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Circolari, requisti, decreti, risponde il Comandante Mario Collaro

Il Comandante Mario Collaro si rende disponibile per qualsiasi dubbio in merito a circolari, decreti o requisiti che interessano il nostro lavoro. Per qualsiasi dubio non esitate a contattarci mediante whats app al 3336519794, o per via email [email protected]

Le Vostre domande e le risposte saranno tutte pubblicate in modo da aiutare a tutti noi a districarci nel nostro mondo del mare che ogni giorno diventa sempre piu’ difficile.

Requisiti di accesso al corso MAMS a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 1939 del 15 dicembre 2023

Con la presente si informano tutti i colleghi marittimi, che il Decreto del 25 ottobre 2016, relativo ai requisiti per il conseguimento e il rinnovo della certificazione di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), è stato modificato a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 1939 del 15 dicembre 2023.
Il suddetto Decreto Direttoriale, adottato in recepimento degli esiti dell’ispezione EMSA (ottobre 2022) e in attuazione della Direttiva (UE) 2022/1993, ha introdotto modifiche alla disciplina vigente.
In particolare, è stata eliminata, all’articolo 2, comma 1, lettera d), la possibilità di sostituire il periodo di navigazione richiesto, con le funzioni equivalenti previste dal Decreto Ministeriale 1° marzo 2016.
Alla luce delle modifiche introdotte, l’attuale formulazione dell’articolo 2 stabilisce che, tra i requisiti necessari per il conseguimento del certificato MAMS, il marittimo debba aver maturato un periodo di navigazione di almeno sei mesi su unità rientranti nel campo di applicazione della Convenzione STCW.
Per quanto concerne il rinnovo del certificato, l’articolo 5 non prevede l’obbligo di aver effettuato ulteriori periodi di navigazione, risultando sufficiente la frequenza del corso di aggiornamento (refresher training).
Si evidenzia, inoltre, che in caso di scadenza del certificato per mancato rinnovo, il marittimo, al fine di conseguire nuovamente la certificazione MAMS ai sensi dell’articolo 2, è tenuto a soddisfare integralmente tutti i requisiti previsti, incluso il periodo minimo di sei mesi di navigazione.
Tale periodo non è soggetto a limiti temporali e può quindi essere riconosciuto valido anche se maturato precedentemente agli ultimi 5 anni, purché effettuato su unità rientranti nel campo di applicazione della Convenzione STCW.
Coloro che dovessero trovarsi nella condizione di dover conseguire nuovamente il corso MAMS ex novo, in assenza di attività di navigazione da oltre cinque anni, possono rivolgersi al sottoscritto per ricevere le opportune informazioni e indicazioni operative per poterlo fare.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
CLC Mario COLLARO


04-05-2026

Riscontro richiesta chiarimento su marca da bollo per rinnovo CoC

Egregio Comandante Collaro,

innanzitutto desidero ringraziarLa per la chiara ed esaustiva risposta fornita al mio precedente quesito.

Alla luce di quanto da Lei gentilmente precisato, ho ben compreso che, in sede di rinnovo del CoC mediante l’apposizione di timbro sul retro del certificato già in possesso senza l’emissione di un nuovo certificato  ,non è richiesta la marca da bollo. così come previsto dalla Circolare n. 45 (punto 6, lettera f), 

Tuttavia, mi permetto di sottoporLe un ulteriore dubbio: nella pratica, ci viene richiesto di presentare una marca da bollo da apporre sull’istanza di rinnovo.

A tal proposito, Le sarei grato se potesse esprimere un Suo parere in merito, chiarendo se, secondo la normativa vigente, tale marca da bollo debba effettivamente essere applicata sull’istanza oppure no.

Mi scuso per il disturbo arrecato, ma desidererei comprendere se la mia interpretazione della normativa sia corretta o se vi siano elementi che mi sfuggono.

RingraziandoLa nuovamente per la disponibilità, resto in attesa di un Suo cortese riscontro

Cordiali saluti
Esposito A

Egregio Sig. Esposito A,

in riferimento al quesito da Lei posto in merito alla richiesta della marca da bollo sull’istanza di rinnovo del CoC, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni.

La disposizione da Lei richiamata (Circolare n. 45, punto 6, lettera f) deve essere letta nel corretto contesto normativo: essa non elimina l’imposta di bollo, bensì individua le modalità con cui la stessa deve essere assolta nell’ambito del procedimento relativo ai certificati CoC/CoP.

In via generale, ai sensi  del Testo Unico , approvato dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, l’obbligo  dell’imposta di bollo si applica anche  alle istanze della Capitaneria oltre a quella della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, nel caso specifico dei certificati di competenza marittimi, la normativa di settore introduce una disciplina specifica.

In particolare, la citata circolare, stabilisce che, l’imposta di bollo è assolta direttamente sul certificato e, conseguentemente, “non va richiesta  in sede di rinnovo”. Tale previsione va interpretata nel senso che il tributo non è dovuto sull’istanza di rinnovo, evitando così una duplicazione dell’imposizione (istanza e certificato).

In definitiva  si evidenzia che il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 costituisce la disciplina generale in materia di imposta di bollo, individuando il principio dell’assoggettamento a bollo degli atti amministrativi, incluse le istanze e i provvedimenti e non può essere applicata in modo avulso dalle specifiche disposizioni di settore, dovendosi invece tener conto, delle modalità operative previste dall’Amministrazione competente.

Nel caso di specie, la Circolare n. 45 stabilisce espressamente che, in sede di rinnovo del CoC, la marca da bollo non deve essere richiesta, in quanto l’imposta risulta già assolta sul certificato. Ne deriva che, nel procedimento in esame, trova applicazione una disciplina speciale che deroga, per quanto concerne le modalità operative, alla regola generale, al fine di evitare duplicazioni dell’imposizione.

           Confidando di aver fornito un riscontro chiaro ed esaustivo al Suo quesito, resto a  disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento 

           Cordiali saluti

CLC Mario Collaro


28-04-2026

Riscontro a quesito su equipollenza titoli marittimi

Buon pomeriggio. Le scrivo in forma anonima. Vorrei portare all’attenzione un tema caro a molti e che ho fatto presente all’amministrazione, come segue il messaggio. Volevo chiedere il suo parere, quale esperto. Chiedendo come decreto, il motivo per il quale un cerificato di padrone marittimo avrebbe più valore di un diploma e certificato di competenza. Con riferimento al DD. 7 Maggio 2025 n. 72

Il sottoscritto …….., nato a ….. il …….., iscritto nelle matricole Gente di Mare al ………, dichiara di aver conseguito:

– L’esame per abilitazione di Ufficiale di Navigazione, secondo la Convenzione STCW 78 come emendata nel 1995, superiore a 80 GT nell’anno 2008 (numero di iscrizione prot. N° ……….).

– Il Diploma dell’Istituto Tecnico Nautico “……………” – Perito per il Trasporto Marittimo, conseguito in data ……. .

Due conditio sine qua non indispensabili per gli atti requisitari in questione.

CHIEDO

Che al sottoscritto venga riconosciuto, ai sensi del DD.7 Maggio 2025 n. 72, il titolo di competenza [Comandante su navi pari o superiori a 500 GT limitazione “None”].

Per tanto, come sopra esposto, si prega L’Amministrazione, di ascrivere tale titolo tra le mie competenze.

Cordialmente Saluti.

 Egregio Collega, in riferimento al quesito da Lei sottoposto, si ritiene opportuno fornire un inquadramento di carattere strettamente normativo, al fine di chiarire la questione relativa al presunto maggior valore del certificato di Padrone Marittimo rispetto al diploma e al certificato di competenza.

Preliminarmente, occorre evidenziare che l’ordinamento vigente non attribuisce, in via generale ed astratta, una “superiorità” gerarchica al titolo di Padrone Marittimo rispetto ai titoli conseguiti secondo la Convenzione STCW 78, come emendata. Le due fattispecie devono essere lette nel rispettivo contesto storico-normativo e nei meccanismi di conversione previsti dal legislatore.

In particolare, la conversione dei titoli di Padrone Marittimo di prima e seconda classe al traffico è stata disciplinata dalla Circolare Titolo Gente di Mare Serie XIII n. 17 del 17 dicembre 2008, punto D.1.6, in attuazione dell’art. 65 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale disposizione consentiva al personale in possesso dei suddetti titoli professionali di convertire la certificazione IMO 1978 in certificati conformi alla Convenzione STCW 95, rispettivamente:

  • Comandante su navi fino a 7000 GT (per i Padroni Marittimi di prima classe);
  • Comandante su navi fino a 5000 GT (per i Padroni Marittimi di seconda classe).

È dunque evidente che il legislatore ha previsto, già in sede di conversione, specifiche limitazioni di stazza, le quali costituiscono parte integrante del titolo rilasciato.

Ulteriormente, le integrazioni alla Circolare n. 45 dell’11 dicembre 2023 (Linee guida per gli esami di conseguimento delle certificazioni di competenza e di addestramento) stabiliscono che, nei casi in cui il certificato sia stato ottenuto per conversione e non mediante superamento del relativo esame, in sede di rinnovo debba essere mantenuta la limitazione originaria di tonnellaggio .

A titolo esemplificativo, un soggetto in possesso di titolo di Padrone Marittimo che abbia ottenuto, per conversione, un certificato di Comandante tra 500 e 3000 GT, in fase di rinnovo conseguirà un certificato di Comandante su navi pari o superiori a 500 GT, con esplicita indicazione della limitazione operativa “fino a 3000 GT”.

Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa un fondamento normativo che giustifichi una prevalenza del certificato di Padrone Marittimo rispetto al diploma nautico e al certificato di competenza conseguito secondo STCW, bensì emerge chiaramente che:

  • i titoli di Padrone Marittimo sono stati oggetto di un regime transitorio di conversione;
  • tali conversioni hanno comportato, nella generalità dei casi, l’introduzione di limitazioni operative;
  • i certificati conseguiti mediante percorso ordinario ed esame STCW seguono invece un iter differente, pienamente aderente agli standard internazionali vigenti.

Resta inteso che eventuali difformità riscontrabili nei singoli casi (ad esempio, assenza di annotazioni limitative su alcuni certificati) devono essere valutate come situazioni peculiari e non idonee a costituire un principio generale.

Nell’auspicio di aver fornito un chiarimento esaustivo, resto a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti. CLC Mario Collaro


25-04-2026

Richiesta di chiarimento su marche da bollo per rinnovo CoC

Egregio Comandante Collaro,

leggendo una delle Sue risposte fornite a un collega in merito al numero di marche da bollo necessarie per il rinnovo del CoC, desidererei cortesemente chiederLe conferma di quanto ho compreso.

Se non erro, in fase di rinnovo non è necessario apporre alcuna marca da bollo. Potrebbe gentilmente confermarmi che questa interpretazione è corretta?

Resto in attesa di un Suo cortese riscontro e La ringrazio sin d’ora per il tempo che vorrà dedicare a questo quesito.

Cordiali saluti. Esposito A.

Egregio Sig. Esposito,

in riferimento alla Sua  domanda se effettivamente in fase di rinnovo del COC non occorre apporre nessuna marca da bollo, si conferma quanto previsto dalla Circolare n. 45, pagina 17, punto 6, lettere f) e g), di cui si allega copia e si riporta di seguito il contenuto essenziale:

f) Come noto, sul certificato viene apposta una marca da bollo ogni quattro pagine del foglio protocollo. Pertanto, la marca da bollo non è richiesta in sede di rinnovo, né deve essere apposta sul modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, in quanto esso costituisce parte integrante del certificato di competenza e/o di addestramento rilasciato al marittimo.

g) Per i marittimi in possesso del solo modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, invece, l’apposizione della marca da bollo è obbligatoria.

Si ritiene opportuno precisare che: il rinnovo del CoC per la quale non è prevista l’apposizione della marca da bollo, deve intendersi esclusivamente ,quello effettuato mediante l’apposizione del timbro da parte della Capitaneria di Porto sul retro del certificato già in possesso, ai fini dell’estensione della sua validità.

Diversamente, nel caso in cui il rinnovo comporti l’emissione di un nuovo certificato di competenza (CoC), resta obbligatoria l’apposizione della marca da bollo secondo la normativa vigente.

Nell’augurarmi di essere stato chiaro ed esaustivo in relazione al  quesito da Lei posto , resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore dubbio e/o chiarimento.

Cordiali saluti. CLC Mario Collaro


19-04-2026

Risposta al quesito per l’Iscrizione alla gente di mare prima categoria

Buongiorno comandante, le vorrei fare una domanda,avendo una maturità scientifica e una laurea triennale in Scienze e tecnologie della navigazione si può procedere all’ iscrizione di gente di mare prima categoria per poter iniziare un percorso che porta un ragazzo a diventare,con il tempo e il percorso giusto, comandate di nave ?

Quali sono i decreti che riguarda quest’argomento ,la ringrazio anticipatamente 

Gentile  Sig.ra Pinuccia, in relazione al quesito da Lei  posto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della normativa vigente in materia di iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, possono essere iscritti nella 1ª e 2ª categoria :  i cittadini italiani o comunitari (ovvero soggetti equiparati), di età non inferiore a 16 anni, residenti o domiciliati nel territorio nazionale e in possesso dei requisiti prescritti per la specifica categoria.

La 1° categoria è rivolta al personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo

Nel caso di specie, essendo Lei in possesso del titolo accademico ( laurea triennale in Scienze e Tecnologie della Navigazione), potrà procedere con l’iscrizione nella 1ª categoria della Gente di Mare con la qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta avviando così il percorso formativo e professionale che, attraverso il conseguimento delle prescritte abilitazioni e l’accumulo dell’esperienza di navigazione richiesta, potrà condurre, nel tempo, al ruolo di Comandante di nave.   L’iscrizione dovrà essere effettuata presso la Capitaneria di Porto competente per territorio.

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, si richiamano in particolare:

  • il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), per la disciplina generale della Gente di Mare;
  • il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima);
  • i decreti ministeriali attuativi emanati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di titoli professionali marittimi.

