati di queste settimane dovrebbe essere il giusto compromesso fra le istanze delle parti sociali a difesa del lavoratore e dei suoi diritti di futuro pensionato da una parte, e le esigenze del Governo dall’altra, attento a trovare una via di uscita verso una Riforma pensionistica che addolcisca il più possibile l’impatto sui conti pubblici e sia sostenibile negli anni a venire. Il tutto senza dimenticare l’occhio vigile dell’UE molto attento in materia, a seguito del Recovery Found.

Sono in studio molte ipotesi che tentano di trovare un equilibrio fra età anagrafica ed età contributiva. In queste ore sembra prendere forza l’idea di una doppia flessibilità in uscita, una destinata a chi svolge lavori gravosi, l’altra per tutti gli altri.

Pensione e doppia flessibilità in uscita con Quota 98 e Quota 101

Una delle proposte più recenti messe sul tavolo da CGIL, CISL, UIL e Governo sembra essere la doppia flessibilità in uscita che sarebbe garantita dalla compresenza di due meccanismi differenti, uno destinato ai lavoratori che operano in condizioni usuranti e gravose, l’altro a cui si atterrebbero tutti gli altri futuri pensionati.

Quota 98 (o forse 99) fa riferimento alla somma di 62 anni di età anagrafica minima e 36 anni contributivi, requisiti che il lavoratore dovrebbe avere per ricevere l’assegno. L’età sarebbe la stessa della Quota 100, varierebbero invece gli anni di lavoro che dai 38, sempre della Quota 100, scenderebbero a 36. Questa prima forma di meccanismo pensionistico sarebbe destinato agli addetti delle attività di lavoro cosiddetto gravoso che già conosciamo, perché le stesse dei beneficiari dell’APE Sociale, pensione precoce e Quota 41. Da tempo si discute, inoltre, di estendere il numero di queste categorie di lavoro usurante ad altre occupazioni, anche in relazione ai rischi sanitari legati all’emergenza Covid-19.

Questo primo meccanismo della Riforma pensionistica, non avrebbe penalizzazioni sull’assegno mensile, o potrebbe comportarne in minima misura.

L’altro meccanismo che andrebbe a completare il nuovo sistema pensionistico 2022, si rivolge a tutti gli altri lavoratori che non rientrano nelle categorie svantaggiate sopra citate.

Riforma delle pensioni con Quota 101 per tutti gli altri lavoratori

L’altra faccia della Riforma pensionistica ipotizzata, vedrebbe nella Quota 101 la nuova uscita flessibile per i lavoratori che dal primo gennaio 2022 si affacceranno alla pensione. Se Quota 98 è destinata a soggetti che svolgono attività considerate logoranti, Quota 101 include tutte le altre figure di lavoratori che non rientrano in questa categoria, e con un minimo di 64 anni di età anagrafica e 37 anni contributivi, potrebbero accedere al sistema pensionistico ipotizzato.

Rispetto alla Quota 100, per questa categoria di lavoratori, la nuova soluzione sul tavolo dei negoziati rappresenta sicuramente un passo indietro. Se con Quota 100, l’età minima pensionabile è fissata a 62 anni, con Quota 101 questa salirebbe a 64. Gli anni contributivi, invece scenderebbero di un anno, da 38 e 37. Dal punto di vista dell’assegno pensionistico mensile percepito, la Quota 101 prevederebbe penalizzazioni percentuali sullo stesso assegno, o in alternativa decrementi derivabili da un ricalcolo contributivo.

Il famoso e temutissimo scalone di 5 anni che alle condizioni attuali di Quota 100 verrebbe a determinarsi il primo gennaio 2022, sarebbe dunque ridotto di due anni. Alla scadenza dei tre anni sperimentali di Quota 100 i lavoratori si troverebbero cioè ad affrontare l’unica soluzione pensionistica disponibile, la riforma Fornero, con un ingresso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, con soglie fisse e senza alcuna forma di flessibilità. Quota 101 mitigherebbe questo passaggio riportando l’età minima a 64 anni e rendendo il passaggio meno ampio e doloroso, pur con qualche penalizzazione, anche in termini di importo dell’assegno mensile. Chi andrebbe in pensione dal primo gennaio 2022 dovrebbe attendere, rispetto a chi si è ritirato entro il 31 gennaio 2021, soltanto 3 anni anziché 5 come accadrebbe se tornasse in vigore la Riforma Fornero.

I lavori gravosi che danno accesso alla pensione Quota 98

L’ipotesi di Riforma sul tavolo dei negoziati fra Governo e Sindacati che prevede la Quota 98, riconosce come potenziali fruitori del trattamento pensionistico i lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose che rientrano nel seguente elenco:

operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
conciatori di pelli e di pellicce,
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
conduttori di mezzi pesanti e camion,
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti,
insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati,
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi,
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
operai agricoli specializzati e non specializzati,
operai specializzati della zootecnica,
operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde,
operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia,
pescatori della pesca costiera, in acque interne, e in alto mare,
siderurgici di prima e seconda fusione, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati,
marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati,
personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Le altre opzioni di riforma delle pensioni

In questi ultimi mesi ci siamo ormai abituati a leggere proposte di Riforma pensionistica alternative alla Legge Fornero, ormai sempre più prossima.

Il percorso di rinnovamento pensionistico è partito dall’ipotesi di confermare la Quota 100 alla scadenza del suo triennio sperimentale, rendendola definitivamente operativa. La proposta sembra però ormai scartata per la sua scarsa sostenibilità economica.

Sono stati proposti allora nuovi meccanismi pensionistici alla ricerca di un giusto equilibrio fra conti dello Stato, esigenze europee ed esigenze del lavoratore (l’ordine qui è puramente casuale!), in nome di quella flessibilità di cui tanto si parla. Si è provato a valorizzare sistemi di uscita anticipata già in vigore, come Opzione Donna e Ape Sociale, tentando di adattarli all’intera platea di lavoratori.

La stessa Quota 41 per alcune settimane è stata l’osservata speciale, soprattutto da parte di alcune forze politiche, e vista come la potenziale soluzione di riforma, qualora venisse estesa a tutti i lavoratori, invece di essere destinata ai soli precoci e svantaggiati come lo è attualmente. Non dimentichiamo, inoltre, come i Sindacati sembrano gradire molto i 41 anni contributivi di questo meccanismo, se adattati a tutti i lavoratori e associati ai 62 anni di età minima di uscita. Da parte del Governo, però, Quota 41 non è vista di buon occhio perché difficilmente sostenibile economicamente, già dai primi anni, rispetto ad altri sistemi.

Nelle ultime ore, il calendario dei negoziati fra Governo e CGIL, CISL e UIL si sta facendo sempre più fitto e le proposte avanzate prendono via via forme più vivide e definite. Uno degli ultimi meccanismi che sembra riscuotere un discreto numero di consensi è la Quota 102, che garantirebbe flessibilità in uscita con 64 anni di età e 38 di contribuzione, e con penalizzazioni per ogni anno fino al raggiungimento del traguardo dell’età pensionistica di 67 anni. Meccanismo inedito, questo, che fino a oggi non ha mai trovato applicazione per nessuna categoria di lavoratori.

Soltanto i prossimi mesi sapranno offrirci qualche risposta a riguardo della Riforma delle pensioni 2022, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe riuscire a mettere d’accordo esigenze dei lavoratori e conti pubblici, e garantire una sostenibilità del sistema pensionistico almeno per i prossimi dieci anni.

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