Sicurezza marittima: accordo tra Consiglio e Parlamento per una maggiore efficienza delle inchieste sugli incidenti nel trasporto marittimo

Per garantire viaggi via mare più sicuri in Europa, la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione della direttiva del 2009 in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. La nuova direttiva rientra nel cosiddetto pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima.

Abbiamo lavorato intensamente per giungere a un accordo con il Parlamento su questa proposta in tempi record. L’accordo odierno è una tappa fondamentale per rendere più sicuro e più pulito il trasporto marittimo in Europa salvaguardandone nel contempo la competitività.

Paul Van Tigchelt, vice primo ministro e ministro belga della Giustizia e del Mare del Nord

Obiettivi principali della direttiva riveduta

La direttiva riveduta mira a semplificare e a chiarire il regime esistente che disciplina le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. L’estensione dell’ambito di applicazione ai pescherecci più piccoli, insieme ad altre modifiche riguardanti tali navi nelle direttive strettamente connesse in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e di obblighi dello Stato di bandiera, migliorerà la sicurezza dei pescherecci nelle acque europee.

La nuova direttiva è volta più specificamente a:

  • migliorare la protezione dei pescherecci, dei loro equipaggi e dell’ambiente, in quanto i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri rientrano ora nell’ambito di applicazione della direttiva, il che significa che gli incidenti che comportano la perdita di vite umane e navi saranno oggetto di indagini sistematiche e armonizzate
  • chiarire le definizioni e le disposizioni giuridiche affinché gli organi inquirenti sugli incidenti degli Stati membri indaghino in modo tempestivo e armonizzato su tutti gli incidenti che devono essere oggetto di indagini
  • incrementare la capacità degli organi inquirenti sugli incidenti di condurre inchieste sugli incidenti e di riferire in merito alle stesse in modo tempestivo, esperto e indipendente
  • aggiornare una serie di definizioni e riferimenti alla legislazione dell’UE e ai regolamenti IMO pertinenti al fine di garantire chiarezza e coerenza

Elementi chiave della nuova legislazione

L’impostazione generale della proposta della Commissione è stata mantenuta dai colegislatori. Nel testo sono state tuttavia introdotte diverse modifiche della proposta, volte principalmente a consentire agli organi inquirenti sugli incidenti di condurre inchieste sugli incidenti in modo armonizzato in tutta l’UE, rendendo le norme esistenti più chiare e più coerenti con le normative internazionali. Altre modifiche mirano a rafforzare le disposizioni relative all’indipendenza degli organi inquirenti sugli incidenti e alla riservatezza dei loro risultati, nonché a ridurre gli oneri amministrativi superflui.

Più concretamente, l’accordo provvisorio riguarda, tra l’altro, i seguenti aspetti:

  • l’allineamento al codice IMO per le inchieste sui sinistri per quanto riguarda l’obbligo di informare le autorità di sicurezza marittima se l’organo inquirente sugli incidenti sospetta che sia stato commesso un reato
  • l’adeguamento delle disposizioni relative al controllo della conformità in linea con diversi altri atti legislativi dell’UE in materia marittima, come la direttiva sulle attrezzature marittime
  • un approccio volontario per quanto riguarda il sistema di gestione della qualità per le autorità di inchiesta nazionali, accompagnato da orientamenti per la relativa attuazione
  • l’introduzione di un termine di due mesi per la valutazione preliminare in caso di incidenti che coinvolgono pescherecci più piccoli

Nel complesso, la direttiva riveduta raggiunge un attento equilibrio tra, da un lato, la necessità di garantire un elevato livello di trasporto marittimo e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare la competitività del settore europeo del trasporto marittimo, mantenendo nel contempo costi ragionevoli per gli operatori e le amministrazioni degli Stati membri.

Prossime tappe

L’accordo provvisorio odierno dovrà ora essere approvato da entrambi i colegislatori prima dell’adozione finale dell’atto legislativo. Una volta entrata in vigore la direttiva riveduta, gli Stati membri avranno 30 mesi di tempo per recepirne le disposizioni nella legislazione nazionale.

Informazioni generali

La direttiva riveduta rientra nel pacchetto sulla sicurezza marittima presentato dalla Commissione il 1º giugno 2023. Le cinque proposte legislative, comprese quelle sull’inquinamento provocato dalle navi, sul rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, sul controllo da parte dello Stato di approdo e sull’EMSA, mirano a modernizzare le norme UE in materia di sicurezza marittima e a ridurre l’inquinamento idrico causato dalle navi.

Dato che il 75% del commercio estero dell’UE avviene via mare, il trasporto marittimo non è solo l’arteria di un’economia globalizzata, ma anche una risorsa essenziale per le isole e le regioni marittime periferiche e remote dell’UE. Sebbene la sicurezza marittima nelle acque dell’UE sia attualmente molto elevata, con pochi decessi e nessuna recente fuoriuscita di petrolio, ogni anno vengono ancora segnalati oltre 2 000 sinistri e incidenti in mare.

Caroline Nagtegaal (Renew Europe/NL) è la relatrice del Parlamento europeo per questo fascicolo, mentre la commissaria responsabile per i trasporti, Adina Vălean, è stata rappresentata durante i colloqui interistituzionali dalla direttrice ad interim della DG MOVE Fotini Ioannidou.

  

  
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