Si conferma, altresì, che nell’istanza di iscrizione di cui si allega copia, troverà tutte le informazioni che le occorrono e  dovrà essere corredata dalla documentazione prevista (certificazioni sanitarie, idoneità al nuoto e alla voga, fotografie, titolo di studio, ecc.),

Nel confidare di aver fornito un riscontro chiaro ed esaustivo, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

CLC Mario Collaro


14-04-2026

Richiesta chiarimenti interpretativi in merito all’installazione di motori fuoribordo su unità removeliche da pesca locale

Buongiorno Comandante,

Sono C.A.(Conduttore per la pesca locale)Comandante di unità da pesca removelica di 0.80 tsl ,4 metri F.t. sono autorizzato alla pesca diurna entro le 3 miglia  con attrezzi da posta  come  altri 100 colleghi nel  intero compartimento marittimo di Manfredonia e limitrofi.

Sono barche a fondo piatto, tradizionali, tipiche della piccola marineria dei paesi limitrofi del golfo di Manfredonia  , comunemente chiamate sandali sicuramente influenzate dai maestri d’ascia Veneti . 

Ragioni logistiche ci impongono  a tirarle a secco (inesistenza di porti e attracchi in mare) .

Con la presente vorrei porre alla vostra attenzione un cortocircuito normativo tra due ministeri in merito alla circolare 02/23 del MIT e il chiarimento con oggetto ” modalità di autorizzazione per l’istallazione di motori a bordo di imbarcazioni da pesca (D.M. 24 novembre 2008) – circolare “sicurezza della navigazione “N. 02/2023 del MASAF.

Mi scuso a priori se non uso i termini tecnici specifici cercherò di farmi capire al meglio .

Codice della navigazione a parte  che regolamenta i titoli professionale della pesca , il  D.M. 24/11 del  2008  ha dato la possibilità a questa tipologia di imbarcazioni di montare un motore fuoribordo a fini della sicurezza  in base determinate caratteristiche con la prassi amministrativa che ne consegue.

Le tabelle di armamento per suddette imbarcazioni ( che col D.M del 2008 hanno istallato anche un 10 cv ,di esigua potenza, solo ai fini della sicurezza e per raggiungere le zone di pesca) nel compartimento di Manfredonia , prevedono 2 unità lavorative (1 conduttore + un addetto di macchina) oppure una solo unità Conduttore per la pesca locale con qualifica di macchina come previsto dal codice della Navigazione( almeno Marinaio motorista) .

Il nostro caso , la maggior parte di noi monta un piccolo fuoribordo amovibile quando esce per raggiungere le zone di pesca di esigua potenza ( più grandi sono max 25 cv) , al rientro della giornata lo smonta e lo porta via . I fuoribordo amovibili  sono assicurati e le dotazioni di sicurezza sono idonee a norma di legge .

Secondo il capo della Guardia costiera non possiamo  montare nessun fuoribordo anche ausiliario anche di un solo 1cv altrimenti non siamo più removeliche ma diventiamo motobarche con tutto ciò che ne consegue.

Allego chiarimento del MASAF al quale diamo seguito per il buon senso interpretativo della norma .

P.S.

Ho sentito che in zone dove la presenza di questa tipologia di imbarcazioni a propulsione principale a remi/vela  è più presente(veneto) le associazioni di categoria hanno ottenuto da parte dei compartimenti marittimi della tabelle di armamento più flessibili dando la possibilità a i semplici Conduttori per la pesca locale di assolvere il doppio comando qualora ci sia la presenza di fuoribordo amovibili di esigua potenza.

Cordiali Saluti

Egregio sig. Cintoli

in relazione al quesito da lei posto si rammenta quanto segue:

All’art.1 del Decreto Ministeriale 24 novembre 2008. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2008). Modalità per l’installazione di apparato motore consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, per le unità da pesca removeliche viene riportato testualmente:

1. Gli armatori ed i proprietari delle unità esercitanti la piccola pesca, ove munite di licenza di pesca per l’esercizio dell’attività senza essere dotate di apparato motore, previa richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, viale dell’Arte n. 16 – 00144 Roma – possono essere autorizzati all’installazione di un apparato motore, di potenza non superiore ai seguenti massimali:

a) Kw 29,5 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 4;

b) Kw 44 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 5;

c) Kw 74 per unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5.

2. Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al punto 1, la lunghezza fuori tutto presa in considerazione è quella calcolata esclusivamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche.

3. L’utilizzo del predetto apparato propulsivo è consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell’attività di prelievo e, quindi, ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione.

4. L’avvenuta installazione del citato apparato propulsivo deve essere annotata sulla licenza di cui all’art. 153 e seguenti del Codice della navigazione.

Dalla lettura del suddetto articolo ne consegue che gli armatori di piccole unità da pesca munite di licenza di pesca per l’esercizio dell’attività senza essere dotate di apparato motore, previa richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, viale dell’Arte n. 16 – 00144 Roma – possono essere autorizzati all’installazione di un apparato motore e l’utilizzo del predetto apparato propulsivo è consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell’attività di prelievo e, quindi, ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione.

L’avvenuta installazione del citato apparato propulsivo deve essere annotata sulla licenza di cui all’art. 153 e seguenti del Codice della navigazione.

Nell’augurarmi di aver fornito un utile chiarimento in merito alla questione prospettata da Lei rappresentata, resto a disposizione per ogni eventuale dubbio e/o chiarimento.

CLC Mario COLLARO

14-04-2026

Riscontro a quesito in materia di certificazione MAMS – D.M. 25 ottobre 2016

Buon pomeriggio Comandante Collaro,

sono venuto a conoscenza del suo blog, attraverso il quale ho reperito il suo contatto. Le scrivo per chiederle, se possibile, un chiarimento in merito al decreto del 25/10/2016 riguardante il MAMS. Le espongo brevemente la mia situazione: dopo aver conseguito il MAMS, ho presentato richiesta in Capitaneria affinché venisse riportato sull’Allegato II. Tuttavia, la pratica mi è stata respinta con la motivazione che la mia esperienza di navigazione è esclusivamente privata e non commerciale; di conseguenza, secondo quanto riferito, non sarei soggetto agli standard STCW. Ciò che mi lascia perplesso è che un’unità a vela di circa 50 metri e 363 GT, pur utilizzata in ambito privato, è comunque di costruzione commerciale e dotata di tutte le certificazioni e dotazioni previste per il settore commerciale. Per questo motivo, trovo difficile comprendere come possano non essere applicati gli standard STCW in un contesto simile. Le sarei molto grato se potesse fornirmi un suo parere o un chiarimento in merito. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto in attesa di un suo gentile riscontro. Cordiali saluti Andrea C.

Egregio Sig. Andrea,

in relazione al quesito da Lei rappresentato e facendo seguito al colloquio telefonico intercorso, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento:

da quanto riferito, si evince che Lei abbia conseguito il certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) sulla base di un’attività di navigazione svolta, negli ultimi cinque anni, in qualità di Comandante su unità da diporto impiegate ad uso privato.

Al riguardo, si rappresenta che tali unità, sebbene di caratteristiche costruttive assimilabili a quelle delle navi commerciali, non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione STCW , in quanto non adibite ad attività commerciale.

Ciò assume rilievo determinante ai fini dell’applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, il quale, all’articolo 2, comma 1, lettera d), prevede espressamente, tra i requisiti di accesso al corso MAMS, lo svolgimento di almeno sei mesi di navigazione su navi soggette alla predetta Convenzione STCW.

Pertanto, la mancata registrazione del certificato sull’Allegato I  da parte della Capitaneria di porto competente, appare verosimilmente riconducibile alla valutazione circa l’insussistenza dei requisiti di ammissione al corso, con particolare riferimento alla tipologia di navigazione effettuata.

In assenza di tali presupposti, infatti, non sussistono ulteriori motivazioni ostative alla registrazione del titolo, che costituisce attività vincolata al ricorrere dei requisiti normativamente previsti.

Nel ritenere di aver fornito un utile chiarimento in merito alla questione prospettata, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza informativa.

Distinti saluti. C.L.C Mario COLLARO


07-04-2026

Rettifica chiarimento del 15.03.2026 – validità navigazione su unità da diporto adibite al noleggio ai fini rinnovo COC

Buongiorno Capt. Collaro, Innanzitutto ci tenevo a ringraziarla per il lavoro che svolge quotidianamente per noi, sapere che qualcuno si impegna ancora per questa categoria è un importante passo verso un possibile cambiamento. 

Mi vorrei collegare al quesito del 15/3/26 del collega CLC Simon Pietro Maresca riguardante la validità della navigazione su natanti da diporto ad uso charter ai fini del rinnovo del certificato di competenza STCW Reg. II/2 (Comandante di navi superiori a 500gt).

In merito a ciò vi è un ulteriore quesito suscitato dall’Associazione IAM il quale ha interrogato il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per un chiarimento, di seguito la loro risposta:

Risposta

Con la presente desidero rettificare quanto indicato nella risposta fornita in data 15.03.2026 al quesito posto dal collega Simon Pietro Maresca.

Il collega chiedeva se la navigazione effettuata su natanti da diporto adibiti al noleggio, con regolare imbarco a libretto, potesse essere ritenuta valida ai fini del rinnovo del Certificato di Competenza (CoC) IMO II/2 – Comandante su navi superiori a 500 GT.

Nella risposta fornita avevo espresso alcune perplessità in merito, anche alla luce di situazioni analoghe riscontrate da alcuni colleghi ai quali era stato negato il rinnovo del CoC avendo maturato navigazione su imbarcazioni da diporto impiegate in attività di charter in quanto, alcune capitanerie sostenevano che ,la navigazione dovesse essere effettuata su navi e non su imbarcazioni da diporto ad uso charter.

A seguito di un successivo chiarimento richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su specifica domanda riguardante la validità della navigazione effettuata su unità da diporto adibite al noleggio, è stato precisato testualmente che tali unità rientrano nel campo di applicazione della Convenzione STCW.

Pertanto, la navigazione effettuata su unità da diporto adibite al noleggio, con regolare imbarco a libretto, è da ritenersi valida ai fini del rinnovo dei Certificati di Competenza (CoC).

Si trasmette la presente rettifica al fine di fornire un’informazione corretta e aggiornata in merito alla questione.

Rimango sempre a disposizione per qualsivoglia dubbi e/o chiarimenti.

CLC Mario Collaro


06-04-2026

Quesito relativo all’obbligo di conversione del titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Buongiorno. Comandante Collaro ,

Le vorrei chiedere se i possessori del titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio registrato a libretto devono per forza convertire il titolo con il nuovo cioè titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe? sono obbligati a fare questa conversione ? O c’è un articolo di legge che mi permette di tenere il mio? Visto che il mio compartimento di iscrizione mi vogliono cancellare il titolo dal libretto e impormi di convertire ad ufficiale .

Grazie e buon lavoro 

Di Meglio P.

Egregio Sig. Di Meglio, in relazione al quesito da Lei posto, si rappresenta quanto segue.

Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227, recante “Regolamento di modifica al Decreto 10 maggio 2005, n. 121 concernente l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”, ha introdotto alcune modifiche al citato regolamento, tra cui l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 14 e l’inserimento, dopo il comma 2, del nuovo comma 2-bis.

Tale disposizione stabilisce testualmente che: “I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.”

Pertanto, nel caso specifico da Lei rappresentato, il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, qualora regolarmente rilasciato e annotato sul libretto di navigazione prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, può continuare ad essere detenuto, non risultando previsto un obbligo normativo di conversione nel titolo di Ufficiale di Navigazione del Diporto di 2ª classe.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità di procedere volontariamente alla conversione del titolo qualora l’interessato lo ritenga opportuno.

Nell’augurarmi di aver fornito utili elementi di chiarimento in merito al quesito formulato, resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità o approfondimento.

Cordiali saluti. CLC Mario Collaro


01-04-2026

Conseguimento del certificato COP III/5 Marittimo abilitato di macchina

Buongiorno Comandante,

io sono Giovanni Daniello sono un marittimo, con la qualifica di operaio meccanico ( sottufficiale ), io sono in possesso del certificato IMO III /4 , conseguito previo esame, adesso la società mi chiede il certificato IMO III/5 (*) sono stato in capitaneria dove sono iscritto, ma purtroppo per accedere all’esame per il conseguimento del titolo sopra citato mi chiede 12 mesi di navigazione con la qualifica di comune di guardia in macchina.( *) a tal proposito la società non mi chiama per imbarcare da quasi un anno ). Questa è la mia domanda Sig, Comandante, lei sicuramente, è un profondo conoscitore della materia. mi può dire se esiste un altro modo per conseguire il titolo? Mi scusi per la mia intraprendenza, ma purtroppo non so cosa devo fare. la ringrazio anticipatamente per il tempo che lei mi vorrà dedicare, le auguro una buona giornata. Distinti Saluti Giovanni Daniello

Egregio Sig. Daniello,

con riferimento al quesito da Lei formulato in merito alle modalità di conseguimento del certificato di competenza COP III/5 – Marittimo abilitato di macchina, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione della gente di mare, in conformità alle disposizioni della Convenzione STCW 1978, come emendata, il conseguimento del suddetto certificato è subordinato al possesso dei requisiti di addestramento e di navigazione previsti dalla Sezione A-III/5 del Codice STCW, a livello di supporto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto n. 72 del 7 maggio 2025, è richiesto:

a)  essere in possesso del certificato di Comune di guardia in macchina o Comune elettrotecnico

b) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione con la qualifica di Comune di guardia in macchina ovvero Comune elettrotecnico, su navi soggette alle disposizioni della citata Convenzione, risultanti dal libretto di navigazione;

c) sostenere e superare apposito esame teorico-pratico, finalizzato ad accertare il possesso delle competenze e delle capacità necessarie per l’esecuzione dei compiti e delle mansioni proprie del Marittimo abilitato di macchina.

Si evidenzia inoltre che l’articolo 25 del medesimo decreto, recante “Accesso alle certificazioni superiori”, al comma 2 si stabilisce che, il titolare di un certificato di addestramento (CoP) a livello di supporto in corso di validità, può conseguire una certificazione superiore solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il certificato posseduto e di quelli previsti per il certificato che intende conseguire, previo superamento dell’eventuale esame teorico-pratico previsto dalla normativa

Pertanto, allo stato della normativa vigente, non risultano previste modalità alternative per il conseguimento del certificato in argomento diverse da quelle sopra indicate.

Nel confidare di aver fornito un chiarimento utile al quesito da Lei formulato, resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti. CLC Mario Collaro


29-03-2026

Riscontro a quesiti interpretativi relativi all’art. 5, comma 2, del D.D. n. 72 del 07/05/2025

Gent.mo C.te Collaro buongiorno. Mi scuso con Lei se torno su questo argomento e approffitto nuovamente della Sua disponibilità, gentilezza e cortesia.

