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La recente sentenza della Corte di Cassazione (12 settembre 2025, n. 25120) interviene su un tema di grande rilievo per la gente di mare: il computo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie e i conseguenti effetti sull’indennità sostitutiva e sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Il caso riguardava un direttore di macchina impiegato sui traghetti operanti nello Stretto di Sicilia. Il lavoratore aveva contestato alla compagnia di navigazione la mancata inclusione, nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva per ferie e riposi compensativi non goduti, di alcune voci retributive considerate parte integrante della sua paga ordinaria.

La Cassazione ha ribadito che: La retribuzione feriale deve corrispondere alla normale retribuzione percepita dal lavoratore, comprensiva delle indennità e degli elementi fissi e continuativi.

L’indennità sostitutiva per ferie non godute deve essere calcolata sulla stessa base, poiché rappresenta un diritto patrimoniale strettamente connesso alla funzione delle ferie.

Il TFR, indirettamente, risente di tale criterio, poiché la corretta inclusione delle voci retributive incide sul montante finale spettante al lavoratore.

La pronuncia assume particolare rilievo per i marittimi, categoria caratterizzata da turnazioni e indennità specifiche legate alla peculiarità del servizio. La Cassazione ha così riaffermato il principio di tutela del lavoratore, garantendo che la retribuzione feriale rifletta la reale consistenza del trattamento economico percepito in servizio.

La sentenza n. 25120/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta alla dignità del lavoro marittimo, chiarendo che ferie e indennità sostitutive non possono essere ridotte a meri istituti formali, ma devono tradursi in un effettivo riconoscimento economico proporzionato alla retribuzione ordinaria.

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