INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DELL’ON. ARTURO SCOTTO SU I TITOLI PROFESSIONALI CAPITANO LUNGO CORSO E CAPITANO DI MACCHINA

SCOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

i titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina erano titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione, essi insieme ad altri, costituivano parte di quanto contenuto nell’articolo 123 del detto codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327);

i requisiti per il conferimento dei titoli in parola e gli apici professionali verso i quali i possessori degli stessi potevano indirizzarsi, erano chiaramente indicati negli articoli 248 e 266 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952);

dal 1984 ed a tutt’oggi, in ottemperanza ai contenuti della Convenzione internazionale IMO sugli «Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della guardia dei Marittimi 1978», per l’assunzione del comando di nave senza limiti di stazza e per l’assunzione della direzione di macchina senza limiti di potenza, viene rilasciato d’ufficio, dall’Autorità marittima italiana, un certificato di competenza usualmente chiamato «CoC»;

il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303) convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1998, n. 49) ha disposto con l’articolo 7, comma 1-bis la modifica dell’articolo 123, commi 1 e 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha abrogato la quasi totalità dei capi quarto e quinto del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;

il combinato disposto dei due interventi normativi ha cancellato – dunque – il titolo di capitano di lungo corso e quello di capitano di macchina;

attualmente, la qualifica di comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3.000 GT e la qualifica di direttore di macchina su nave con macchinario per la propulsione principale di 3.000 kW di potenza o maggiore, può essere assunta da marittimi in possesso dei certificati di competenza (CoC) previsti dalla IMO STCW/78 nella sua versione aggiornata. Per quanto sopra, i Capitani di lungo corso ed i Capitani di macchina e quanti erano contemplati ed inclusi nei cancellati contenuti dell’articolo 123 del codice della navigazione, hanno subito l’ingiustificabile, inammissibile, inaspettata e imprevedibile perdita di un titolo professionale che, oltre ad avere un alto valore professionale, aveva un suo valore storico da elevare al massimo livello la dignità di chi ne era in possesso. Quei professionisti del mare, oggi, a norma di quanto accaduto e sopra descritto, sono stati immeritatamente ridotti alla più generica qualifica di marittimi. Negli altri paesi marinari, ciò non è avvenuto, esiste sicuramente il Certificato di competenza rilasciato in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione STCW/78 nella sua versione aggiornata, ma anche il titolo professionale che riconosce il giusto livello dignità e il giusto livello di una particolare e distinta professionalità a quei lavoratori di alto profilo professionale nautico e tecnico che rientrano nella categoria degli appartenenti agli Stati Maggiori delle navi mercantili. Per quanto sofferto e subito dagli ufficiali italiani, si richiederebbe il ripristino dei contenuti dell’articolo 123 del codice della navigazione, nella versione antecedente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1998, n. 49), riconoscendo, alla presenza dei certificati di competenza (CoC) previsti dalla STCW/78 nella sua versione aggiornata, i titoli professionali che senza nessun comprensibile motivo furono inaspettatamente cancellati;

pare necessario e auspicabile un allineamento dell’Italia a quanto avviene in tanti altri Paesi di antica e consolidata tradizione marinara –:

quale sia la posizione del Governo in merito alla vicenda in esame e se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative per una modifica della disciplina al fine di ripristinare il titolo professionale di capitano di lungo corso e il titolo di capitano di macchina, per ridare la giusta dignità e maggiori opportunità di inserimento a chi opera in un comparto tanto importante per il nostro Paese.
(4-00465)

  

     
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