Vengo al dunque……

Leggendo con attenzione le disposizioni contenute nell’art. 5 punto 2) del DD n° 72 del 07/05/2025 pubblicato l’anno scorso e con la sua entrata in vigore ha abrogato il vecchio DM 25 luglio 2016 che
disciplinaava tutta la materia relativa ai requisiti per il rilascio dei vari COC e COP per il personale di coperta e di macchina imbarcato sulle navi adibite al traffico, si elencano di seguito i requisiti richiesti
previsti dal nuovo provvedimento di legge: al comma a) viene richiesto all’interessato che abbia la qualifica di Allievo di Coperta.

al comma b) di aver maturato complessivamente 12 mesi di navigazione da Allievo di Coperta maturata sul Libretto di Navigazione e viene richiesto allo stesso di produrre il Libretto di Addestramento per
Allievi di Coperta compilato dal Comandante o dall’Ufficiale di Coperta da questo delegato il quale certifica l’avvenuto addestramento ricevuto a bordo.

al comma c) c’è scritto chiaramente e in modo, a mio avviso inequivocabile, che il periodo di cui al comma b) può essere sostituito con 36 mesi di navigazione in servizio di coperta su navi soggette alla
Convenzione STCW 78 come emendata, e che debbono risultare registrati sul Libretto di Navigazione, dei quali almeno 6 mesi in servizio di guardia sul ponte.Il periodo in serrvizio di guardia è annotato sul
giornale nautico parte 2a e certificato dal Comandante della nave con l’indicazione dei compiti svolti durante il periodo di guardia. Ora in merito a detto comma vengono da porsi tre domande molto importanti che Le espongo:

1) La navigazione durante i 36 mesi in servizio di coperta va a sostituire la navigazione da Allievo di Coperta con l’obbligo da parte del marittimo di avere detta qualifica registrata sul proprio Libretto
di Navigazione ma senza l’obbligo da parte di questo di maturarla da Allievo di Coperta?

2) Durante il servizio di guardia sul ponte per 6 mesi dei totali 36 , deve avere almeno il COP di Comune di Guardia di Coperta e poi ottenere dal Comandante della nave la prova documentale che li ha svolti
ottenendo, dallo stesso Comandante, un estratto della parte 2a del giornale nautico?

3) Se non deve maturare la navigazione da Allievo di Coperta durante i totali 36 mesi di navigazione e i 6 mesi di guardia fatti sul ponte produce l’estratto del giornale nautico parte 2a, non deve nemmeno
produrre il Libretto di Addestramento per Allievi di Coperta compilato?

Mi scuso per la mia prolissità nello scriverLe ma ho ho voluto essere il più esaustivo possibile per esporLe al meglio i miei quesiti.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali Saluti Lorenzo Spaggiari

Egregio Sig. Spaggiari, in riferimento al quesito da Lei formulato in merito all’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, del Decreto Dirigenziale n. 72 del 07/05/2025, si rappresenta quanto segue.

  1. Con riferimento alla possibilità di maturare 36 mesi di navigazione in servizio di coperta, come previsto alla lettera c) del citato articolo, si conferma che tale periodo può essere considerato in alternativa al requisito di cui alla lettera b), relativo al periodo di addestramento quale Allievo di Coperta con utilizzo del libretto di addestramento.

Pertanto, il periodo di 36 mesi di navigazione in servizio di coperta su navi soggette alla Convenzione STCW ’78, come emendata, può sostituire il periodo di addestramento previsto per l’Allievo di Coperta, comprensivo delle attività di formazione pratica sui compiti e sulle mansioni dell’Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW a livello operativo, nonché degli ulteriori sei mesi di servizio di guardia in coperta sotto la supervisione del Comandante o di un ufficiale di coperta da questi delegato.

In sostanza, il possesso di uno dei due requisiti (lettera b oppure lettera c) è alternativo e non cumulativo.

  1. Per quanto concerne il secondo quesito, relativo all’eventuale necessità del possesso del certificato di competenza di Comune di Guardia in coperta (COP II/4) per lo svolgimento del servizio di guardia sul ponte, si evidenzia che tale ipotesi potrebbe generare un dubbio interpretativo.

Infatti, qualora il marittimo fosse già in possesso della certificazione che lo abilita allo svolgimento del servizio di guardia, non apparirebbe del tutto coerente la necessità di una ulteriore certificazione da parte del Comandante attestante l’effettivo svolgimento di tale servizio.

Analoga considerazione può essere formulata anche con riferimento al requisito richiesto all’Allievo ufficiale relativamente agli ulteriori sei mesi di servizio di guardia in coperta sotto supervisione. In tale caso, infatti, l’Allievo ufficiale non possiede ancora una formale abilitazione alla guardia.

Alla luce di quanto sopra, appare ragionevole ritenere che, nel caso in cui si faccia valere il requisito alternativo dei 36 mesi di navigazione in servizio di coperta, i 6 mesi di servizio di guardia debbano essere certificati dal Comandante della nave, proprio in quanto il marittimo potrebbe non essere in possesso di una specifica abilitazione alla guardia.

Diversamente, la norma avrebbe verosimilmente specificato in modo espresso una distinzione tra servizio di coperta e servizio svolto quale Comune di guardia, indicando ad esempio 30 mesi di servizio di coperta e 6 mesi con tale qualifica.

  1. Con riferimento al terzo quesito, qualora il marittimo faccia valere il requisito alternativo dei 36 mesi di navigazione in servizio di coperta, non sarà richiesto il libretto di addestramento per Allievi di Coperta debitamente compilato.

In tale circostanza sarà invece necessario produrre l’estratto del giornale nautico – parte II, debitamente certificato dal Comandante della nave, attestante lo svolgimento dei 6 mesi di servizio di guardia sul ponte, con indicazione delle mansioni e dei compiti espletati durante tale periodo.

Confidando che quanto sopra possa aver chiarito i dubbi interpretativi rappresentati, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti. CLC Mario Collaro


Richiesta rinnovo certificato imo uff. Di navigazione

Buongiorno Comandante Mario Collaro,

Il sottoscritto G,…… L……  Volevo chiederle:  io ho il certificato IMO  l’ufficiale di navigazione , Comandante sino alle 500 gt navigazione costiera ( 20 miglia) sono imbarcato come Comandante su Lng Express un Crew Boat mezzo autorizzato trasporto passeggeri, cambio equipaggio, servizio ambulanza 24 su 24 servizio pilotaggio con Bml, Chimici sulle navi LNG Metaniere, Bettoline che fanno  servizio di Discarica e Carico di LNG alla FSRU TOSCANA(rigassificatore).

Il Crew Boat e soggetto al SCTW, Comandante IMO 500 GT Nav.cost, DIRETT. MAC.  IMO 750-3000 kw. Avendo a bordo stazione GMDSS, RADAR ARPA, HACCP, DAE ecc.ecc. con relative certificazioni MEDICAL CARE, GMDSS, ecc.ecc. per poter imbarcare.

Con navigazione entro le 20 miglia con tale navigazione non ho potuto rinnovare il crtificato IMO UFFICIALE DI NAVIGAZIONE, per la quale compamare olbia, i primi cinque anni antecedenti uguale navigazione avuto il rinnovo, sino dicembre 25, risposta per il nuovo rinnovo, sbaglio antecedente, non rinnovabile.

Sono a conoscenza tramite altri marittimi, che certe capitenerie hanno rinnovato tale certificato con navigazione delle pilotine dei piloti , il quale si imbarca col conduttore al traffico, non soggetta al SCTW.

Sicuro di una vostra delucidazione in merito quanto sopra.

La Ringrazio anticipatamente. Porgo distinti saluti.

G….. L…..

Egregio Sig. L…….. in relazione al quesito da Lei posto, si rappresenta quanto segue.

La navigazione effettuata su crew boat viene ritenuta utile ai fini del rinnovo del Certificato di Competenza (CoC), anche nel caso in cui l’unità effettui navigazione costiera entro le 20 miglia dalla costa.

Al fine di poterLe fornire un riscontro più puntuale, sarebbe tuttavia necessario conoscere con precisione da quanti anni non Le è stato rinnovato il Certificato di Competenza da Ufficiale di Coperta, considerato che in passato erano vigenti disposizioni normative differenti rispetto a quelle attualmente in vigore.

Alla luce della normativa attuale, si evidenzia che l’Ufficiale di Coperta che imbarchi con la funzione di Comandante su unità inferiori alle 500 GT, effettuando navigazione costiera e maturando almeno 12 mesi di navigazione nel periodo di validità del certificato, può procedere al rinnovo del Certificato di Competenza da Ufficiale di Coperta.

Analogamente, per quanto riguarda il settore macchina, l’Ufficiale di Macchina che abbia conseguito il titolo di Direttore di Macchina su unità dotate di apparato motore principale inferiore a 750 kW, qualora nel periodo di validità del proprio CoC imbarchi con la funzione di Direttore su unità aventi analoghe caratteristiche, può vedersi riconosciuto tale periodo di navigazione utile ai fini del rinnovo del certificato, come previsto dall’art. 6, comma 2, del Decreto n. 132 del 22 maggio 2023.

Per quanto concerne, invece, il rinnovo del CoC mediante la navigazione effettuata sulle pilotine, si precisa che tale procedura avviene mediante il riconoscimento di funzioni equivalenti in alternativa al periodo di navigazione ordinaria. In tali casi è richiesto lo svolgimento di 30 mesi di servizio su tali unità, secondo quanto previsto dall’art. 7 (Funzioni equivalenti), comma 1, lettera b), del Decreto n. 16 del 2 maggio 2025.

Nella speranza di aver fornito chiarimenti utili in merito alla problematica rappresentata, resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o approfondimenti.

Distinti saluti. CLC Mario Collaro

27-03-2026

Chiarimenti in merito alla conversione del certificato di competenza da Direttore di Macchina (750–3000 kW) a Direttore di Macchina >3000 kW

Buongiorno Capt. Mario Collaro,

Sono un direttore di macchina attualmente imbarcato su un rimorchiatore portuale e in possesso della certificazione di competenza tra i 750 e 3000 kw, alla luce delle integrazioni alla circolare 45 vorrei chiedere quanto segue. Per convertire il mio certificato di competenza in quello superiore ai 3000 Kw devo effettuare sempre almeno 12 mesi di navigazione a livello direttivo come direttore di macchina o primo ufficiale di macchina?

In attesa di un suo gentile riscontro ,porgo anticipatamente distinti saluti.

Ch.Eng. Ernesto

Egregio Direttore Ernesto, buongiorno.

In riferimento al quesito da Lei posto concernente la possibilità di conversione del certificato di competenza di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kW nel certificato di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 26, comma 3, del Decreto n. 72 del 07 maggio 2025 stabilisce testualmente che:

“Coloro in possesso del certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kW, in corso di validità, che abbiano effettuato 12 mesi di navigazione a livello direttivo negli ultimi cinque anni di validità del certificato posseduto, possono presentare istanza di rilascio del certificato di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW …”.

Si precisa, inoltre, che nel testo della norma è presente un refuso normativo, in quanto il riferimento all’articolo 20 del decreto deve correttamente intendersi riferito all’articolo 19 del medesimo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che, ai fini del rilascio del certificato di competenza di Direttore di Macchina per apparati motori principali pari o superiori a 3000 kW, è necessario aver maturato almeno 12 mesi di navigazione a LIVELLO DIRETTIVO nel periodo di validità del certificato attualmente posseduto.

Tale periodo di navigazione può essere svolto in qualità di Direttore di Macchina oppure di Primo Ufficiale di Macchina, in quanto riconducibile al livello direttivo previsto dalla normativa di settore.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Capt. Mario Collaro

26-03-2026

Richiesta info per il rilascio Certificato di competenza IMO Regola II/1

Buonasera Comandante Collaro

Volevo chiedere un informazione, sn imbarcato da Comandante sui rimorchiatori ho un certificato IMO inferiore alle 500 gt AII/3 , secondo questa circolare integrativa posso chiedere il rilascio dell imo AII/1 presso la mia capitaneria d iscrizione? Grazie anticipatamente Cordiali saluti Leonardo

Buonasera Comandante Collaro

Buonasera Sig. Leonardo,

in relazione al quesito da Lei posto, si rappresenta che, qualora il certificato di competenza IMO di cui alla Regola II/3 sia stato conseguito a seguito di regolare superamento dell’esame A-II/3 e corsi addestramenti STCW lettera d) articolo 5 previsto , è possibile richiedere il rilascio del certificato di competenza di Ufficiale di Coperta  Regola II/1 ai sensi del DD 7 maggio 2025, n. 72 

Tale possibilità è prevista dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: PR STW 02 – Integrazioni alla Circolare n. 45 dell’11/12/2023 – Linee guida per gli esami di conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento (CoP).di cui si allega copia per una pronta consultazione.

Pertanto, potrà presentare apposita istanza presso la Capitaneria di Porto di iscrizione, che provvederà alle necessarie verifiche amministrative e all’eventuale rilascio del certificato di competenza previsto.

Resto a disposizione per ogni ulteriore dubbio e/o chiarimento.

Cordiali saluti
CLC Mario Collaro


24-03-2026

Rinnovi Cop con Regola I/2, paragrafo 9 e Allegato I

Buongiorno C.te Collaro e piacere di risentirla,

Le faccio in primis i complimenti per il grande successo che sta riscontrando con il prezioso lavoro di supporto normativo ai marittimi italiani.

Colgo l’occasione per chiederle se potrebbe dare riscontro su un paio di questioni:

  1. Dalla circolare nr. 45 del 11/12/2023:

Com’è noto nei modelli dei certificati marittimi sono stati variati i riferimenti alla Convenzione STCW ’78 seguito degli emendamenti di Manila 2010.

Al riguardo, considerato che i Certificati di addestramento (CoP) rilasciati ai marittimi a livello operativo non sono soggetti a scadenza, si ritiene necessario sostituire i predetti Certificati con il nuovo modello contenente il corretto riferimento alla Regola I/2, paragrafo 11.

Per quanto sopra esposto, codesti Uffici dovranno provvedere alla loro sostituzione alla prima occasione il marittimo si presenti presso l’Ufficio di iscrizione.

La suddetta sostituzione dovrà essere registrata nell’elenco mensile di cui al punto 6.1.

