I servizi di trasporto marittimo di linea provvedono al trasporto marittimo regolare di linea di merci non alla rinfusa (quasi sempre in container) su una rotta specifica. Richiedono investimenti significativi e, di conseguenza, vengono regolarmente forniti da diverse società di navigazione che collaborano nell’ambito di “consorzi”. I consorzi possono dare luogo a economie di scala e a un uso migliore dello spazio a bordo delle navi. Una congrua parte dell’utile che deriva da tali efficienze può essere trasferita agli utilizzatori dei servizi di trasporto marittimo in forma di una migliore copertura dei porti e di servizi migliori.
La Commissione europea ha deciso di non prorogare il quadro giuridico dell’UE che esenta i consorzi di trasporto marittimo di linea dalle norme antitrust dell’UE (regolamento di esenzione per categoria per i consorzi anche detto “regolamento CBER”). La Commissione ha concluso che il regolamento non è più in grado di promuovere la concorrenza nel settore del trasporto marittimo e che pertanto non sarà prorogato e scadrà il 25 aprile 2024.
La decisione fa seguito a un processo di riesame avviato nell’agosto 2022, volto ad acquisire elementi di prova sul funzionamento del regolamento CBER dal 2020, in vista della sua scadenza il 25 aprile 2024. Questo regolamento consente alle compagnie di navigazione di concludere, a determinate condizioni, accordi di cooperazione per fornire servizi di trasporto merci in comune, noti anche come “consorzi”.
I risultati della valutazione
Nell’agosto 2022 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi con il quale chiedeva alle parti interessate di fornire un riscontro sul funzionamento del CBER. La Commissione ha pubblicato il documento di lavoro dei suoi servizi che sintetizza i risultati della valutazione. Nel complesso, le prove raccolte presso le parti interessate indicano un’efficacia ed un’efficienza modeste o limitate del regolamento CBER per tutto il periodo 2020-2023.
La Commissione ha prorogato la validità del regolamento CBER nel 2014 e nel 2020. La proroga del 2020 era stata essenzialmente decisa perché nel periodo 2014-2019 non si erano verificati deterioramenti dei parametri di concorrenza (soprattutto tariffe per il trasporto merci, disponibilità e affidabilità dei servizi). La proroga era stata tuttavia limitata a quattro anni al fine di tenere meglio conto di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato.
Sulla base dei riscontri ricevuti, la Commissione ha deciso di non prorogare il regolamento e di lasciarlo scadere il 25 aprile 2024. La scadenza non significa che la cooperazione tra compagnie di navigazione diventerà illegale ai sensi delle norme antitrust dell’UE. I vettori che operano da o verso l’UE potranno infatti valutare la compatibilità dei loro accordi di cooperazione con le norme antitrust dell’UE sulla base degli orientamenti dettagliati forniti nel regolamento orizzontale di esenzione per categoria e nel regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione.