L’Agcm, poi, rimarca come il Consiglio di Stato abbia ritenuto non sufficientemente provato il “boicottaggio indiretto” ma abbia confermato la tesi del “boicottaggio diretto” (“composto di mancati imbarchi, di rifiuti di prenotazioni e dell’improvvisa risoluzione dei contratti”), e come quest’ultimo “costituisca un illecito grave”. Altro elemento determinante di valutazione è legato alla durata della condotta illecita da parte di Moby e Cin, che i tribunali amministrativi hanno ritenuto comprovata per 15 mesi, contro i 29 del provvedimento dell’Antitrust…..clicca qui
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