Ci sono vari fra i nostri marittimi ancora con l’indicazione della Regola I/2, paragrafo 9.

L’aggiornamento è indispensabile?

  1. Sono previste sanzioni amministrative qualora un marittimo dovesse prestare servizio senza l’Allegato I valido, poiché scaduto o mancante delle informazioni aggiornate?

Grazie e buon lavoro.

Cordiali Saluti/Best Regards

Rodrigo

Egregio Sig. Rodrigo

La ringrazio innanzitutto per le Sue cortesi parole di apprezzamento, che accolgo con sincero piacere. È sempre un piacere poterLa risentire e fornire chiarimenti su questioni di interesse per i marittimi. Con riferimento al quesito da Lei posto, confermo che nella Circolare Titolo Gente di Mare – Serie XIII n. 45 dell’11 dicembre 2023, al termine del punto 6 (COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC) E DI ADDESTRAMENTO COP ) pag. 18) è riportato testualmente quanto segue:

Com’è noto nei modelli dei certificati marittimi sono stati variati i riferimenti alla Convenzione STCW ’78 seguito degli emendamenti di Manila 2010.

Al riguardo, considerato che i Certificati di addestramento (CoP) rilasciati ai marittimi a livello operativo non sono soggetti a scadenza, si ritiene necessario sostituire i predetti Certificati con il nuovo modello contenente il corretto riferimento alla Regola I/2, paragrafo 11.

Per quanto sopra esposto, codesti Uffici dovranno provvedere alla loro sostituzione alla prima occasione il marittimo si presenti presso l’Ufficio di iscrizione.

La suddetta sostituzione dovrà essere registrata nell’elenco mensile di cui al punto 6.1.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che i marittimi ancora in possesso di Certificati di addestramento (CoP) recanti il riferimento alla Regola I/2, paragrafo 9 provvedano alla loro sostituzione con il nuovo modello riportante il corretto riferimento alla Regola I/2, paragrafo 11, conformemente agli aggiornamenti introdotti a seguito degli emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW ’78. Pur trattandosi di certificazioni che, per loro natura, non sono soggette a scadenza, l’adeguamento al nuovo modello è fortemente consigliato al fine di evitare eventuali criticità o contestazioni in sede di Port State Control (PSC) durante le attività ispettive a bordo. Colgo inoltre l’occasione per segnalarLe che già nel 2019, tramite il sito Torre d’Amare, avevo evidenziato tale anomalia e richiamato l’attenzione sulla necessità di uniformare i modelli dei certificati ai riferimenti normativi aggiornati.  https://www.torremare.net/imo060619.html

https://www.torremare.net/imo070619.html

https://www.torremare.net/imo100619.html

Resto naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento che dovesse rendersi necessario.

Con i più cordiali saluti e con l’augurio di buon lavoro.

CLC Mario Collaro


17-03-2026

Riscontro al quesito relativo al rinnovo dell’ Allegato 1

Buongiorno Com.te, Le chiedevo:

Poiché il mio allegato 1 è in scadenza il 19 novembre 2028 insieme al certificato Imo da Com.te sup. a 3000gt e al momento sto facendo i refresh di: medical care, antincendio base, sopravvivenza e salv., antincendio avanzato, il nuovo pssr, refresh mams, la domanda è;

Devo rinnovare l’allegato non appena finisco, oppure aspettare fino a prima la data di scadenza imo+Allegato per rinnovare il tutto presentando tutti/e i refresh aggiornati?

In attesa di un Vostro riscontro 

Grazie e Saluti  sanfilippo santo

Egregio Sig. Sanfilippo,

in relazione al quesito da Lei sottoposto, al fine di poterLe fornire un’indicazione corretta, è necessario preliminarmente comprendere se la Sua attività di navigazione si svolge su navi battenti bandiera italiana oppure bandiera estera.

Nel caso in cui Lei imbarchi su navi con bandiera estera, l’Allegato 1 non viene generalmente preso in considerazione dall’amministrazione dello Stato di bandiera, trattandosi di un documento previsto dall’Amministrazione marittima italiana , pertanto, ne consegue che l’eventuale mancato aggiornamento dello stesso fino alla data di scadenza non assume, di norma, rilevanza ai fini dell’imbarco.

Qualora invece Lei navighi su navi battenti bandiera italiana, Le consiglio vivamente di provvedere all’aggiornamento dell’Allegato 1 al termine del completamento di tutti i corsi di aggiornamento (refresh) che sta attualmente svolgendo, così da presentare la documentazione completa e aggiornata.

Confidando di aver fornito un utile chiarimento in merito a quanto rappresentato, si resta a disposizione per ogni ulteriore dubbio e/o chiarimento .

Distinti saluti. CLC Mario Collaro


15-03-2026

Quesito in merito alla validità della navigazione su natanti da diporto ad uso charter ai fini del rinnovo del certificato di competenza STCW Reg. II/2

Egregio Cap. Collaro Mario

Buongiorno, Innanzitutto vorrei esprimere il mio ringraziamento per la sua collaborazione a chiarire i dubbi di tanti come me, che svolgono questo mestiere da tanti anni, ma purtroppo ancora non hanno un punto di riferimento chiaro nella complessita' normativa con cui purtroppo ci imbattiamo quotidianamente, e mi riferisco alle autorita' preposte le quali dovrebbero chiarire e supportare invece di fare l'esattoopposto.
Comunque senza dilungarmi troppo, la mia domanda e' la seguente; Sono in possesso del certificato IMO II/2 Comte superiore a 500 GT, se effettuo navigazione su un natante da diporto adibito al noleggio, quindi imbarcato a libretto, la navigazione e' valida ai fini del rinnovo del certificato di competenza. Un natante, inferiore ai 10 metri, e' considerato comunque nel campo d'applicazione della STCW.

Aspettando un vostro riscontro

Porgo i miei piu' distinti saluti

CLC Simon Pietro Maresca

Egregio Sig. Maresca, in relazione al quesito da Lei sottoposto, si rappresenta quanto segue:

Premesso che la Circolare Titolo Gente di Mare – Serie XIII n. 45 dell’11 dicembre 2023, al punto 5.1, richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 1° marzo 2016, secondo cui, ai fini del rinnovo del certificato di competenza, il marittimo deve, oltre ad essere in possesso del certificato di idoneità alla navigazione e degli attestati di addestramento previsti dalla certificazione posseduta, aver effettuato specifici periodi di navigazione svolgendo le funzioni proprie della certificazione posseduta (operativa o direttiva) nel quinquennio di validità del certificato.

Il medesimo articolo stabilisce che il rinnovo del certificato possa avvenire a seguito di navigazione effettuata su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ’78, come emendata, secondo una delle seguenti modalità:


dodici mesi di navigazione nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta;

almeno tre mesi di navigazione, nel periodo di validità del certificato, effettuati nei sei mesi precedenti la scadenza dello stesso;

tre mesi di navigazione in soprannumero, nelle funzioni della certificazione posseduta, nel periodo di validità del certificato da rinnovare, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.


Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, sebbene siano stati eliminati i limiti di stazza (GT) precedentemente previsti, permane il riferimento alle navi soggette alla Convenzione STCW. Nell’ambito del diporto, tali unità sono generalmente individuate nelle navi da diporto con lunghezza superiore a 24 metri.

Pertanto, la navigazione da Lei effettuata su natanti da diporto ad uso charter, (per loro definizione unità di lunghezza inferiore ai 10 metri), pur se rientranti nel campo di applicazione della stcw, svolgendo le funzioni del certificato posseduto ,non viene considerata utile ai fini del rinnovo del certificato di competenza, in quanto tali unità non vengono normalmente interpretate, sotto il profilo normativo, come “navi”.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

CLC Mario Collaro


01-03-2026

Corso Mabev

Buongiorno, Con la presente volevo fare una domanda, se per avere l'Imo da comandante superiore a 3000GT è obbligatorio avere il corso Mabev

Cordiali saluti
Domenico Lubrano L.


Egregio Sig. Domenico, con riferimento al quesito da Lei formulato, si ritiene preliminarmente opportuno precisare che, alla luce delle vigenti disposizioni normative, il Certificato di Competenza (CoC) di Comandante su navi di stazza superiore a 3000 GT non risulta più contemplato.

In particolare, ai sensi dell’art. 8 del Decreto n. 72 del 07/05/2025, tale qualifica è stata superata e sostituita con quella di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT.

Pertanto, ai fini del rilascio dell’IMO da Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT, non è previsto l’obbligo di frequenza del corso MABEV, fermo restando che il relativo Certificato di Competenza verrà rilasciato con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori dubbi e/o chiarimenti, si porgono distinti saluti.

CLC Mario Collaro

28-02-2026

Rinnovo COC

Buon pomeriggio Com.te Collaro, volevo chiederle info riguardo rinnovo coc.
Sono in possesso del coc comandante oltre 3000gt. Da ultimo decreto con il rinnovo l’imo diventerà comandante superiore a 500 gt. Ho letto che i requisiti per il rinnovo siano oltre ad avere tutte le certificazioni, 12 mesi in cinque anni su navi soggette a stcw senza minimo di gt. Quindi se io ho 12 mesi in 5 anni di navigazione su mezzi inferiori a 500 gt mi daranno comunque imo superiore a 500 gt? Grazie mille Saluti. Mirko Del Zoppo

Egregio Sig. Mirko,

in riferimento al Suo quesito, Le confermo che l’art. 4, comma 2, lettera a) del Decreto n. 16 del 05/02/2025 stabilisce che, ai fini del rinnovo del Certificato di Competenza (CoC), è richiesto il possesso di almeno dodici mesi di navigazione nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW, svolgendo le funzioni previste dalla certificazione posseduta. La norma non specifica alcun limite minimo di stazza lorda (GT) per le unità sulle quali deve essere effettuata tale navigazione.

Pertanto, qualora Lei abbia maturato i dodici mesi di navigazione richiesti anche su unità di stazza inferiore a 500 GT, avrà comunque diritto al rinnovo del Certificato di Competenza quale Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT, senza limitazioni.

In sede di rinnovo, il precedente Certificato di Competenza quale Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT Le verrà ritirato e sostituito con il nuovo certificato conforme alla normativa vigente.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori dubbi o chiarimenti.

Cordiali saluti CLC Mario  Collaro


26-02-2026

Certificato di competenza (CoC) di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT

Gentile Comandante, la ringrazio per la tempestiva risposta e risoluzione di alcuni dubbi in riguardo all’oggetto e le chiedo inoltre se i requisiti per il rilascio della Certificazione di Competenza da Comte risulta essere “sempre la stessa”.

Vi allego link in riguardo, di cui dispone tale regolamentazione (articolo 8 Comte superiore a 500 GT) e anche vecchia “circolare e dicitura” in rigurado al rilascio della Certificazione di Competenza Comandante.

https://lavoromarittimo.mit.gov.it/wp-content/uploads/2025/05/Decreto_72.07-05-2025.pdf

In attesa di un vostro riscontro per la conferma che,  “diciamo” che i requisiti siano rimasti STANDARD per il rilascio e sia cambiato solo “la dicitura” da esporre solamente sul certificato di competenza una volta rilasciato.

Vi porgo i miei cordiali saluti e la ringrazio ancora.

Gentile Tony

Per conseguire il certificato di competenza (CoC) di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT occorrono i seguenti requisiti cosi come previsti all’art 8 del decreto 72 del 07.05.2025 che sostituisce il decreto 251 del 25 Luglio 2016  che mi ha allegato  :

a) essere in possesso del certificato di competenza di Primo Ufficiale di coperta in corso di validità;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento del certificato di Ufficiale di coperta, trentasei mesi di
navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di Primo Ufficiale di coperta, a livello direttivo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione;
3. Qualora il Comandante su navi di stazza pari o superiori a 500 GT non sia in possesso dell’attestato
di addestramento di Marittimo abilitato alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV)
o ECDIS, il certificato è rilasciato con le relative limitazioni

Saluti.

CLC Mario Collaro


Rinnovo del certificato Uso della Leadership Manageriale

Buon pomeriggio, con la presente per chiedervi notizie in merito su come effettuare il rinnovo di tale certificazione in oggetto e se vale anche (Come da rinnovo del certificato di Competenza CoC 1°Ufficiale di Coperta) che se nell ultimo semestrale della scadenza del certificato si effettuano 3 mesi progressivi e consecutivi con il grado di competenza, tale certificazione Manageriale si rinnoverà in “automatico” e in comcomitanza al certificato di Competenza(CoC) da primo ufficiale, oppure bisogna per forza svolgere 12 mesi da Primo nei 5 anni antecedenti alla scadenza dello stesso.

In attesa di un vostro riscontro vi porgo i miei saluti  Tony Gargiulo

Buon pomeriggio, sig.Tony

in riferimento alla Sua richiesta relativa alle modalità di rinnovo del certificato Uso della Leadership Manageriale, si comunica che tale procedura è disciplinata dalla Circolare n. 12 – Serie Certificati e Abilitazioni del Personale Marittimo, di cui si allega copia per opportuna consultazione.clicca qui

In particolare, al punto 3 – Analisi della situazione, è previsto che il certificato venga rinnovato per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

I) per l’ipotesi di cui al precedente punto 1), il rinnovo è concesso al marittimo che abbia effettuato almeno un anno di navigazione nel quinquennio di validità del certificato stesso.

Come specificato nella parte conclusiva del medesimo punto, in applicazione dei principi di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, è prevista un’armonizzazione delle scadenze degli attestati di addestramento con quelle dei relativi certificati di competenza. Ne consegue che qualora sussistano i presupposti per il rinnovo del Certificato di Competenza (CoC), risultano generalmente soddisfatte anche le condizioni per il rinnovo dei relativi Certificati di Addestramento (CoP), tra cui il certificato Uso della Leadership Manageriale.

 Quindi in definitiva rinnovando il COC con i 3 mesi di navigazione negli ultimi sei mesi prima della scadenza del COC svolgendo le funzioni del certificato posseduto, si rinnova anche il certificato di cui all’oggetto

Resto a disposizione per  ulteriori dubbi e/o  chiarimenti e  con l’occasione mi è gradito inviarLe  distinti saluti.

CLC Mario Collaro

15-02-2026

Buongiorno Com.te, con la presente desidero richiedere informazioni aggiornate in merito al titolo professionale necessario per ricoprire il ruolo di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT.

