Esercizio del diritto di voto di naviganti (marittimi o aviatori)

L’ art. 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, prevede la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell’ attestazione del comando del porto o del direttore dell’aeroporto e del certificato rilasciato dal Sindaco del Comune in cui intendono votare.

Per il rilascio del “certificato di avvenuto espletamento delle formalità previste dall’art. 50, lett.b), T.U. del 30 Marzo 1957, n. 361, per l’esercizio del voto nel luogo di imbarco dei naviganti”, l’elettore navigante dovrà presentare apposita richiesta.

Si informa che la mancanza anche solo parziale della documentazione necessaria da allegare alla richiesta di volontà di esprimere il voto, non consentirà l’espletamento della procedura per l’ammissione al voto del navigante; inoltre limitatamente alle sole giornate delle votazioni, il rilascio del certificato dell’avvenuto espletamento delle formalità previste dall’art. 50 , lett. b), T.U. del marzo 1957, n°361 sarà subordinato alla conferma di iscrizione nelle liste elettorali da parte del Comune di residenza del navigante.

– D.P.R. n. 361, art. 50 del 30/03/1957;  I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: a) certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto attestante che il marittimo o l’aviatore si trova nell’impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell’aeroporto viene considerato autorità certificante ; b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l’avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall’elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell’articolo precedente. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione

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