Circolare n°55 Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web  “Comunicazione dei flussi retributivi”

Riceviamo e pubblichiamo dal sindacato UGL Mare&Porti la relativa circolare sulle prestazioni a tutela dello stato di malattia

Con la presente circolare si forniscono istruzioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi e si illustra il relativo flusso di processo.

INDICE

1.  Premessa

2.  Quadro normativo

3.  Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia

4.  Flusso di processo

1. Premessa

L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”[1], (di seguito, legge di Bilancio 2024), in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, ha previsto che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, l’indennità giornaliera sia pari al 60 per cento della retribuzione, e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.

Facendo seguito a quanto anticipato con il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni in argomento.

2. Quadro normativo

Nell’ambito dei trattamenti economici a tutela dello stato di malattia per la specifica categoria dei lavoratori marittimi, relativamente all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta per malattia complementare – previste rispettivamente agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937 – viene presa a riferimento la retribuzione determinata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo R.D.L. n. 1918/1937, come novellato dalla citata legge di Bilancio 2024.

3. Criteri per la determinazione della misura della prestazione di malattia

In merito alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG), utile al calcolo delle prestazioni di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, va preliminarmente considerato quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, in sede di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha sostituito l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Tale novella legislativa ha fissato il principio secondo cui l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali[2], salvo alcune specifiche deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d’ordine generale in materia di politica previdenziale.

Tanto premesso, è opportuno altresì evidenziare che per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno; conseguentemente, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento[3] e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Fanno, altresì, eccezione[4] – nel senso che devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

Per quanto concerne l’individuazione della retribuzione media giornaliera utile al fine del pagamento delle indennità di malattia fondamentale e complementare, il novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, prevede che, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia o, per gli eventi insorti nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 (aventi diritto alle tutele specifiche ove in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore[5].

Nell’intento di armonizzazione della novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia all’Allegato n. 1.

4. Flusso di processo

Ai fini della determinazione della RMGG, costituente base di calcolo delle indennità di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono state fornite istruzioni operative con la circolare n. 94 del 22 luglio 2009, paragrafo 3, lettera A), cui si fa rinvio.

In particolare, nella citata circolare viene precisato che la determinazione della base di calcolo per la liquidazione in modalità diretta delle prestazioni di malattia avviene utilizzando i valori contenuti nell’elemento “retribuzione teorica” e nel “numero mensilità” annue del flusso Uniemens, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la valorizzazione dei suddetti elementi.

Al riguardo, si ricorda che per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale contributivo, ove inferiore), qualora non fossero intervenuti eventi tutelati o non tutelati, a esclusione delle voci espressamente previste nelle suddette indicazioni per i flussi Uniemens.  

In un’ottica di armonizzazione, fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento alla determinazione della base di calcolo, le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.

Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens[6].

Considerato che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono e che, in tale termine, vanno inoltre  trasmessi i flussi Uniemens, a tutela dei lavoratori interessati, la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.

In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.

A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.

Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l’apposito applicativo finora in uso “Comunicazione dei flussi retributivi”, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413/1984, le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono.

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi

[1] Cfr. la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024.        

[2] Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R.), “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.

Ne consegue che la retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare è quella declinata dall’articolo 6 del D.lgs n. 314/1997.

[3] Cfr. la circolare n. 93 del 9 maggio 1988.

[4] Cfr. la circolare n. 134368/A.G.O.14 del 28 gennaio 1981.

[5] Cfr. le circolari n. 134368/1981 e n. 179/2013.

[6] Nelle more dell’adeguamento procedurale, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 157/2024.