Sono diplomato nautico e ho maturato oltre 20 anni di navigazione come Ufficiale di navigazione su navi sia superiori sia inferiori a 3000 GT. Ho inoltre periodi di imbarco come Primo Ufficiale su unità inferiori a 500 GT. Possiedo già il titolo di Comandante per navi inferiori a 500 GT.

Nell’ultimo decreto del 07/05/25 ho notato che sono state introdotte alcune modifiche. Mi saprebbe indicare se, sulla base della mia esperienza e della documentazione in mio possesso, potrei avere diritto al rilascio di un COC superiore alle 500 GT? Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli qualora necessari e ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali saluti,
Mimmo

Gentile Sig. Mimmo, in riferimento alla Sua richiesta, si conferma che il Decreto n. 72 del 07/05/2025 disciplina i requisiti per l’accesso alle certificazioni di coperta e di macchina ai sensi della Convenzione STCW ’78, come emendata.

In particolare, l’art. 25, comma 1, stabilisce che il titolare di un certificato di competenza (CoC) in corso di validità, a livello operativo e/o direttivo, può conseguire il certificato di competenza superiore esclusivamente qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti sia per il certificato detenuto sia per quello che intende conseguire, previo superamento dell’esame teorico-pratico .

Alla luce della documentazione e dei requisiti attualmente indicati, non risulta possibile procedere al rilascio d’ufficio di un ulteriore certificato di competenza superiore alle 500 GT.

Tuttavia, integrando la Sua formazione con i previsti corsi di addestramento e soddisfacendo i requisiti richiesti dall’art.6 dal citato decreto, potrà accedere all’esame per il conseguimento del titolo di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,

Resto a disposizione per eventuali ulteriori dubbi e/o chiarimenti e con l’occasione mi è gradito ,inviarle distinti saluti.

CLC Mario Collaro


14/02/2026

Gentile Comandante Collaro,

La ringrazio sinceramente per la Sua preziosa e dettagliata risposta del 03 febbraio 2026 , che ho letto con grande attenzione e apprezzamento.

Ci sentiamo presto, nel frattempo avrei piacere di sottoporre anche un’altra problematica legata alla mia situazione lavorativa nel settore marittimo, sulla quale mi farebbe molto comodo un Suo parere.

In Italia , infatti , molti armatori stanno adottando pratiche che di fatto stanno portando alla progressiva scomparsa del marittimo italiano. Personalmente ho sempre navigato , ma nella maggior parte dei casi gli armatori tendono a inquadrarti come lavoratore dipendente anziché come lavoratore marittimo.

Ho sottoscritto un contratto di assunzione , in bollo e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari, con l’Armatore …………… per la qualifica di Mozzo con sede di lavoro presso l’unità da diporto denominata…………….. battente bandiera Italiana.

L’imbarco non è stato formalizzato a mezzo di apposita Convenzione di Arruolamento ma solo mediante un contratto di assunzione in bollo registrato all’Agenzia delle entrate di Bari.

Dalla consultazione della mia posizione previdenziale , ho notato che i contributi relativi al periodo dal 16 luglio 2015 al 31 agosto 2015 risultano tuttavia erroneamente accreditati come lavoro dipendente ordinario diverse da quelle di lavoro marittimo , a cui in realtà appartengo.

Ho presentato all’INPS di Bari un’istanza per il riconoscimento del periodo di imbarco per l’anno 2015 allegando il contratto di assunzione e la documentazione disponibile, l’istituto mi ha affermato quanto segue: Non potendo accertare , causa mancanza del ruolino di equipaggio e dell’effettivo imbarco, non è possibile dar seguito alla richiesta.

Di fatto si è creato uno stallo istituzionale, l’INPS di Bari  nega la propria competenza per mancanza di documentazione marittima ma  il rapporto di lavoro marittimo è però documentato da contratto valido e registrato, che non viene preso in considerazione.

Vi allego tutti i documenti necessari per supportare la mia richiesta.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e dell’art.13 GDPR del Regolamento UE 679/2016 Vi autorizzo al trattamento dei dati sopra riportati.

Cordiali saluti,

Karim Charfeddine

Gentile Sig. Karim

La ringrazio per la Sua comunicazione e per la fiducia accordatami nel sottoporre alla mia attenzione la problematica relativa alla Sua posizione lavorativa e previdenziale nel settore marittimo.

In base alla mia esperienza professionale, ritengo opportuno precisare che non tutti gli armatori adottano prassi volte a inquadrare il personale imbarcato come lavoratore dipendente anziché come lavoratore marittimo. Tali situazioni si riscontrano più frequentemente in caso di imbarco su unità da diporto ad uso privato o in contesti di imbarco “di comandata”. Nei  restanti altri casi, infatti, gli armatori provvedono regolarmente al versamento dei contributi come lavoro marittimo, anche in considerazione dei benefici contributivi e previdenziali previsti per il personale imbarcato sotto bandiera italiana.

Ciò nonostante, episodi analoghi a quello da Lei rappresentato continuano a verificarsi. In diverse circostanze, l’errata imputazione dei contributi come lavoro dipendente ordinario è riconducibile a errori materiali nelle comunicazioni amministrative effettuate all’INPS , laddove venga indicata impropriamente la tipologia di rapporto di lavoro. Tali inesattezze, di norma, non sono frutto di una volontà deliberata, bensì di imprecisioni operative da parte di chi gestisce gli adempimenti contributivi.

Per quanto riguarda la specifica problematica da Lei esposta, relativa al mancato riconoscimento del periodo di imbarco in assenza del ruolino di equipaggio e della formale convenzione di arruolamento, ritengo che la questione debba essere approfondita sotto il profilo tecnico-previdenziale da un professionista specializzato in materia di previdenza marinara. Personalmente, non mi occupo direttamente di tali pratiche; tuttavia, qualora lo ritenesse opportuno, posso metterLa in contatto con un esperto di previdenza marinara che potrà fornirLe indicazioni puntuali sulle modalità più idonee per richiedere il corretto ripristino della Sua posizione contributiva.

Resto a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Le porgo i miei più cordiali saluti.

CLC Mario Collaro


03/02/2026

Egregio Comandante Collaro, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una problematica previdenziale che mi coinvolge e per la quale Le chiedo cortesemente un parere e un orientamento, confidando nella Sua autorevole esperienza nel settore marittimo.

Esposizione dei fatti:

Sono iscritto nella matricola della Gente di Mare al n. 19443/1^ presso la Capitaneria di Porto di Gaeta. Nel corso degli anni 2005 e 2006 ho svolto regolare attività lavorativa come marittimo, con contratto di arruolamento e imbarco presso la società Compagnia del Mare Srl, imbarcato come Mozzo (2005) e successivamente come Allievo Ufficiale di Navigazione del Diporto (2006) a bordo dell’unità Lady Christa.

Tutti i periodi risultano regolarmente registrati sul mio libretto di navigazione e corredati da documentazione ufficiale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Roma e dall’Ufficio di Portoferraio. I contributi previdenziali per tali periodi risultano effettivamente versati ma erroneamente accreditati come lavoro dipendente  anziché come lavoro marittimo, impedendo così il corretto riconoscimento previdenziale.

Nonostante diverse istanze presentate all’INPS di Roma Flaminio, le mie richieste sono state rigettate per presunta prescrizione, nonostante si tratti di una rettifica per errore di classificazione e non di omissione contributiva.

Alla luce di quanto sopra, Le chiedo cortesemente un Suo parere tecnico e istituzionale sull’opportunità di un ulteriore intervento nei confronti dell’INPS, anche alla luce della documentazione in mio possesso, e sull’eventuale percorso da intraprendere per ottenere il corretto riconoscimento previdenziale di questi periodi come attività marittima.

Vi allego tutta la documentazione  utile e ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e dell’art.13 GDPR del Regolamento UE 679/2016 Vi autorizzo al trattamento dei dati sopra riportati.

Con stima,   Karim Charfeddine

Egregio Sig. Karim, in riferimento al quesito da Lei sottoposto e alla documentazione allegata, Le rappresento quanto segue.

Dal punto di vista normativo, nell’ambito del settore marittimo i contributi previdenziali risultano accreditati come lavoro dipendente nei casi in cui il personale marittimo sia impiegato di comandata a bordo delle unità navali. Tale inquadramento presuppone, tuttavia, specifici requisiti giuridici e contrattuali. Nel Suo caso, dall’analisi della documentazione prodotta (libretto di navigazione, contratti di arruolamento, attestazioni delle Capitanerie di Porto competenti), non emergono elementi idonei a configurare un impiego di comandata nel periodo considerato. Pertanto, sotto il profilo teorico e giuridico, i periodi di imbarco svolti dovrebbero essere riconosciuti come attività di lavoro marittimo e trattati come tali anche ai fini previdenziali.

Resta tuttavia necessario accertare se, all’epoca dei fatti, l’armatore abbia:

  • effettivamente versato i contributi come lavoro marittimo, con successivo errore di classificazione da parte dell’INPS, oppure
  • erroneamente denunciato i rapporti di lavoro come lavoro dipendente, determinando l’attuale incongruenza contributiva.

Tale distinzione è rilevante anche ai fini della questione della prescrizione, trattandosi, nel secondo caso, di rettifica per errata qualificazione contributiva e non di omissione contributiva in senso stretto.

Per una corretta definizione della vicenda, si rende pertanto opportuno procedere a una verifica puntuale delle denunce contributive presentate all’epoca dall’armatore e delle relative comunicazioni all’INPS. A tal fine, si suggerisce di rivolgersi a un consulente o professionista specializzato in materia previdenziale marittima, in grado di valutare nel dettaglio la posizione assicurativa e l’eventuale percorso da intraprendere per il corretto riconoscimento dei periodi di imbarco.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, qualora lo ritenesse utile, può contattarmi telefonicamente affinché possa metterLa in contatto con un professionista che si occupa specificamente di questa materia.

Distinti saluti CLC Mario Collaro


04-01-2026

Buongiorno, io sono in possesso della certificazione da Comandante per navi superiori alle 3000 GT, che al prossimo rinnovo diventerà superiore alle 500 GT. Il mio quesito in particolare, fa riferimento al requisito dell’anno di navigazione necessario per poter rinnovare la mia certificazione. Nello specifico l’ultimo l’articolo 4 del DD del 5 febbraio 2025 n.16 dispone che la certificazione puo’ essere rinnovata quando il marittimo matura alternativamente un periodo di navigazione pari a 12 mesi su unità soggette alla Convenzione STCW. Facendo riferimento alla stessa convenzione, si intendono soggette all’ STCW tutte per unità navali, fatta eccezione di navi da guerra, pescherecci, unità in legno ed unità da diporto adibite ad uso privato. La mia domanda che Interpretando le varie normative in corso di validità direi di si, anche perché per la conduzione di una imbarcazione da diporto adibita al servizio commerciale é obbligatori essere in possesso di titolo professionale, che a sua volta richiede di essere in possesso di certificazione prevista da STCW. Claudio Fontana

Egregio Sig. Fontana
in riferimento al Suo quesito circa il requisito dell’anno di navigazione necessario per il rinnovo del COC, confermo quanto segue.
All’art. 4 comma 2 lettera a) del DD 5 febbraio 2025 n.16, per poter rinnovare il COC occorre maturare, nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, un periodo di navigazione pari a 12 mesi su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW, svolgendo le funzioni proprie della certificazione posseduta.
L’art. III della Convenzione STCW 78 definisce chiaramente il campo di applicazione della stessa, precisando che essa si applica ai marittimi imbarcati su navi naviganti in mare (seagoing ships) autorizzate a battere la bandiera di uno Stato contraente, ad eccezione di:
a) navi da guerra, ausiliarie alla marina militare o altre navi statali utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) pescherecci;
c) panfili da diporto non adibiti a uso commerciale;
d) imbarcazioni in legno di costruzione primitiva.
Ne consegue che le unità da diporto adibite a servizio commerciale rientrano nel campo di applicazione della Convenzione STCW e, pertanto, la navigazione svolta su tali unità può essere considerata valida ai fini del rinnovo della certificazione.
Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza in alternativa al servizio di navigazione richiesto, lo puo’ effettuare anche con una delle funzioni equivalenti previste dall’art.7 comma 1 lettera g) del suddetto DD, svolte per almeno trenta mesi nei cinque anni di validita’ del certificato da rinnovare: personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato; ricordandole che per navi da diporto si intendono quelle navi di lunghezza superiori ai 24 metri.
Alla luce di quanto sopra, se la Sua esperienza di navigazione sarà effettuata su unità da diporto ad uso commerciale, è pienamente utile e valida ai fini del rinnovo della certificazione COC.
Resto a disposizione per ulteriori dubbi, chiarimenti e/o approfondimenti.
CLC Mario Collaro


03-01-2026

Buonasera Com.te Collaro,
mi chiamo Zara Nicoletta , cercavo informazioni online circa alcuni quesiti che intedevo sottoporre alla capitaneria e mi sono imbattuta nel sito marittimienavi, quindi ho pensato di scrivere a lei per avere queste risposte se mi può aiutare.
Io sono legale rappresentante di una società di charter che gestisce una barca a vela di 16 metri e che da quest’anno inizierà a fare noleggio con equipaggio .
Per quanto riguarda il comandante , non avrò problemi perchè il mio socio sta prendendo la qualifica di Ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe e quindi assumerò lui quale comandante dell’imbarcazione. ( con contratto di prestazione perchè non farà l’iscrizione alla gentedimare) .
Il quesito a cui vorrei avere una risposta è il seguente:
visto che in caso di noleggio con più di 6 passeggeri c’è bisogno di una seconda persona di equipaggio , vorrei sapere se posso ricoprire io stessa questo ruolo dopo aver conseguito i corsi Basic Training necessari ma senza iscrizione alla gentedimare , sottoscrivendo un contratto di prestazione come mozzo/marinaio o altro che mi possa consigliare .
Spero di avere presto chiarimenti o nel caso non riucisse a darmene , le chiedo di consigliarmi a chi rivolgermi ( magari c’è una mail della capitaneria o di altro ente a cui si possono chiedere dei pareri in tal senso).
Cordiali saluti
Nicoletta Zara

