Orari visita fiscale INPS: tutto quello che bisogna sapere

Alessandro Zoppo

Quali sono gli orari della visita fiscale INPS, il controllo specializzato con cui l’Istituto verifica lo stato di malattia di lavoratrici e lavoratori che si assentano dal proprio impiego? L’accertamento avviene quando un dipendente (sia pubblico e privato, autonomo con indennità e appartenente alle forze armate e dell’ordine) è in congedo perché malato e lontano dal posto di lavoro. In questo modo i medici dell’INPS, presentandosi a casa dei lavoratori, garantiscono il mantenimento del diritto all’indennità di malattia. L’unica condizione richiesta è appunto il rispetto delle cosiddette fasce di reperibilità.

Gli orari della visita fiscale INPS

Il medico fiscale dell’INPS, per confermare l’effettiva malattia dei dipendenti pubblici e privati (ma anche degli autonomi che percepiscono un’indennità) comunicata all’ente tramite il medico di base con l’invio del certificato di prognosi e diagnosi, effettua il controllo domiciliare in orari stabiliti nell’arco della giornata. Dal 1° settembre 2017 è attivo il Polo unico per le visite fiscali, il servizio che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva delle visite mediche di controllo e consente ai datori di lavoro e alle pubbliche amministrazioni di richiederle online per i propri dipendenti assenti per malattia.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. Lavoratrici e lavoratori privati (e professionisti autonomi che ricevono un’indennità) devono essere reperibili nelle due fasce:

  • la mattina dalle 10 alle 12;
  • il pomeriggio dalle 17 alle 19.

Lavoratori e lavoratrici pubblici hanno una finestra più lunga (da quattro a sette ore complessive) e devono essere reperibili nelle fasce:

  • la mattina dalle 9 alle 13;
  • il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Questa quattro fasce valgono anche nei weekend e nei giorni prefestive e festivi. In futuro, come previsto dalla riforma Madia e dal nuovo Testo unico del pubblico impiego, la finestra oraria si unificherà a sette ore sia per i dipendenti pubblici che privati. Qualora il medico fiscale dell’INPS ritenga necessario approfondire lo stato di salute del paziente e richieda delle visite specialistiche, il dipendente ammalato ha l’obbligo di sottoporsi a questi esami.

Se il lavoratore o la lavoratrice è assente alla visita domiciliare, il medico fiscale fissa un appuntamento (di solito il giorno successivo non festivo alla mancata visita) e il dipendente deve recarsi di persona presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di riferimento. Non solo: c’è l’obbligo di presentare una giustificazione valida per l’assenza, altrimenti si corre il rischio di incappare in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, che può anche avere accesso agli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’INPS sulla documentazione presentata dai lavoratori tramite i medici di base.

Le sanzioni per chi non si presenta in visita sono del 100% dell’indennità percepibile per i primi 10 giorni di malattia, del 50% del restante periodo per la seconda assenza e del 100% dell’intera indennità per la terza irreperibilità. In caso di multiple infrazioni e lettera di contestazione, può scattare anche il licenziamento. Hanno diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità lavoratrici e lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio, infortuni sul lavoro INAIL e malattie connesse a situazioni di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Tra le malattie che contribuiscono all’esonero segnalate dall’INPS ci sono:

  • trapianti di organi vitali;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica;
  • sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto.

Chi ha diritto all’indennità di malattia?

Nell’insieme dei dipendenti pubblici sottoposti a visite fiscali rientrano gli statali, i lavoratori della pubblica amministrazione e degli enti locali, gli insegnanti, i dipendenti delle ASL, i vigili del fuoco, i poliziotti e i carabinieri, i finanzieri e tutti gli appartenenti alle forze armate: esercito, marina e aeronautica militare.

Oltre a dipendenti pubblici e privati e agli autonomi che percepiscono un’indennità, hanno diritto alla malattia anche gli autonomi iscritti alla Gestione Separata (per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni), i lavoratori marittimi (con una disciplina specifica) e i disoccupati o lavoratori sospesi, purché la malattia si verifichi entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. I lavoratori e le lavoratrici che contraggono una malattia durante un soggiorno all’estero, conservano il diritto alla tutela previdenziale: basta che richiedano e presentino la certificazione medica.

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