In Gazzetta il decreto che autorizza le modifiche al Fondo Solimare per le imprese del settore marittimo in tema di ammortizzatori sociali, finanziamento, amministratori
Fondo Solimare marittimi ampliato a tutte le imprese
In Gazzetta il decreto che autorizza le modifiche al Fondo Solimare per le imprese del settore marittimo in tema di ammortizzatori sociali, finanziamento, amministratori
Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l’adeguamento alla normativa vigente, come previsto dall’accordo tra le parti sociali di ottobre 2022.
In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo , costituito nel 2015 presso INPS, di sostanziali modifiche riguardanti :
- la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo
- l’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla riforma della Cassa integrazione contenuta nella legge n. 234 del 2021
- la disciplina del Comitato amministratore, che amplia il numero di componenti sia di parte sindacale sia di parte datoriale a fine di garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali.
Vediamo le principali novità previste, in attesa delle istruzioni INPS anche sui termini di entrata in vigore delle modifiche.
1) Fondo Solimare scopo e prestazioni
2) Fondo Solimare le prestazioni di integrazone salariale
3) Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione
4) Fondo Solimare: nuovo comitato amministratore
1) Fondo Solimare scopo e prestazioni
La principale novità è l’estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento.
Il decreto prevede precisamente che
“il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
2) Fondo Solimare le prestazioni di integrazone salariale
Per gli assegno di integrazione salariale si prevedono le seguenti modifiche
- importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e versamento della contribuzione correlata
- durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale differenziate in base alla causale invocata:
- per causali ordinarie, pari alle durate previste dall’ articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
- causali straordinarie, e contratto di solidarietà, durata massima di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.
3) Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione
Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite e’ modificato come segue:
- nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023;
- dieci volte nell’anno 2024;
- otto volte nell’anno 2025;
- sette volte nell’anno 2026;
- sei volte nell’anno 2027 e
- cinque volte nell’anno 2028.».
4) Fondo Solimare: nuovo comitato amministratore
Modificata anche la composizione del comitato amministratore che sarà composto da quattordici esperti di cui
- sette designati unitariamente dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e
- sette designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.


