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La riforma fiscale dedicata ai marittimi compie un passo decisivo con l’introduzione dell’articolo 2‑bis nella legge di conversione del decreto fiscale (Dl 38/2026). La norma, come evidenziato da Il Sole 24 Ore , completa l’equiparazione tra le navi iscritte nel Registro Internazionale e quelle Ue/See annotate presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 6‑ter del Dl 457/1997.

Il nuovo quadro impone una mappatura preventiva della posizione del lavoratore e della nave, passaggio indispensabile per determinare correttamente l’accesso al credito d’imposta Irpef. Il criterio guida diventa la residenza fiscale del marittimo, elemento che orienta il calcolo riportato nel Tuir e definisce i requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione.

La disposizione consente la piena operatività del credito indipendentemente dalla durata dell’imbarco, superando precedenti limiti applicativi e offrendo un perimetro più chiaro alle compagnie e ai lavoratori. L’obiettivo è armonizzare il trattamento fiscale, garantire certezza normativa e sostenere la competitività del settore, in linea con le politiche europee sulla mobilità marittima.

Il nuovo impianto richiede alle aziende una gestione più accurata delle informazioni relative ai marittimi e alle navi, mentre per i lavoratori rappresenta un passo avanti verso una fiscalità più coerente con la natura internazionale della professione.

L’introduzione dell’articolo 2‑bis nella legge di conversione del Dl 38/2026 interviene sul regime fiscale applicabile ai marittimi imbarcati su navi iscritte nel Registro Internazionale e su quelle Ue/See annotate ai sensi dell’articolo 6‑ter del Dl 457/1997. La norma consolida l’equiparazione tra le due categorie di naviglio, eliminando asimmetrie interpretative che negli anni avevano generato incertezze applicative per armatori e consulenti del lavoro.

La disposizione introduce l’obbligo di una mappatura preventiva della posizione del marittimo e della nave, finalizzata alla corretta determinazione del credito d’imposta Irpef previsto dal Tuir. Gli elementi da rilevare in fase istruttoria sono: Residenza fiscale del marittimo, ora criterio primario per l’accesso al beneficio; Tipologia di nave (Registro Internazionale o Ue/See annotata ex art. 6‑ter); Contratto di arruolamento e durata dell’imbarco; Rotte e operatività del naviglio, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità.

La mappatura assume valore probatorio in caso di controlli e deve essere conservata dall’armatore o dall’agenzia marittima quale documentazione giustificativa.

Il nuovo impianto normativo chiarisce che il credito: spetta indipendentemente dalla durata dell’imbarco, superando precedenti interpretazioni restrittive; è calcolato secondo le regole del Tuir, con riferimento alla residenza fiscale del lavoratore; richiede una coerenza documentale tra dati dichiarati, comunicazioni obbligatorie e registri di bordo; si applica anche ai marittimi residenti all’estero, purché rientrino nelle condizioni previste dal Tuir e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La norma comporta una revisione dei processi amministrativi delle compagnie di navigazione: aggiornamento delle procedure di classificazione del personale; integrazione dei sistemi informativi per la tracciabilità della residenza fiscale; adeguamento dei flussi tra uffici paghe, amministrazione e compliance fiscale; necessità di predisporre checklist di verifica per ogni imbarco, con particolare attenzione ai marittimi con residenza estera o con situazioni anagrafiche complesse.

Per i consulenti del lavoro e i fiscalisti del settore marittimo, la riforma richiede una lettura coordinata tra Tuir, Dl 38/2026, Dl 457/1997 e normativa europea sulla mobilità marittima.

L’articolo 2‑bis rappresenta un intervento di armonizzazione fiscale che mira a garantire certezza normativa, ridurre il contenzioso e allineare il regime italiano agli standard europei. La centralità attribuita alla residenza fiscale del marittimo introduce un criterio univoco e verificabile, ma impone alle aziende una gestione più strutturata dei dati e delle procedure di compliance.

Marittimi, la mappatura preventiva segue i criteri della residenza fiscale

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