Il Tar respinge il ricorso di Cartour: il limite tracciato dall’articolo 16 è self-executing a prescindere dai mancanti decreti attuativi, rizzaggio e derizzaggio sono operazioni portuali e non c’è alcuna incompatibilità della norma italiana con quella europea
Il caso riguardava l’impugnazione da parte di Cartour (Caronte&Tourist) del diniego da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale della “autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione sulla nave Cartour Delta in servizio regolare fra Salerno e Messina”, con particolare riferimento a rizzaggio e derizzaggio dei semirimorchi imbarcati. Il ricorso era anche nei confronti del terminalista Sct Salerno Container Terminal, non costituitosi però in giudizio.
Tre i motivi di ricorso, tutti respinti dai giudici campani.
Il primo faceva leva sulla mai avvenuta emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei decreti attuativi del ‘nuovo’ articolo 16 della legge portuale 84/1994 introdotto nel 2020, quello che in sostanza limita esplicitamente la possibilità di autoproduzione al caso in cui in un porto non vi sia personale di terra disponibile allo svolgimento di operazioni portuali. Il Tar ha però sposato la tesi dell’Adsp – “la norma primaria contiene delle disposizioni self-executing” – valutando che “a seguire la tesi sostenuta dalla ricorrente sarebbe vanificata del tutto l’introduzione della nuova condizione restrittiva dell’ammissibilità dell’autoproduzione di operazioni portuali, riferita all’impossibilità di soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali mediante le imprese autorizzate e/o il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo”……clicca qui
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