Sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022. Calcolo della retribuzione pensionabile e criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 24della legge 26 luglio 1984, n. 413

Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi.
INDICE

  1. Premessa
  2. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
  3. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
  4. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
  5. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
  6. Premessa
    Nella Gazzetta Ufficiale – 1° Serie Speciale n. 45 del 9 novembre 2022, è stata pubblicata la sentenza n. 224 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
    Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza in esame.
  7. Contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
    Con la sentenza n. 224 del 2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Tale norma, che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini
    dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione ensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
    Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha argomentato – sulla scorta delle precedenti pronunce in materia di neutralizzazione – che “la contribuzione aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
    Analogamente a quanto ritenuto nella sentenza n. 427 del 1997 – con la quale la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 9 maggio 1982, n. 297, e dell’articolo 25, commi 1 e 4, della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentivano la neutralizzazione del prolungamento previsto dal medesimo articolo 25 – la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 224/2022 in esame, che “entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio e, quindi, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe
    virtualmente diritto”.
    La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
  8. Ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022
    La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
    Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.
    La neutralizzazione in esame si applica ai seguenti trattamenti:
  • pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Tra i trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere ricompresa la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevista in favore di particolari categorie di lavoratori marittimi, tenuto conto che il medesimo articolo, al comma 3, equipara la predetta pensione, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla assicurazione generale obbligatoria;
  • pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile, analogamente a quanto chiarito dalla circolare n. 229 del 2 novembre 1998, richiamata nella circolare n. 127 del 5 luglio 2000, in relazione alla sentenza della Consulta n. 427 del 1997, in materia di prolungamento di cui all’articolo 25 della legge n. 413 del 1984;
  • pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l’applicazione della sentenza stessa.
  1. Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
    Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
    Non è, pertanto, consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
    Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato.
    Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza.
    Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto stesso.
    Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico.
  2. Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
    Ai fini dell’applicazione della neutralizzazione in oggetto ai trattamenti pensionistici già in
    essere, occorre presentare esplicita richiesta.
    I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di
    prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto
    passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.
    Ai fini del calcolo di tutte le quote retributive della pensione devono essere esclusi dal computo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile tutti i periodi di prolungamento, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva minima, che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione stessa, nel caso in cui tale esclusione determini un importo di pensione più favorevole. Pertanto, ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.
    La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
    Alla luce delle predette indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e
    giudiziario, le Strutture territoriali dell’Istituto in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.
  3. Il Direttore Generale
    Vincenzo Caridi
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