Con la sentenza n. 23718 del 21 luglio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha stabilito che lo svolgimento di mansioni superiori, anche se reiterato nel tempo attraverso più incarichi inferiori ai limiti temporali previsti dal CCNL, non fa scattare automaticamente il diritto alla promozione se tali mansioni sono finalizzate alla sostituzione di colleghi assenti con diritto alla conservazione del posto. [1, 2]
La Suprema Corte ha confermato il rigetto del ricorso di un lavoratore (nello specifico, un ufficiale marittimo che richiedeva il superiore inquadramento di Quadro), delineando principi fondamentali in materia di mansioni superiori ed elusione dei limiti contrattuali.
La semplice somma di più periodi frazionati non fa maturare la promozione automatica se l’assegnazione rispetta i limiti temporali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per ciascun singolo periodo e risponde a una reale funzione sostitutiva (es. ferie, malattia o aspettativa dei colleghi).
È il dipendente a dover dimostrare in giudizio i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Per ottenere il livello superiore, il lavoratore ha l’onere di provare che l’assenza del collega sostituito non fosse tutelata da conservazione del posto, che l’organico presentasse una reale vacanza strutturale o che il datore di lavoro abbia operato un frazionamento fittizio e artificioso al solo scopo di eludere la legge
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