Lavoro di Comandata sulle Navi

Premesso che la comandata è un particolare rapporto di lavoro nautico che si instaura tra l’armatore ed i marittimi “adibiti temporaneamente ai servizi speciali durante il disarmo e la sosta della nave in porto” ( Art.3 comma 2 D.M 12 marzo 1953).

Il contratto è caratterizzato dalla transitoria destinazione del marittimo, tra un imbarco all’altro, a servizi quali l’approntamento delle dotazioni e provviste della nave ovvero alla sua riparazione e manutenzione.

Detto cio’, mi preme informare i colleghi marittimi che, l‘eventuale impiego di comandata è sottoposto all’annotazione obbligatoria  dell’imbarco/sbarco sul libretto di navigazione e sul ruolo/ruolino equipaggio, oltre ovviamente all’arruolamento con contratto (convenzione di arruolamento).

Sul libretto di navigazione nella parte dell’imbarco nella dicitura in qualità di: bisogna annotare la qualifica ed apporre la scritta: di comandata. Per esempio se imbarca un comandante o un marinaio,  sul libretto di navigazione, dovrà essere scritto: comandante di comandata ovvero marinaio di comandata.

Invece nella parte dello sbarco, andrà parimenti scritto: navigazione effettuata:nessuna

Il tutto si rende necessario per agevolare il corretto calcolo dei periodi contributivi  utili ai fini pensionistici.

I periodi di comandata non sono considerati utili ai fini del rinnovo dei certificati.

Resto a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento.

C.L.C Mario Collaro


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