Confitarma. Circolare 109/2024 del 06-03-2024

Novità in materia di indennità di malattia lavoratori marittimi a partire dall’anno 2024 – Ulteriori aggiornamenti

Facciamo seguito alle circolari nn. 25/2024, 74/2024, 96/2024, 104/2024 e alla videoconferenza tenutasi in data 13 febbraio u.s. con l’intera base associativa, per fornire un aggiornamento sulle ulteriori interlocuzioni avute con l’INPS in merito alla disciplina della indennità di malattia a decorrere dal 1° gennaio 2024
In primis, segnaliamo che – sulla base delle valutazioni svolte con le aziende associate nella suddetta videoconferenza – abbiamo comunicato all’INPS l’impossibilità di anticipare l’invio dell’UNIEMENS entro la fine del mese successivo, in ragione del fatto che l’operatività delle navi non consente agli uffici amministrativi di ricevere tutte le informazioni necessarie all’invio dell’UNIEMENS in tempi così brevi.
Al riguardo, l’INPS ha preso atto di tale nostra indicazione confermando che i termini per l’invio del flusso UNIEMENS rimarranno invariati e che comunque, ai fini del calcolo dell’indennità di malattia a partire dagli eventi insorti nell’anno 2024, verrà meno l’obbligo di trasmissione dei dati retributivi con l’applicativo finora in uso.
E’ confermato, dunque, che verrà presa a riferimento la retribuzione media globale giornaliera del mese precedente rispetto a quello in cui insorge l’evento di malattia che, in concreto, si sostanzia nella retribuzione teorica esposta nell’UNIEMENS di competenza del mese sopra richiamato.
Al fine di evitare attese troppo lunghe, l’INPS sta valutando una modalità di liquidazione provvisoria della prestazione di malattia per poi procedere al conguaglio a seguito della ricezione del flusso UNIEMENS del mese di competenza.
Per quanto riguarda l’individuazione della base di calcolo della retribuzione di riferimento su cui verrà applicata la nuova aliquota del 60%, sulla base delle valutazioni svolte nel corso della richiamata videoconferenza, abbiamo confermato all’Istituto la necessità di fornire, nella circolare contenente le istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina, indicazioni chiare e univoche rispetto alle voci retributive da includere nella retribuzione di riferimento.

In particolare, abbiamo chiesto che siano forniti adeguati chiarimenti in merito ai seguenti elementi retributivi:
1) Elementi fissi della retribuzione (quali a titolo esemplificativo: minimo contrattuale, scatti di anzianità, supplemento paga stato maggiore, indennità sostitutiva della panatica, disponibilità retribuita, straordinario contrattualizzato/forfetizzato, indennità specifiche – ad es. indennità di rappresentanza per i Comandanti e Direttori di macchina o indennità di comandata – premio di fidelizzazione riconosciuto su base mensile, superminimi o ad personam): da quanto riferito dall’INPS, essi dovranno essere ricompresi nella retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di malattia.
2) Elementi fissi della retribuzione parzialmente imponibili ai fini previdenziali quali le indennità di navigazione: da quanto riferito dall’INPS, essi dovranno essere ricompresi nella retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di malattia sulla base della percentuale di imponibilità (50%).
3) Elementi della retribuzione riconosciuti ogni mese ma il cui importo può essere variabile (come il cosiddetto “gross up” o “adjustment”): su tali elementi l’INPS si è ancora riservato di svolgere ulteriori approfondimenti ma, in considerazione della loro variabilità, è probabile che non potranno essere ricompresi nella retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di malattia. In ogni caso, per non lasciare nulla di intentato, con il prezioso contributo di Zucchetti/Omnia, abbiamo fatto pervenire in tempi brevi una nota all’INPS per spiegarne il meccanismo e consentire all’Istituto di valutare la possibilità di trovare un fondamento giuridico per la sua inclusione.
4) Elementi della retribuzione non riconosciuti ogni mese ma che cadono nel mese di riferimento ai fini del calcolo della malattia (quali ad esempio premi di fidelizzazione, premi di produzione): da quanto riferito dall’INPS, essi non potranno essere ricompresi nella retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di malattia.
5) Ratei di tredicesima e quattordicesima: da quanto riferito dall’INPS, saranno esclusi dalla “retribuzione teorica” in quanto già computati nel calcolo dell’indennità di malattia attraverso la valorizzazione dell’elemento nell’UNIEMENS.
6) Riposi compensativi maturati in virtù delle giornate lavorate di sabato, domenica: dal confronto avuto conl’INPS, in ragione del fatto che la retribuzione teorica giornaliera sarà calcolata dividendo la retribuzione teorica mensile per il divisore 30, essi dovrebbero essere ricompresi nella retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dellamalattia. In merito alle modalità di calcolo del rateo mensile, è ancora in corso un approfondimento con l’Istituto.
7) Importi riconosciuti allo sbarco per le ferie maturate nel corso dell’imbarco: tale voce non sarà ricompresa nella retribuzione di riferimento ai fini del calcolo della malattia.
Abbiamo, inoltre, evidenziato i vari casi in cui nell’ambito del mese di riferimento possono essere presenti più di un flusso UNIEMENS.
Al riguardo, da quanto illustrato dall’INPS, resteranno ferme le ordinarie modalità di esposizione della retribuzione teorica su ciascuna posizione INPS nell’importo riferito al mese intero, salvo nei casi di cambi di matricola INPS nell’arco del mese di riferimento. In tali casi, l’esposizione delle singole componenti retributive sulle relative posizioni INPS dovrebbe effettuarsi esclusivamente pro quota, riparametrando sulla base dei relativi periodi di riferimento sulle diverse posizioni INPS.
Nei prossimi giorni l’INPS dovrebbe completare la bozza di circolare che conterrà le istruzioni operative di cui trattasi e trasmetterla al Ministero del Lavoro allo scopo di ottenere il necessario parere favorevole da parte del suddetto Ministero. Una volta ottenuto il suddetto parere favorevole, la circolare sarà immediatamente pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
Al riguardo, in ragione dei molteplici chiarimenti che saranno forniti dall’INPS sulla materia in oggetto, considerato che i flussi UNIEMENS di competenza dei mesi di dicembre 2023 e quelli immediatamente seguenti, inviati prima dell’emanazione dell’emananda circolare contenente le istruzioni operative, potrebbero non essere conformi alle nuove istruzioni che saranno diramate dall’Istituto per gli eventi di malattia insorti a partire dal 1° gennaio 2024, anticipiamo che potrebbe essere necessario l’invio di un flusso UNIEMENS sostitutivo di quello precedente ai fini della corretta esposizione della retribuzione teorica per consentire all’Istituto di calcolare le indennità di malattia dei marittimi in base alla nuova disciplina prevista dalla legge di bilancio 2024.
Teniamo, infine, a ringraziare ancora una volta il Dott. Paolo Truffa di Zucchetti/Omnia per i preziosissimi e indispensabili contributi tecnici forniti nell’ambito dell’interlocuzione con l’INPS.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Luca Sisto

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