Su richiesta di chiarimenti pervenutami da alcuni colleghi nella quale mi chiedevano delucidazioni sulla definizione di navi soggette al campo di applicazione della convenzione Stcw ’78 ai fini del rinnovo del certificato di competenza, cosi come previsto dalla circolare n.35 del 17/03/2016, volevo ribadire che l’art.III “Applicazione” della suddetta convenzione riporta testualmente:
La convenzione si applicherà ai marittimi che prestino servizio su navi naviganti in mare (seagoing ships) autorizzate a battere la bandiera di un contraente (Party) ad eccezione di quelli imbarcati:
a) Navi da guerra, ausiliare alla marina militare ed altre navi gestite da uno Stato ed impiegate solo per servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente (Party) dovrà garantire, mediante l’adozione di adeguate misure che non danneggiano le operazioni e le capacità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che le persone imbarcate su tali navi soddisfino i requisiti della Convenzione, per quanto sia ragionevole e fattibile;
b) Pescherecci (Fishing vessels);
c) Panfili da diporto (Pleasure yachts) non adibiti al commercio;
d) Barche di legno di costruzione primitiva.
Quindi in definitiva, le navi soggette al campo di applicazione della convenzione Stcw 78, sono tutte le navi ad esclusione di quelle indicate nei punti a,b,c,d.
Rimango a disposizione per ulteriori dubbi e/o chiarimenti a riguardo.
Ad maiora.
CLC Mario Collaro