Perchè il lavoratore marittimo di turno generale deve essere assistito dal SASN entro i 28 giorni dalla sbarco

Premesso che il D.P.R del 31 Luglio 1980 n.620 disciplina l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

All’art. 2 comma b è specificato che i beneficiari dell’assistenza sono : i marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d’imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell’armatore. Come anche nel DM del 22 Febbraio 1984 si parla dell’assistenza a tutto il personale navigante .

Ne consegue che da un punto di vista normativo, l’assistenza sanitaria è garantita a tutti i marittimi italiani  e/o  a tutto il personale navigante, senza fare riferimento e/o distinzione al loro turno di appartenenza (generale, particolare o CRL).

Quindi in definitiva possiamo sostenere che  i vari protocolli d’intesa effettuati dall’Inps con i medici di famiglia per l’assistenza sanitaria ai marittimi di turno generale, risultano essere frutto di una forzatura alle normative vigenti che penalizzano di fatto i suddetti lavoratori.

Ma il fatto piu’ grave e nell’attuazione pratica dei protocolli d’intesa, in quanto si vengono a creare diverse problematiche come di seguito elencate:

  1. Un marittimo di turno generale in assistenza con il medico di famiglia ha necessità di andare in commissione per gravi patologie, il medico di famiglia non dispone di competenze specifiche
  2. Un marittimo di turno generale che sbarca ammalato (malattia fondamentale) viene assistito dai medici SASN. Se ha bisogno di aprire un’altra pratica entro i 28 giorni dallo sbarco per malattia, a chi si deve rivolgere, al medico di famiglia visto che le pratiche di malattia complementare sono di sua competenza o al medico SASN?
  3. Visto e considerato che il periodo di malattia certificato dai medici di famiglia ai marittimi del turno generale prima di essere indennizzato deve essere sottoposto al giudizio medico legale da parte dei medici INPS , non sarebbe opportuno rivolgersi direttamente ai medici SASN che possono emettere giudizi medico legali?
  4. Alcuni medici di famiglia non trasmettono  all’INPS in via telematica il certificato di malattia generando di fatto il mancato pagamento dell’indennità prevista, in quanto l’Inps con l’ultima circolare del 24 Gennaio u.s ha disposto di non accettare piu’ i certificati cartacei. Ne deriva che l’eventuale certificato cartaceo trasmesso all’Istituto con qualsiasi mezzo (PEC, raccomandata, consegna a mano, etc.), a far data dal 25 gennaio 2023, non darà diritto all’erogazione dell’indennità di malattia, risultando a tal fine necessaria la certificazione medica telematica.

Nell’ultima riunione del comitato di rappresentanza degli assistiti è stata affrontata la questione, ma a quanto sembra ,il problema rimane ancora.

A tal proposito volevo ricordare ancora una volta che  cosi come previsto all’art.11 del DPR citato in premessa, il comitato di rappresentanza degli assistiti esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all’assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento e non per il peggioramento della prevenzione e dell’assistenza stessa.

Quindi in definitiva come possiamo vedere dai fatti su esposti e che ci sono tutti i presupposti sia da un punto di vista normativo  e  sia da un punto di vista attuativo, affinché i marittimi del turno generale,  devono essere assistiti dal SASN entro i 28 giorni dallo sbarco e dai medici di famiglia dopo i 28 giorni dallo sbarco.

C.L.C  C.M

  

  
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