Gentile Sig.ra Nicoletta,
In linea generale, nel noleggio con equipaggio di unità da diporto adibite ad uso commerciale di bandiera italiana, la composizione minima dell’equipaggio è stabilita in funzione del numero di passeggeri trasportati, alle caratteristiche e al tipo di servizio che andrà a svolgere l’unita. In caso di trasporto di più di 6 passeggeri, è effettivamente richiesta la presenza di una seconda persona di equipaggio oltre al comandante.
Per quanto riguarda il punto da Lei sollevato, occorre precisare che:
le persone che svolgono mansioni di equipaggio (comandante, marinaio, mozzo, ecc.) su unità impiegate in noleggio con equipaggio, devono essere marittimi regolarmente imbarcati;
ciò comporta, oltre al possesso dei titoli e delle certificazioni richieste (tra cui i corsi Basic Training ), anche l’iscrizione alla Gente di Mare (tranne che per l’Ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe che ha facoltà di scelta per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare o meno) e l’imbarco con le forme contrattuali previste dalla normativa marittima;
il solo contratto di prestazione senza iscrizione alla Gente di Mare non è, in via ordinaria, sufficiente a legittimare lo svolgimento di mansioni di equipaggio a bordo di unità adibite ad uso commerciale .
Di conseguenza, allo stato della normativa, non ci risulta generalmente ammesso ricoprire il ruolo di seconda persona di equipaggio senza iscrizione alla Gente di Mare, anche se in possesso dei corsi Basic Training.
Tuttavia considerata la complessità della materia e le possibili differenze interpretative in relazione al tipo di unità, al regime contrattuale e all’impiego effettivo, Le consiglio vivamente di richiedere un parere formale alla Capitaneria di Porto competente per territorio o in alternativa a quella di Viareggio dove hanno a che fare tantissimo con i yacht, in particolare all’Ufficio Gente di Mare, che è l’organo deputato a fornire chiarimenti ufficiali in materia di arruolamento ed equipaggio.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori dubbi e/o chiarimenti e Le porgo cordiali saluti.
CLC Mario Collaro


30-12-2025

Ill.mo Comandante Collaro,
gentilmente Le scrivo per richiedere un chiarimento in merito al rinnovo del certificato di competenza secondo quanto previsto dal DM 1° marzo 2016, art. 4 (Requisiti per il rinnovo del certificato di competenza), comma 2, lettera c).
In particolare, la norma fa riferimento a:
“tre mesi in soprannumero, nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido”.
Non riesco a comprendere pienamente il significato operativo di tale requisito. In particolare, vorrei capire cosa si intenda esattamente dopo :
• lo svolgimento dei 3 mesi in soprannumero “nelle funzioni della certificazione pos-seduta”
• cosa si intende “immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certifica-to di competenza è valido”.
Sarebbe così gentile da fornire una chiarificazione in merito?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti,
Clc.PM

Caro Collega,
innanzitutto, ritengo opportuno precisare che il DM 1° marzo 2016, art. 4 (Requisiti per il rinnovo del certificato di competenza), comma 2, lettera c), è stato integrato dall’art. 1, comma 2 del DM 10 dicembre 2024 n. 308.
In particolare, tale disposizione ha previsto che, all’articolo 4, comma 2, lettera c), dopo le parole “della certificazione posseduta,” siano inserite le seguenti:
“oppure nelle funzioni della certificazione inferiore”.
Pertanto, il testo vigente risulta oggi formulato come segue:
tre mesi in soprannumero, nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certi-ficazione posseduta oppure nelle funzioni della certificazione inferiore, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.”
Alla luce di quanto sopra, a titolo esemplificativo, si ipotizza il seguente caso:
un marittimo in possesso di Certificato di Competenza da Primo Ufficiale di Coperta che, nel periodo di validità del certificato, imbarchi ed effettui tre mesi di navigazione in so-prannumero svolgendo le funzioni della certificazione inferiore (Secondo Ufficiale di Co-perta) e che, immediatamente dopo tali tre mesi, assuma e svolga le mansioni proprie del Primo Ufficiale di Coperta, ossia del grado per il quale il certificato di competenza è valido.
In tale fattispecie, si ritiene che il marittimo possa legittimamente presentare istanza di rinnovo del Certificato di Competenza da Primo Ufficiale di Coperta.
Sperando di aver risposto in modo chiaro ed esaustivo al Suo quesito, restiamo a disposi-zione per eventuali ulteriori dubbi e/o chiarimenti.
C.L.C Mario Collaro


18-12-2025

Buonasera mi chiamo Alessandro Vianello e sono imbarcato in qualità di Comandate/Motorista, lavoro presso il Porto di Venezia e nel nord del mare Adriatico, la contatto per ricevere delle informazioni a seguito del documento in allegato, in quanto avrei bisogno per cortesia di avere delle delucidazioni al riguardo della conversione dei titoli professionali (nel mio caso sono in possesso di Capo barca al traffico nello stato e di Meccanico navale di 2 classe per motonavi con timbro nel libretto di navigazione del titolo professionale direttore di macchina fino a 750kw e in possesso di tutti i corsi richiesti).

Vorrei inoltre capire se l’eventuale allegato è già stato approvato o se è una bozza in attesa di essere approvata e entro quanto tempo. 

Grazie. 

Cordiali saluti 


Buongiorno Sig. Vianello,

si comunica che, allo stato attuale, l’aggiornamento dei titoli professionali per la navigazione marittima, nonché l’istituzione di nuovi titoli professionali per la navigazione in acque interne e nella Laguna Veneta, è ancora in fase di discussione. Pertanto, il provvedimento non risulta al momento in vigore.

Per quanto concerne le tempistiche di approvazione, non è attualmente possibile fornire indicazioni precise, in quanto l’iter decisionale è demandato al Ministero competente.

Cordiali saluti.

CLC Mario Collaro


15-12-2025

Buongiorno Com.te,

Mi presento sono un Primo Ufficiale di coperta imbarcato su navi Traghetto.
Attualmente in navigazione verso la Cina .
Vengo al dunque, il giorno 08/01/2026 mi scade IMO,Allegato I, Leadership Manageriale viaggiando insieme hanno tutti la stessa scadenza.
Ora la mia domanda riguarda come effettuare rinnovo oppure proroga fino al rientro in Italia previsto a Maggio 2026, vi alcuna possibilita’ di rinnovo o proroga tramite il Consolato Italiano in Cina?
Se si puo’ come si deve procedere? si deve presentare una domanda ci sta qualche form.
Ha modo di aiutarmi gentilmente. Attendo riscontro.
Grazie
Saluti

Gentilissimo collega

di seguito ti inoltro quanto riportato al punto 5.3 nella circolare 45 Titolo Gente di Mare Serie XIII dell’11.12.2023 :

5.3 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DURANTE L’IMBARCO
In casi eccezionali, se la scadenza del certificato di competenza avviene durante un imbarco, il marittimo presenta istanza di rinnovo direttamente (tramite e-mail o via fax), o tramite un suo delegato, alla Capitaneria di Porto di iscrizione.
L’istanza deve contenere copia fronte/retro dei seguenti documenti:
a) l’elenco dei porti presso i quali farà scalo e le date di arrivo della nave;
b) documento di identità del marittimo;
c) certificato di competenza in scadenza;
d) corsi di addestramento in corso di validità;
e) visita biennale in corso di validità.
La Capitaneria di porto di iscrizione, espletate le procedure di verifica dei requisiti richiesti per il rinnovo, comunicherà all’Autorità Marittima Italiana, o Consolare all’estero, di attracco della nave e, per conoscenza al marittimo stesso, il nulla osta a procedere al rinnovo.
Il marittimo, ricevuta la dovuta comunicazione, si recherà presso l’Autorità Marittima Italiana, o Consolare all’estero, indicata dalla Capitaneria di Porto d’iscrizione per procedere al rinnovo
del certificato di competenza.
L’Autorità Marittima Italiana, o Consolare all’estero, che ha proceduto al rinnovo comunicherà
alla Capitaneria di Porto di iscrizione l’avvenuto rinnovo fornendo copia del certificato rinnovato.
Qualora dalle verifiche effettuate, la Capitaneria di porto di iscrizione riscontri l’impossibilità di
rinnovo, il marittimo dovrà necessariamente essere sbarcato. Nell’augurarmi di esserti stato utile ,rimango a disposizione per qualsiasi dubbio e/o chiarimento.

Saluti. C.L.C Mario Collaro


09-12-2025

Comandante sono Angelo Chierchia mi è stato declassato l’ imo vecchio da direttore di macchina tra 750 e 3000kw a 750kw per mancato requisito dei 12 mesi di navigazione negli ultimi 5 anni. Sono imbarcato con dispensa su un apparato motore superiore a 750kw per 3 mesi. La mia domanda è quanti mesi posso imbarcare con la dispensa e se poi posso riottenere il mio vecchio imo tra 750 e 3000 kw.
Per quanti mesi si può rinnovare la dispensa?
Vi saluto e vi ringrazio per la risposta

“Egregio Sig. Chierchia,
in riferimento al Suo quesito, Le comunichiamo che la dispensa per l’imbarco con funzioni superiori può essere rilasciata per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile qualora si ripresentino le medesime condizioni (indisponibilità di personale qualificato, dimostrabile tramite chiamate all’imbarco deserte), così come previsto dalla circolare del MIT – Registro Ufficiale n. 0011719 del 09/06/2025.

Per quanto riguarda invece la richiesta relativa alle modalità di riottenimento del certificato di Direttore di Macchina tra 750 e 3000 kW, si informa che, purtroppo, è necessario sostenere nuovamente l’esame.

La dispensa può essere rinnovata qualora si ripresentano le medesime condizioni (indisponibilità di personale qualificato) dimostrabile tramite chiamate all’imbarco deserte

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore dubbio e/o chiarimento. CLC Mario Collaro


09-12-2025

Salve Comandante, sono un marittimo con circa 39 anni di navigazione iniziando da Mozzo, fino ad oggi che sono più di 5 anni che faccio il Comandante <500gt costiero e che sono al Comando, anche se sono stato il primo in tutta l’Italia ad avere il titolo rilasciato dalla Capitaneria, oggi tutte le Capitaneria lo regalano anche a gente che non ha la navigazione per consentire il rilascio, però la cosa che volevo chiedere era; io che ho il leadership manageriale, e sono in possesso di tutti gli altri corsi, essendo al Comando da più di 5anni e normale che fare l’esame da Primo Ufficiale di Coperta, devo svolgere il corso Direttivo, e tutto un casino. Gaetano Carofano

Gentilissimo Sig. Gaetano,
purtroppo, per poter ottenere l’esonero dalla frequenza del corso direttivo sarebbe stato necessario rientrare in uno dei casi indicati nella lettera circolare del MIT del 27/02/2018 n. 0025488, richiamata anche dalla precedente circolare n. 151270 del 06/12/2017.

A tal proposito, il Ministero ha precisato che, oltre ai marittimi che al 1° febbraio 2002 erano già titolari del certificato professionale CLC/DM insieme al relativo certificato IMO ’78, sono esonerati dal corso anche coloro che possedevano uno dei seguenti titoli professionali, con i rispettivi certificati IMO ’78.
Come previsto dalla Circolare “Titolo gente di mare” – serie XI n. 58 del 10/04/1984 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, tali certificazioni consentivano infatti l’espletamento di funzioni direttive, seppur con alcune limitazioni relative alla stazza o all’area di navigazione:

  • Aspirante capitano di Lungo corso e corrispondente certificato di “Primo ufficiale di coperta di navi da 200 TSL e oltre (mod.3b)” e di Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 3c)”;
  • Padrone marittimo di 1^ classe e corrispondente certificato di “Primo ufficiale di coperta di navi da 200 tsl e oltre (mod. 4b)” e di “Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 4c e 4d)”;
  • Padrone marittimo di 2^ classe e corrispondente certificato di “Primo ufficiale e Ufficiale responsabile di guardia in coperta di navi da 200 tsl e oltre (mod. 5a)” e di “Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 5b e 5c)”;
  • Marinaio autorizzato al traffico e corrispondente certificato di “Primo ufficiale e Ufficiale responsabile di guardia in coperta di navi da 200 tsl e oltre (mod. 6a)” e di “Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 6b e 6c)”;
  • Aspirante Capitano di macchina e corrispondente certificato “Primo ufficiale di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.9b)”, “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.9c)” e “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale di 3000kw di potenza (mod.9d)”;
  • Meccanico navale di prima classe specializzato e corrispondente certificato di “Primo ufficiale di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.10b)”, “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.10c)” e “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale di 3000kw di potenza (mod.10d)”;
  • Meccanico navale di prima classe e corrispondente certificato di “Primo ufficiale di macchina e ufficiale responsabile di guardia in macchina di navi di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.11a)”, “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.11b)” e “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale di 3000kw di potenza (mod.11c)”;
  • Meccanico navale di seconda classe e corrispondente certificato di “Primo ufficiale di macchina e ufficiale responsabile di guardia in macchina di navi di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.12a)”, “Primo ufficiale di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.12b)”, “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.12c)”.-

In assenza del possesso di uno di sopraindicati requisiti, non è possibile ottenere l’esonero dal corso direttivo. Nell’augurarci di essere stati chiari ed esaustivi al suo quesito, rimaniamo a disposizione per ulteriori dubbi e/o chiarimenti.

Ad maiora CLC Mario Collaro


05-12-2025

Chiarimenti in merito al rilascio della dispensa per l’imbarco con funzioni superiori – ex Art. 17 D.Lgs. 71/2015.

A seguito delle varie richieste di chiarimento pervenutami da parte di alcuni colleghi in merito al rilascio della dispensa per l’imbarco con funzioni superiori, ex art. 17 del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni, desidero ribadire quanto riportato nella circolare del MIT registro ufficiale 0011719 del 09/06/2025:
“Si ritiene, pertanto, opportuno specificare che la dispensa all’imbarco con la funzione di Direttore di Macchina, su unità fino a 3000 KW adibite alle navigazioni nazionali fino a costiera, può essere concessa ai marittimi in possesso dei seguenti titoli o certificazioni:

– Titolo professionale di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW;
– Motorista abilitato di cui all’art. 273 reg. cod. nav., che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione;
– CoC da Ufficiale di macchina, che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione;
– CoP da Marittimo abilitato di macchina, che abbia effettuato almeno 18 mesi di navigazione in tale funzione.