Allegato n. 1
Fatto salvo quanto premesso al paragrafo 3 della presente circolare, cui si fa rinvio, giova ricordare la natura propria dell’indennità previdenziale di malattia, correlata alla diminuzione della capacità lavorativa e, pertanto, compensativa del mancato guadagno.
Tanto premesso, ai fini dell’individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della Retribuzione teorica (RT) Uniemens si rappresenta quanto segue:

  • non concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive collegate all’effettiva prestazione lavorativa e che, pertanto, dovranno essere escluse dalla retribuzione parametro per le indennità in argomento (ad esempio lavoro straordinario non contrattualizzato che, pertanto è correlato all’effettiva attività lavorativa);
  • concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive normalmente presenti nella retribuzione mensile, e in misura pari al singolo rateo; le stesse, pertanto, vanno rapportate al mese (es. indennità di turno, straordinario contrattualizzato, ecc);
  • nell’ambito delle componenti retributive sono escluse e non concorrono alla determinazione della RMGG -anche ove totalmente/parzialmente assoggettate a contribuzione – le voci monetizzate, che, pertanto, non vengono meno pur in presenza dell’evento di malattia (es. ferie non godute monetizzate); vanno invece inclusi i riposi compensativi riferiti alla singola mensilità di riferimento).
    Trova inoltre applicazione, per le indennità di malattia in argomento, il principio generale secondo cui anche le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ove totalmente/parzialmente escluse dalla contribuzione, in pari misura devono essere escluse dalla retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia.
    Le retribuzioni ultramensili, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche sono determinate, in applicazione degli ordinari algoritmi di calcolo, attraverso l’utilizzo dell’elemento “retribuzione teorica” ordinariamente in uso ai fini della determinazione della RMGG e dell’elemento “Numero mensilità”, valorizzato nel flusso Uniemens; viene meno, pertanto, l’esigenza della relativa separata determinazione dei relativi ratei precedentemente in uso ai medesimi
    fini.
    Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese immediatamente precedente l’evento saranno utilizzate le seguenti modalità (circolare 134368- A.G.O. 14 del 28 gennaio 1981 punto 11.3 e 11.5; circolare n. 94 del 2009, par. 3, lettera a).
    Costituisce elemento univoco di valutazione lo specifico rapporto di lavoro, riferito ai marittimi assoggettati all’obbligo di contribuzione al sistema di sicurezza sociale italiano (rilevato mediante i sistemi di Comunicazioni obbligatorie telematiche del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e sulla base di flussi di denunce mensili Uniemens trasmesse in applicazione delle istruzioni INPS).
    Al riguardo, stanti le peculiarità del lavoro marittimo per tipologia di rapporti di lavoro e, nell’ambito del medesimo rapporto, per alternanza di imbarchi e sbarchi nel medesimo mese, trasbordi – con le relative esposizioni su matricole naviganti e matricole di terra – l’univoco rapporto di lavoro consente di determinare la RMGG sulla base della totalità delle retribuzioni teoriche delle denunce Uniemens del mese immediatamente precedente l’evento.
    Restano ferme le ordinarie modalità di esposizione della retribuzione teorica su ciascuna posizione INPS nell’importo riferito al mese intero, salvo nei casi di assunzioni o cessazioni infra-mese, intendendosi per tali anche le variazioni di matricola INPS; in tale evenienza l’esposizione delle singole componenti retributive sulle relative posizioni INPS è da effettuarsi esclusivamente pro quota, riparametrando sulla base dei relativi periodi di riferimento sulle diverse posizioni INPS.
    Tanto premesso, a seconda della durata del periodo di riferimento della retribuzione sarà applicato il dettato normativo di cui al novellato articolo 10 del R.D.L. n. 1918 del 1937 determinando l’indennità:
  • ove la retribuzione sia riferita al mese intero, dividendo detta retribuzione per il divisore 30;
  • ove la retribuzione sia riferita a periodo inferiore al mese intero, dividendo detta retribuzione per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite

Per scaricare la circolare clicca qui

Untitled 1

SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

  

  
TORRE D’AMARE IL SITO DEI MARITTIMI…………PER INSERIMENTI LOGHI SOCIETA’ COMUNICATI INVIARE EMAIL [email protected]….TELEFONO UFFICIO DAL LUNEDI AL VENERDI CELLULARE 3770803697…..SIAMO PRESENTI ANCHE COME WHATS APP 3496804446 SEMPRE ATTIVO…….SARETE RICHIAMATI NELLE PROSSIME 24 ORE DAL MESSAGGIO RICEVUTO……HAI DEI DUBBI SULLA DATA DELLA TUA PENSIONE?? QUALCHE NOTIZIA NON TI E’ CHIARA???? VAI SULLA VOCE PENSIONE, UN NOSTRO ESPERTO TI RISPONDE……