Ugl mare&porti. Comunicato ai lavoratori marittimi.

La scrivente O.S., dopo l’incontro avvenuto in data 30 gennaio scorso, chiedemmo  ai dirigenti dell’INPS che :

  1.   Venisse  riconosciuto ai lavoratori che erano in malattia complementare/fondamentale entro il 31 dicembre 2023 quanto prevedeva la legge precedente la modifica avvenuta con l’art. 1 comma 156 Legge 213 del 2023;
  2.   Venisse emanata al più presto una circolare che spiegasse alle Sedi interessate alla problematica quale criterio di riconoscimento adottare ai fini dei riconoscimenti delle indennità di malattia complementare/fondamentale  per i lavoratori che si trovassero in questo stato dopo il 1 gennaio 2024 ossia con l’applicazione della nuova norma;
  3.   Venisse applicato il regolamento sottoscritto dall’INPS in merito ai tempio per i riconoscimenti ai lavoratori delle indennità di malattia, visto che vi sono lavoratori (ancora oggi) che  non hanno ancora percepito quanto dovuto da più di un anno.

Nel contempo chiedemmo che venisse instaurato un tavolo tecnico per evitare che venissero lesi i diritti dei lavoratori secondo interpretazioni che non rispettassero  l’atipicità del lavoro marittimo rispetto alle altre tipologie di lavoro.

In data 16 Febbraio  abbiamo effettuato una nuova richiesta d’incontro all’INPS esternando la nostra preoccupazione per il ritardo di una circolare che specificasse i riconoscimenti delle indennità di malattia ai lavoratori.

In  data odierna, abbiamo ricevuto un Messaggio dell’INPS che alleghiamo al presente comunicato, con il quale vengono chiariti:

  •   Che la nuova norma identifica i riconoscimenti avvenuti dopo il 1 gennaio 2024 sulla base della “Media Globale Giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente, dove per media Globale giornaliera si intende il periodo di paga del mese precedente l’evento di malattia;
  •   Tale media si compone anche dei ratei di tredicesima e tutti i trattamenti accessori che vengono erogati ai lavoratori, compreso straordinario, ferie,  riposi non fruiti (compensativi) e tutti i riconoscimenti derivanti dalle Contrattazioni assoggettabili alle trattenute erariali;
  •   L’importo totale si divide per trenta facendo emergere la media globale giornaliera utile per il riconoscimento delle indennità:

Per quanto attiene  le malattie insorte entro il 31 dicembre 2023  vengono applicate le norme previste dall’art.10 del RDL 1918/1937 per cui dovrebbero essere riconosciuto quanto avveniva prima della nuova norma, secondo le modalità che si adottavano prima del 01 Gennaio 2024.

Nonostante un messaggio che parrebbe rassicurante, non nascondiamo la nostra preoccupazione , considerato la volontà dell’ INPS di uniformare il lavoro marittimo con le altre tipologie di lavoro senza voler riconoscere la particolarità del nostro lavoro.

Un’altra nota preoccupante sono le “INTERPRETAZIONI” che spesso sono di comodo e tutte a favore dell’INPS e non dei lavoratori. Ecco il motivo per cui abbiamo chiesto un tavolo tecnico per evitare che vi siano tagli maggiori non solo alla norma ma anche a quanto percepiscono lavoratori di altri settori.

Roma, 20/02/2024

                                                                                                          La Segreteria

  

  
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