Rinnovo dei COC (Certificati di Competenza) secondo l’ultima circolare 45 del 11/12/2023

Su richiesta di chiarimenti pervenutemi da diversi colleghi sulla corretta applicazione/interpretazione della circolare 45 dell’11/12/2023, dove erano sorti dei dubbi sui periodi di navigazione richiesti ai fini del rinnovo dei COC, in quanto a differenza della circolare 35,  non venivano menzionati gli 80 GT per gli Ufficiali di Coperta e i 750 KW per gli Ufficiali di Macchina, volevo ribadire che di seguito riporto testualmente quanto ricevuto dal Ministero in risposta ai miei quesiti:

Procedura di rinnovo dei Certificati di competenza

Come evidenziato nel punto 5.1 della Circolare Unica n. 45 il rinnovo del certificato viene effettuato se sussistono le seguenti condizioni:

Ufficiale di coperta o ufficiale di macchina

a) dodici mesi a livello operativo su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW‘78 come emendata oppure

b) tre mesi in sovrannumero nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido;

c) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

Primo ufficiale di coperta o di macchina

a) dodici mesi a livello direttivo su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata oppure

b) tre mesi in sovrannumero nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido;

c) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

Comandante o Direttore di macchina

a) dodici mesi a livello direttivo su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata (vale anche la navigazione effettuata come primo ufficiale) oppure

b) tre mesi in sovrannumero nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido;

c) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

Si ribadisce che, ai fini del rinnovo del certificato di competenza, il marittimo, oltre a soddisfare il requisito della navigazione, deve essere in possesso del certificato di idoneità alla navigazione e degli attestati di addestramento previsti dalla certificazione posseduta. Resta fermo, inoltre, che gli specifici periodi di navigazione elencati devono essere svolti nel quinquennio di validità del certificato.

Infine, si precisa che il rinnovo dei certificati per la navigazione costiera rientra nelle disposizioni relative al rinnovo dei certificati con funzioni direttive: il Comandante su navi inferiori a 500 GT impegnate in viaggi costieri rinnova il proprio certificato, se risulta imbarcato nella funzione direttiva a bordo di navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW’78 come emendata

Quindi in definitiva per l rinnovo dei suddetti COC è stata semplificata la procedura in quanto, non viene piu’ richiesto che la navigazione sia effettuata su navi da 80 GT o su apparati motori superiori a 750 Kw, ma la navigazione va maturata su navi soggette alle disposizione della Convenzione STCW 78 come emendata con qualsiasi tonnellaggio o con qualsiasi potenza dell’apparato motore, svolgendo la funzione del certificato posseduto.

2. Rinnovi delle certificazioni, in assenza del servizio di navigazione

La Convenzione STCW’78 come emendata non prevede che il marittimo possa ottenere un certificato senza il superamento di un esame o che possa mantenere il certificato, se non dimostra di essere in possesso della navigazione utile al mantenimento delle competenze possedute.

Pertanto, come specificato al punto 5.1 della Circolare in oggetto, “(a)i fini dei rinnovi delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta, può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l’esame previsto per la certificazione di cui chiede il rilascio.

Tale facoltà è concessa solo ed esclusivamente qualora il marittimo presenti formale istanza nella quale dichiara quanto segue: «Io sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita, numero di matricola, compartimento di iscrizione, luogo di residenza comprensivo dell’indirizzo), è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere nuovamente l’esame, ai sensi della normativa vigente, per l’ottenimento del certificato di competenza scaduto e non rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute. Con la presente chiede che gli sia concesso il rilascio del certificato di (…) in quanto in data (…) ha superato con esito favorevole l’esame di cui alla Sezione del Codice STCW»”. Con tale dichiarazione il marittimo, per riottenere il certificato a livello direttivo o operativo, dovrà effettuare l’esame come previsto dall’articolo 6 del DM 1° marzo 2016 che disciplina il rinnovo in assenza della navigazione richiesta.

Rimango a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimenti-

Ad maiora.

CLC Mario Collaro

cell.3336519794

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