Inoltre il suddetto personale, dovrà essere in possesso degli addestramenti di Basic Training, Antincendio Avanzato e Primo Soccorso Sanitario in corso di validità e la dispensa potrà essere rilasciata per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile nel caso in cui si ripresentino le medesime condizioni (indisponibilità di personale qualificato dimostrabile con chiamate all’imbarco deserte).”
Si invitano pertanto gli interessati a fare riferimento a quanto sopra, per ogni valutazione relativa al rilascio della dispensa in oggetto.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
CLC Mario Collaro

02-12-2025

Gent.mo C.te Collaro buonasera.

Ho letto la Sua risposta seguendo il link segnalatomi nella mail e ora mi ha chiarito tutti i dubbi che avevo riguardanti l’uso e l’interpretazione corretta dei singoli libri che compongono il Giornale Nautico.

Un grazie veramente di cuore!! Le auguro una buona serata e mi scuso per il ritardo con cui Le rispondo.

Lorenzo Spaggiari

Gent.mo C.te Collaro buonasera.

Mi scuso con Lei se persisto ma è giusto per capire meglio perchè francamente trovo che ci sia un controsenso.

I sei mesi di guardia sul ponte devono essere provati documentalmente attraverso l’estratto della 2a parte del Giornale Nautico da parte del Comandante fatti dal marittimo. La 2a parte del Giornale Nautico riguarda la Contabilità Generale della Nave e, a mio avviso, non è in questa parte del Giornale Nautico il posto più idoneo dove certificare la guardia sul ponte del marittimo in supporto all’Ufficiale di Guardia sul ponte, ma bensì, nella 3a parte del Giornale Nautico relativo alla navigazione e alle guardie fatte in ogni turno.

Sarei veramente grato se potesse fornirmi un Suo giudizio al riguardo, perchè ritengo che da parte del legislatore (Ministero dei Trasporti) vi sia stato un errore.

La ringrazio per l’attenzione e per la Sua cortesia, nonchè disponibilità rinnovandoLe i miei più cordiali saluti.

Lorenzo Spaggiari

Egregio sig. Lorenzo di seguito riportiamo quanto prescritto dall’art.173 dell’ormai “obsoleto” codice della navigazione:
Giornale nautico
Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:
I) inventario di bordo;
II) giornale generale e di contabilità;
III) giornale di navigazione;
IV) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave

All’art.174 del codice viene riportato cosa deve essere registrato in ciascuno dei “libri” indicati dall’art. 173 Inventario di bordo → vengono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Giornale generale e di contabilità → in esso vanno annotate: le entrate e le spese riguardanti la nave e l’equipaggio; gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione; eventuali prestiti contratti; reati commessi a bordo e misure disciplinari adottate; testamenti ricevuti; gli atti e processi-verbali compilati dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile; le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere tutti gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio; nonché altre indicazioni di carattere rilevante previste dal regolamento. Ha valore legale, probatorio e tecnico-Serve a documentare in modo ufficiale: La condotta della navigazione, Le condizioni operative della nave, le decisioni assunte dal comandante e gli eventi rilevanti durante il viaggio. È quindi un documento obbligatorio, fondamentale sia per la sicurezza, sia in caso di verifiche ispettive o procedure giudiziarie.
Giornale di navigazione → devono essere annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, e in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Giornale di carico (per navi mercantili) → annotazioni su imbarchi e sbarchi delle merci, con indicazione della natura, qualità e quantità delle merci, del numero e marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico, del luogo di destinazione, del nome del caricatore e del destinatario, della data e luogo di riconsegna.
Giornale di pesca (per navi da pesca) → registrazioni relative all’attività di pesca: profondità delle acque, quantità complessiva di pescato, specie pescate, prevalenza tra specie, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.
Le diro’ di piu’ all’epoca quando il sottoscritto doveva sostenere gli esami da Capitano di Lungo Corso, la normativa di allora, prevedeva di effettuare un anno di navigazione fuori dagli stretti. Ricordo benissimo tutti i vari estratti del Giornale Nautico Libro Secondo che dovevo far vidimare alla Capitaneria di Porto quando uscivamo fuori da Punta Europa nello stretto di Gibilterra per dimostrare il periodo effettivo di permanenza fuori dagli stretti.
Quindi in definitiva in risposta al suo quesito, le posso dire che a mio parere non vi è alcun errore da parte del Legislatore a riguardo. Capisco benissimo che leggendo quanto riportato su internet o compulsando l’IA molte volte si ricevono informazioni distolte che solo attraverso la vita vissuta a bordo si riesce a stabilire se ci sono delle incongruenze o meno.
Nell’auguraci di essere stati esaustivi al riguardo del suo quesito e rimanendo a disposizione per qualsivoglia ulteriore dubbio e/o chiarimento , porgiamo distinti saluti.
Mario Collaro


Gentile Com. Collaro, buongiorno.
Le scrivo questa mail , con un dubbio sul rinnovo del CoC Primo ufficiale di coperta su navi > 3000 GT.
Sento troppo pareri contrastanti e non trovo la circolare in merito.
Avrei bisogno di un po’ di chiarezza.
Per il rinnovo della patente da primo ufficiale è necessario che io abbia 36 mesi da ufficiale di navigazione oppure 12 mesi da primo ufficiale .
È corretto così?

Distinti Saluti
Boccia Francesco Paolo

Egregio sig.Boccia in relazione alla sua richiesta di chiarimento sulla modalità di rinnovo del COC da 1 ° Ufficiale di coperta su navi >3000 GT, di seguito le inoltriamo quanto previsto dalla circolare 45 dell’11.12.2023 alle pag. 13 e 14 di cui si allega copia:

PROCEDURE PER IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA CONVENZIONE STCW

5.1 REQUISITI OBBLIGATORI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA
Ai fini del rinnovo del certificato di competenza, l’articolo 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2016 prevede che il marittimo, oltre ad essere in possesso del certificato di idoneità alla navigazione e degli attestati di addestramento previsti dalla certificazione posseduta, debba aver effettuato specifici periodi di navigazione svolgendo le funzioni della certificazione posseduta (operativo o direttivo) nel quinquennio di validità del certificato.
Il requisito della navigazione si intende soddisfatto se il marittimo ha svolto le funzioni del certificato posseduto, ovvero:

  • livello operativo per i possessori del certificato di Ufficiale su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata;
  • livello direttivo per i possessori del certificato di Primo Ufficiale, Comandante e Direttore di macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.

Lo stesso articolo 4 consente il rinnovo del certificato con la seguente navigazione su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata:

a) dodici mesi di navigazione nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta;
b) almeno tre mesi di navigazione, durante il periodo di validità del certificato, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
c) tre mesi in soprannumero, nelle funzioni della certificazione posseduta, nel periodo di validità del certificato da rinnovare, subito prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.
In particolare, per quanto attiene la lettera c), si specifica che i mesi in soprannumero devono essere comunque svolti nel periodo di validità e nelle funzioni della certificazione posseduta, seguiti da un periodo di imbarco nella piena funzione.
In definitiva cosi come previsto nella suddetta lettera a), per rinnovare il suo COC, deve maturare 12 mesi di navigazione nel periodo di validità del certificato (cioe’5 anni), su navi soggette a convenzione STCW come emendata (di qualsiasi tonnellaggio), nella funzione del certificato posseduto a livello direttivo cioe’ da 1 ufficiale di coperta.

Confidando di aver fornito un riscontro esaustivo al Suo quesito, restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o esigenza di chiarimento.

Com.te Mario Collaro


28-11-2025

Buongiorno scusate devo rinnovare IMO da direttore qualcuno saprebbe dirmi quante marche da bollo servono e di che valore capitaneria di Castellammare

Egregio Collega,
in riferimento alla sua domanda relativa al rinnovo del certificato IMO in qualità di Direttore e al numero/valore delle marche da bollo richieste presso la Capitaneria di Porto di appartenenza, di seguito le riporto quanto previsto dalla Circolare 45, a pagina 17, punto 6, lettere f) e g) (di cui ti allego copia e che puoi mostrare in fase di rinnovo all’addetto della gente di mare)
f) Come noto, sul certificato viene apposta una marca da bollo ogni quattro pagine del foglio protocollo. Pertanto, la marca da bollo non è richiesta in sede di rinnovo, né deve essere apposta sul modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, in quanto esso costituisce parte integrante del certificato di competenza e/o di addestramento rilasciato al marittimo.
g) Per i marittimi in possesso del solo modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti, invece, l’apposizione della marca da bollo è obbligatoria.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Mario Collaro


27-11-2025

Comandante buongiorno, ho risolto con la capitaneria di Chioggia per il rilascio del titolo di seconda classe senza esami.
Le volevo chiedere un ulteriore informazione: ho letto che il gmdss inglese non ha scadenza e che bisogna rinnovare soltanto l’endorsment italiano…a me quello inglese è scaduto a febbraio 2025..
E cosi? La ringrazio e le invio cordiali saluti

Maurizio Agnello

Egregio Sig. Maurizio, in riferimento al Suo quesito, Le comunichiamo che il certificato GMDSS rilasciato dall’Amministrazione inglese ,deve essere comunque rinnovato ogni 5 anni. Di seguito Le indichiamo la documentazione richiesta ai fini del rinnovo, dalla Maritime Coastguard Agency :
Certificato originale GOC o ROC rilasciato dall’Amministrazione del Regno Unito
Certificato di visita biennale in corso di validità (ENG1 o equivalente accettato dalla MCA)
Allegato IMO in corso di validità
In alternativa all’Allegato IMO, è possibile presentare:
STCW A-VI/1-1 – Addestramento Sopravvivenza e Salvataggio, in corso di validità o aggiornato negli ultimi 5 anni
STCW A-VI/1-2 – Corso Antincendio di Base, in corso di validità o aggiornato negli ultimi 5 anni
Oppure, in ulteriore alternativa:
Corso di aggiornamento di base svolto a terra – Ashore Refresher Basic Training
Tutti i documenti sopra elencati devono essere conformi ai regolamenti della Convenzione STCW ’95 A-IV/2 e presentati in originale, oppure in copia autenticata dal Comune o dalla Capitaneria di Porto.
In caso di imbarco su navi di bandiera italiana, deve effettuare l’endorsement del certificato, presentando i seguenti documenti al MISE:
2 foto tessera o passaporto, uguali, recenti, sfondo bianco, formato 35×45
Certificato di visita biennale in corso di validità (ENG1 o equivalente accettato dalla MCA)
Allegato IMO in corso di validità attestante il conseguimento dei 4 corsi base STCW ’95 A-IV/2
In alternativa all’Allegato IMO, presentare tutti i seguenti certificati:
STCW A-VI/1-1 Addestramento Sopravvivenza e Salvataggio (+ aggiornamento se scaduto > 5 anni)
STCW A-VI/1-2 Corso Antincendio di Base (+ aggiornamento se scaduto > 5 anni)
STCW A-VI/1-3 Primo Soccorso Elementare
STCW A-VI/1-4 Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali
Anche in questo caso, tutti i documenti (eccetto le foto) devono essere conformi alla Convenzione STCW ’95 A-IV/2 e presentati in originale o copia autenticata.
Non è ammessa l’autocertificazione.
Anche se è scaduto puo’ rinnovarlo presentando i documenti sopra descritti.
Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento.


24-11-2025

Gent.mo C.te Collaro buonasera

Ho appena visitato il Vostro sito marittimienavi.net e ho visto questo indirizzo mail a cui scriverLe.

Vorrei avere gentilmente un chiarimento in merito alla navigazione che occorre che il marittimo maturi per accedere all’esame per il CoC di Ufficiale di Coperta previsto dal nuovo Decreto Direttoriale 72 del 07 maggio 2025.

Nello specifico a me interessa, non essendo più giovane di età, quello previsto all’art.5 punto 2 lettera c) che prevede di maturare 36 mesi di navigazione in servizio di coperta e di questi averne maturati 6 svolgendo il servizio di guardia sul ponte sotto supervisione del Comandante o Ufficiale di Coperta da questo delegato e certificato dal Comandante della nave ossia con estratto della seconda parte del Giornale Nautico.Mi permetto di segnalare che al Ministero hanno commesso un errore ossia che del Giornale Nautico dove viene registrata la guardia in navigazione non è, come scritto sulla legge varata quest’anno, la seconda parte che poi alla fine è il secondo libro ma, bensì, il terzo libro del Giornale Nautico.Pertanto mi pare di capire che chi segue questa via alternativa deve avere lo stesso la qualifica di Allievo di Coperta registrata sul Libretto di Navigazione, come previsto dall’art.5 punto 2 lettera a), ma senza l’obbligo di maturare anche la navigazione da Allievo di Coperta e nemmeno di presentare agli esami in Direzione Marittima il Libretto di Addestramento compilato dal Comandante o Ufficiale di Coperta delegato da questo.

In attesa di ricevere un Suo prezioso riscontro, La ringrazio per l’attenzione porgendoLe i miei più cordiali saluti.

Lorenzo Spaggiari

Risposta

Gentile Sig. Lorenzo,

in relazione alla Sua richiesta, Le confermiamo che l’art. 5 del Decreto n. 72 del 07/05/2025, alla lettera c), recita testualmente quanto segue:

«Il periodo di navigazione di cui alla lettera b) può essere sostituito con trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta, su navi soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW ’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione, dei quali almeno sei mesi in servizio di guardia. Il periodo in servizio di guardia è annotato sul giornale nautico parte II e certificato dal Comandante della nave con l’indicazione dei compiti svolti durante il periodo di guardia.»

Ciò significa che il candidato deve aver svolto:

30 mesi di navigazione in servizio di coperta, e 6 mesi aggiuntivi in servizio di guardia.

La navigazione in servizio di coperta può essere maturata con le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta, marinaio o comune di guardia di coperta.

I sei mesi in servizio di guardia devono essere obbligatoriamente:

annotati sul Giornale Nautico Parte II, e certificati dal Comandante, il quale può attestarli esclusivamente tramite un estratto del Giornale NauticoParte II, e non mediante copie del Giornale di Navigazione – Parte III, dove viene riportata la trascrizione delle guardie.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.


16-11-2025

Buongiorno vi scrivo se potete darmi un aiuto in merito al nuovo titolo di ufficiale di navigazione di seconda, perché sto avendo problemi con la mia capitaneria di competenza. Fiducioso di un vostro riscontro porgo cordiali saluti Maurizio Agnello

Gentile sig.Maurizio in riferimento alla sua richiesta di seguito cosi come menzionato nell’art 4 bis riportato nel Decreto 13 Dicembre 2023 n.227 riportiamo i Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe).

