Decurtazione dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi dal 75% al 60 %. Il parere dell’Avv. Lo Bocchiaro

Spett.le Redazione,

vi illustro un mio personale parere in ordine alla proposta di modifica “della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”, presente all’interno della bozza (disegno) di legge di bilancio, redatta dagli uffici legislativi di governo e presentata in questi giorni in Parlamento, su autorizzazione del Presidente della Repubblica.

La proposta, come è noto, prevede per gli eventi assicurati sorti dal 1° gennaio 2024, un decurtamento al 60% del coefficiente di calcolo dell’indennità giornaliera da malattia fondamentale o complementare, in luogo del vigente 75%, calcolato sulla scorta della retribuzione goduta dal marittimo nei 30 giorni antecedenti – l’evento o lo sbarco – ai sensi e per gli effetti degli art. 6, 7 e 10 della le legge n. 831 del 24 aprile 1938.

Preliminarmente, a beneficio dei lettori, è opportuno specificare nel dettaglio la procedura che porterà il Parlamento all’approvazione del testo.

Tale organo, a fronte delle prerogative scaturite dall’indipendenza che lo caratterizzano, ricevuto il testo, prima di darne il via libera, può modificare il disegno di legge con degli emendamenti.

Per diventare legge a tutti gli effetti, il provvedimento, nella sua integrità letterale, deve essere approvato tanto dalla Camera quanto dal Senato. Per prassi, il vaglio parlamentare della legge di bilancio, è intrapreso alternativamente, di anno in anno, da una delle due camere. Quest’anno l’esame del testo, infatti, inizierà in Senato.

Conseguentemente, il disegno di legge per quest’anno (2024) approderà inizialmente al Senato e il contenuto verrà affidato alla “Commissione Bilancio” dell’aula che, come anticipato, potrà modificare il testo attraverso gli emendamenti.

Si tratta di un lavoro abbastanza lungo, stante l’importanza del testo e dei temi trattati.

Per storia politica recente, la necessità di esaminare in concreto il provvedimento, a fronte delle arcinote avvisaglie tra i vari partiti, porta puntualmente la legge di bilancio ad avere centinaia, se non migliaia emendamenti, dilatando ampiamente i tempi di valutazione in commissione.

Per tali ragioni, secondo una prassi ormai consolidatasi negli anni, il governo, al fine da condensare – per quanto di ragione – le istanze presentate dai partiti di maggioranza e di opposizione, presenta il cosiddetto “maxiemendamento”, ovvero un singolo emendamento che sostituisce interamente il testo di legge originario.

Su tale “maxiemendamento” il governo pone poi la c.d. “questione di fiducia”, che stigmatizza entrambe le camere dal votare ulteriori modifiche al testo. Sterilizzando il dibattito parlamentare, però, il governo, nel caso in cui non raggiungesse la maggioranza dei voti, si espone al rischio di perdere la fiducia dell’aula, posto che, ai sensi all’articolo 94 della Costituzione, questi per poter governare stabilmente deve godere della fiducia di entrambe le camere.

Ad ogni buon conto, una volta approvato il maxiemendamento, il testo passa poi all’esame della seconda camera che, quest’anno, sarà la Camera dei Deputati.

È opportuno rilevare che spesso a tale fase si sopraggiunge a ridosso della scadenza del 31 dicembre; pertanto i tempi a disposizione della seconda camera, utili ad esaminare il disegno di legge, sono praticamente irrisori.

Conseguentemente, è plausibile ritenere che solo il Senato riuscirà in concreto a presentare emendamenti in sede di prima approvazione del testo, stante la mancanza di tempo in seno alla Camera dei Deputati di poterne vagliare in concreto il contenuto.

Invero, a fronte di questo fenomeno – sempre più frequente nella politica italiana -, è verosimile ritenere che nei fatti solo una delle due camere ha il potere di modificare il disegno di legge di bilancio.

Laddove, la legge di bilancio non venisse approvata entro il 31 dicembre scatterebbe il cosiddetto “esercizio provvisorio”, che porterà il Paese ad un blocco dell’iniziativa economica governativa, limitata alla sola e ordinaria amministrazione.

Ciò premesso, compresi quindi i dettagli che porteranno le camere all’approvazione del testo, si evidenzia che ad oggi, in ordine alla modifica del coefficiente di calcolo della malattia dal 75% al 60%, nulla ancora è stato effettivamente deciso.

Nulla vieta, infatti, che al 31 dicembre la proposta venga stralciata.

Sovrapponendo quanto previsto dalla procedura a ciò che è emerso dai proclami avanzati dall’attuale governo, parrebbe che i partiti di maggioranza siano però certi nel non presentare emendamenti al testo.

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, hanno tracciato infatti una linea: sarà il governo a proporre eventuali emendamenti raccogliendo le sollecitazioni che dovessero arrivare dai partiti di maggioranza.

A parere di chi scrive, tale indirizzo, rappresenta però un modus operandi atipico nella storia politica recente, costellata viceversa dall’abituale ostruzionismo partitico proveniente non solo – ovviamente – dai partiti di opposizione ma anche da quelli della maggioranza.

L’intento di un governo che si annuncia solido, compatto e coeso nel rendere il più celere possibile l’iter approvazione della Legge di Bilancio, si scontra però con il mal contento di un elettorato che ha visto disattesi i proclami che hanno preceduto il successo alle urne dell’anno passato.

Conseguentemente, innanzi a una bozza di legge, priva di misure significative e ritenuta da fonti autorevoli “con troppo debito” e deficit che turbano i mercati, il “taglio” pronosticato del coefficiente di calcolo della malattia della gente di mare, rappresenta un intento pleonastico dell’attuale governo di apportare miglioramenti al bilancio pubblico, tipico della montagna che partorirà un topolino.

Una spending rewiew sancita sulle spalle di centinaia di lavoratori e che dissente, nella sostanza, con il vasto insieme di norme proprie del diritto del lavoro nautico e della previdenza marinara.

Un quadro legislativo che rappresenta un unicum nell’ordinamento nazionale, stante la granitica previsione di quelle peculiari forme di tutela esclusivamente previste a presidio della gente di mare e che merita, pertanto, di essere analizzato in ragione delle finalità instauratrici promosse dal Legislatore del 1938 e del 1984.

Cordialmente,

Avv. Lo Bocchiaro

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