L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe puo’ imbarcare in qualita’ di comandante delle seguenti unita’ battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita’ turistiche.

Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta’;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita’ italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonche’ il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal
Ministero della salute;

e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilita’ sociali (PSSR), presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformita’ al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalita’ previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalita’ d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento.

Comandante Mario Collaro


14-11-2025

Buona sera, mi chiamo Francesco,

vorrei chiedervi, se potete aiutarmi per un quesito in capitaneria, riguardo l’ammissione all’esame di ufficiale elettrotecnico, ho tutti i requisiti in regola con l’integrazione fino al 31 dicembre 2028.

Non so se il diploma dell’istituto tecnico professionale è valido per l’ammissione all’esame. Cmq sono elettricista di bordo dal 2010, ho tutti i corsi, effettuati, saluti Franco

Buonasera Sig. Franco,
in riferimento alla Sua richiesta, Le comunichiamo che, come previsto dall’integrazione alla Circolare n. 45/2023 – “Requisiti per il rilascio della certificazione di Ufficiale Elettrotecnico per gli iscritti alla gente di mare” (D.M. 25 luglio 2016), fino al 31 dicembre 2028 è possibile essere ammessi agli esami per il conseguimento della certificazione di Ufficiale Elettrotecnico con i seguenti requisiti:

possesso di almeno 24 mesi di navigazione nel ruolo di Elettricista, 1° Elettricista o 2° Elettricista;

possesso di un diploma professionale quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, oppure di un diploma di istituto tecnico – indirizzo Trasporti e Logistica, opzione Conduzione apparati e impianti marittimi, che garantisca le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del Codice STCW;

completamento dell’addestramento previsto dagli articoli 18 e 19 del D.M. 25 luglio 2016.

Pertanto, se il Suo diploma dell’Istituto Tecnico Professionale rientra tra gli indirizzi sopra indicati (elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico o energia) e Lei possiede i requisiti di navigazione e formazione previsti, può essere ammesso all’esame di Ufficiale Elettrotecnico .

In allegato le trasmettiamo copia della circolare inerente allintegrazione della circolare 45/2023

Cordiali saluti, Com. Collaro


13-11-2025

Salve, sono un marittimo, vorrei sapere con il nuovo decreto riguardante i nuovi titoli professionali per marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare che imbarcano su navi nazionali impiegate nella navigazione costiera, avendo i requisiti per accedere al futuro esame per aspirare al titolo di comandante per il traffico costiero potrei imbarcare su unità fino a 500 GT che effettuano trasporto passeggeri svolgendo navigazione costiera con il titolo di comandante o ufficiale? In attesa di una risposta invio cordiali saluti.

Giuseppe Mento

Risposta

Salve sig. Giuseppe se lei fa riferimento alla Revisione dei Titoli professionali Codice della Navigazione di cui si allega copia, le possiamo solo dire che sono ancora in fase di discussione e quindi nel solo caso che vengano confermati per cosi come sono, il comandante per il traffico costiero puo’ assumere il comando: a) di navi adibite al trasporto di merci e passeggeri nel Compartimento marittimo di iscrizione della nave o nel compartimento marittimo di esercizio della nave entro venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiori a 350 tonnellate adibite al trasporto di merci e passeggeri tra Porti dello Stato entro venti miglia dalla costa.


11-11-2025

Buongiorno,
seguo da tempo con interesse i vostri articoli e le accurate e professionali risposte ai quesiti.
Vi disturbo per un consiglio/confronto e per sapere se siete a conoscenza di casi analoghi al mio.
Sono in possesso del coc di primo ufficiale di coperta unlimited superiore alle 3000 gt. Dopo averlo conseguito nel 2011 con esame in direzione marittima sono passato dal navigare su navi superiori a 3000 gt all’essere imbarcato su unità inferiori a 500 gt ma sotto stcw ( rimorchiatori antinquinamento) riuscendo a rinnovarlo di volta in volta ma non potendo avere il comandante oltre 3000 in quanto la norma prevedeva o 36 mesi da ufficiale sopra le 3000 gt o l’anno da 1 ufficiale di coperta sempre sopra le 3000 gt .
Leggendo i nuovi requisiti per il rilascio del comandante superiore alle 500 gt unlimited (ex >3000) leggo che la navigazione utile oltre ad aver conseguito il titolo di 1 uff sopra le 3000 i corsi e via discorrendo, risultaterebbe valida se effettuata su unità soggette a stcw essendo sparita la dicitura su unità superiori a 3000gt. Nello specifico mio avrei 25 mesi circa da ufficiale su navi superiori alle 3000 gt e molti anni da comandante su unità inferiori alle 500gt ma soggette ad stcw. Al mio semplice leggere i nuovi requisiti parrebbe essere possibile conseguire il titolo di comandante superiore 500 gt senza limiti a primo incontro con il maresciallo addetto alla gente di mare purtroppo come immaginavo mi è stata data una interpretazione non só sulla base di cosa che implicitamente la navigazione sia da effettuare sopra le 3000gt e dí prendere appuntamento con il capo sezione, cosa che farò quando il suddetto rientrà in ufficio tra una settimana circa. Spero di essere riuscito a spiegare il problema in modo sufficientemente comprensibile. Avete già avuto situazioni simili? Quale interpretazione dareste? Grazie dell’attenzione e del prezioso servizio di informazione che svolge quotidianamente. Andrea

Risposta

Buon pomeriggio Andrea,
prima di rispondere al suo quesito, è necessario fare una premessa.
La navigazione effettuata su navi di stazza inferiore alle 500 GT, anche se soggette alla Convenzione STCW, non è considerata utile ai fini del conseguimento dei certificati di competenza (CoC) di Ufficiale di Coperta, Primo Ufficiale di Coperta e/o Comandante . Tale navigazione viene invece considerata utile esclusivamente ai fini del rinnovo dei suddetti certificati e per poter conseguire il solo titolo da Comandante su navi di stazza fino a 500 GT adibite a viaggi costieri entro 20 miglia dalla costa
Pertanto, la navigazione valida ai fini del conseguimento dei titoli deve essere effettuata su navi di stazza pari o superiore a 500 GT soggette a convenzione stcw.
Detto questo, per poter conseguire il titolo di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 500 GT, cosi come previsto dall’art.8 del Decreto 72 del 07/05/2025 è necessario:
a) essere in possesso del certificato di competenza di Primo Ufficiale di Coperta in corso di validità;
b) aver effettuato, dopo il conseguimento del certificato di Ufficiale di Coperta, trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione.

Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi nel caso in cui dodici mesi di navigazione siano stati svolti in qualità di Primo Ufficiale di Coperta, a livello direttivo, su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW ’78 come emendata, risultanti dal libretto di navigazione.
Quindi in definitiva pur avendo i 25 mesi di navigazione da ufficiale di coperta su navi di stazza superiore alle 3000GT ,sommandola all’ altra navigazione da comandante inferiore alle 500GT , non matura i requisiti per il rilascio COC da comandante pari o superiore alle 500 GT.

Nell’augurarci di essere stati chiari ed esaustivi alla risposta del suo quesito, rimaniamo a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento .

Distinti saluti Com. Collaro


11-11-2025

Gentilissimi membri della redazione di Torre d’Amare,

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il prezioso supporto che mi avete offerto nel processo di rinnovo del mio certificato IMO per Comandante di Lungo Corso Superiore Illimitato . La vostra competenza, disponibilità e attenzione hanno rappresentato per me un punto di riferimento fondamentale, contribuendo in modo significativo al buon esito della pratica.
In un settore dove la precisione e la professionalità sono essenziali, il vostro impegno quotidiano si distingue per qualità e dedizione. È raro incontrare una squadra così affiatata e competente, capace di coniugare rigore tecnico e sensibilità umana.
Con questo messaggio, desidero non solo ringraziarvi, ma anche augurare a ciascuno di voi buona salute, serenità e una lunga carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali. Che il vostro lavoro continui a essere fonte di ispirazione e valore per tutti coloro che operano nel mondo marittimo.
Con stima e riconoscenza,
Sarr Jacques
C.L.C.S.I


03-11-2025

Salve comandante Collaro seguo la sua/vostra pagina Internet marittimienavi; Vorrei porle una domanda per quanto riguardo l’esame dell’ufficiale elettrotecnico;
Se ho quindi i 24 mesi di navigazione da elettricista posso conseguire dopo esame il COC da ufficiale elettrotecnico. Essendo che ho 12 mesi da 1st Electrical fitter con bandiera estera registrati a libretto;e quindi in Italia significherebbe operaio elettricista e non solo la parola “elettricista” questi mesi valgono ?

Andrea Garrone

Salve,
come può leggere nell’integrazione alla Circolare n. 45 — di cui si allega copia per una pronta consultazione — fino al 31/12/2028 i marittimi in possesso delle qualifiche di elettricista, primo elettricista o secondo elettricista, che abbiano effettuato almeno 24 mesi di navigazione come previsto dall’art. 25, comma 1, lettera i) del D.M. 251 del 25 luglio 2016 (anch’esso allegato), possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del titolo di Ufficiale Elettrotecnico (ETO).

Per quanto riguarda la sua domanda in merito alla validità della navigazione con la qualifica di 1st Electrical Fitter, le confermo che non è valida ai fini del conseguimento del titolo, poiché la dicitura fitter esclude tale riconoscimento.
Mi permetto inoltre di darle un consiglio: se non prevede, in futuro, di imbarcarsi con la qualifica di ETO, le suggerisco di non conseguire tale abilitazione. Infatti, se nei cinque anni di validità del certificato COC da ETO non effettuerà almeno 12 mesi di navigazione, perderà il certificato stesso e, per poter nuovamente esercitare come elettricista, dovrà sostenere nuovamente l’esame da elettricista.

Cordiali saluti,


Chiarimenti su iscrizione e modalità di imbarco per Ufficiali di Navigazione del Diporto di 2ª classe.

16-10-2025

Egregi colleghi,

con la presente desidero fornirvi alcuni chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione e di imbarco per gli Ufficiali di Navigazione del Diporto di 2ª classe.

Come previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 121 del 10 maggio 2025, non sussiste l’obbligo di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria per l’imbarco, ma vi è la facoltà di farlo, a discrezione dell’interessato.

Tale scelta comporta importanti conseguenze operative:

Ufficiali iscritti nelle matricole di 1ª categoria
Rientrano nella definizione di marittimi e seguono il regime previsto dal Codice della Navigazione. In caso di imbarco, è necessaria la stipula della convenzione di arruolamento presso la Capitaneria di porto e l’inserimento nel ruolino di equipaggio, dove vengono registrate le date di imbarco e sbarco.

Ufficiali non iscritti nelle matricole di 1ª categoria
Non rientrano tra i marittimi, ma sono classificati come lavoratori marittimi. In tal caso, l’imbarco avviene tramite un contratto di prestazione di servizi stipulato con l’armatore (o avente titolo) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Poiché non possono essere iscritti nel ruolino di equipaggio, è il contratto stesso a dover indicare con precisione le date di inizio e fine dell’impegno lavorativo (cioè le date di imbarco e sbarco). Tali date possono variare in caso di proroga, risoluzione anticipata o modifica del contratto.

Il contratto deve sempre essere tenuto a bordo, insieme al ruolino, nel caso in cui l’armatore lo presenti in Capitaneria per eventuali ulteriori imbarchi.

Confidando di essere stato chiaro nell’esposizione della problematica su esposta, rimango a disposizione per ogni ulteriore dubbio e/o chiarimento.

Un cordiale saluto e buon vento a tutti.

Ad maiora,
C.L.C. Mario Collaro


PR STW 01 PAR DD 5 FEBBRAIO 2025, N. 16 – Rinnovo certificato di competenza di Ufficiale Elettrotecnico (ETO)

16-09-2025

Con la presente desidero portare alla vostra attenzione una problematica che sta coinvolgendo diversi colleghi imbarcati su navi soggette alla Convenzione STCW ’78 (come emendata), in merito al rinnovo del certificato di competenza di Ufficiale Elettrotecnico.

Il nodo della questione nasce dal fatto che, sulla maggior parte delle navi, la figura dell’Ufficiale Elettrotecnico non è formalmente inserita nelle tabelle minime di sicurezza. Questo ha portato al momento del rinnovo un’ opposizione al riconoscimento della navigazione maturata

Ricordiamo che la normativa vigente prevede, ai fini del rinnovo del COC, 12 mesi di navigazione nelle funzioni corrispondenti alla certificazione (funzioni operative per Ufficiali, direttive per Primi ufficiali di coperta e macchina, Comandanti e Direttori di macchina), svolti nei 5 anni di validità del certificato.

Alla luce di ciò, è stato chiarito che:
Se il marittimo risulta imbarcato come Ufficiale Elettrotecnico (da contratto o a libretto), anche in assenza della specifica figura nella tabella di armamento, la navigazione deve essere considerata valida.
Il certificato potrà quindi essere rinnovato regolarmente in base a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale del 5 febbraio 2025, n. 16.

Si invita pertanto chi si trovasse in questa situazione a verificare che la documentazione presentata in sede di rinnovo riporti correttamente il ruolo ricoperto a bordo.

Confidando di aver esposto con chiarezza la problematica sopra descritta e restando a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, invito tutti a riamanere uniti e informati, al fine di tutelare i nostri diritti professionali.

Ad Maiora

CLC Mario Collaro.


Nuove figure professionali marittime – aggiornamento delle qualifiche secondo il D.D. 7 maggio 2025, n. 72

15-09-2025

Carissimi colleghi

con la presente desidero segnalare un importante aggiornamento normativo che interessa le qualifiche professionali marittime, introdotto dal Decreto Direttoriale 7 maggio 2025, n. 72, con riferimento sia alla sezione di coperta che alla sezione di macchina.
Questo aggiornamento si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione con la Convenzione STCW e mira a facilitare il riconoscimento internazionale delle qualifiche professionali marittime italiane, semplificando al contempo la mobilità del personale nei contesti lavorativi internazionali.

Di seguito si riportano le qualifiche attualmente vigenti, con la relativa traduzione in lingua inglese, che sostituiscono quelle precedenti:

Confidando che tali informazioni possano risultare utili a tutti i colleghi marittimi e agli operatori del settore, resto a disposizione per eventuali dubbi e/o chiarimenti.

Ad maiora.

CLC Mario Collaro

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