Sanità marittima: aspetti medico-legali

Franco Marozzi

In questo articolo a cura del Dott. Angelo Lauro, Referente Sanitario della Prevenzione SSR INAIL della Campania e della Dott.ssa Antonietta Porzio specializzanda in medicina legale, Università della Campania, si approfondiscono alcuni aspetti poco conosciuti riguardo la Sanità Marittima e l’attività medico-legale dedicata al personale marittimo.

IL PERSONALE MARITTIMO

L’art. 114 del Codice della Navigazione R.D. n. 327/42 e successive modificazioni e integrazioni distingue il personale marittimo in:

  • gente di mare;
  • personale addetto ai servizi dei porti (pilota di porto, ormeggiatori e rimorchiatori);
  • personale tecnico delle costruzioni navali.

La Gente di Mare (art. 115 del Codice della Navigazione) è suddivisa in tre categorie che includono il personale addetto ai servizi di Coperta e ai servizi Tecnici (1° categoria), quelli addetti ai servizi Complementari di Bordo (2° categoria), e quelli deputati al Traffico locale e alla Pesca Costiera (3° categoria). Il personale marittimo appartenente alle tre categorie, al momento della domanda di iscrizione, viene sottoposto ad una visita dal “Medico di Porto”, dirigente sanitario afferente all’ Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Questo Ufficio, unitamente al Servizio territoriali di Assistenza Sanitaria al personale Navigante e aeronavigante (SASN) – unificati con D.M. dell’8 aprile 2015 – rappresentano la nuova “entità medico-legale ed assistenziale” dell’amministrazione periferica del Ministero della Salute. Sul territorio nazionale sono 8 gli Uffici USMAF-SASN; 39 le unità territoriali USMAF e 26 gli ambulatori del SASN.

GLI USMAF

Gli USMAF, pertanto, svolgono un ruolo fondamentale nel rilascio delle certificazioni di idoneità psico-fisica allo svolgimento di professioni nel settore marittimo e portuale e sono gli unici Uffici, nella persona del “Medico di porto” a poter rilasciare il certificato di idoneità per l’iscrizione nelle matricole della Gente di mare (ex art 238 e 239 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima – ex DPR 328/1952 ed ai sensi del RD 1773/33, in conformità alla regola A-I/9 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi – STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

La gente di mare – ai sensi dell’art.11 R.D.L. 1773/33 – è soggetta a molteplici tipologie di idoneità:

  • idoneità fisica per iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1° e 2° categoria (USMAF) – ivi l’inclusa l’iscrizione agli istituti tecnici nautici;
  • idoneità preventiva all’imbarco (SASN);
  • idoneità periodica alla navigazione (altrimenti definita idoneità “biennale” – SASN);
  • idoneità provvisoria al lavoro marittimo (SASN);
  • verifica dell’idoneità all’imbarco dopo lunga assenza per motivi di salute (SASN);
  • idoneità alla mansione specifica (medico competente ex Dlgs 271/99).

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I RICORSI CONTRO I PARERI NEGATIVI

Nell’eventualità che l’aspirante marittimo proponga ricorso contro il parere negativo espresso dal Medico di Porto interviene la Commissione medico-legale di I grado istituita presso la competente Capitaneria di porto è composta da 3 medici in rappresentanza dei seguenti istituti: INPS, INAIL ed USMAF – Medico di Porto con il ruolo di Presidente (ex art 4 del RD n.1733/33, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 STCW).

Avverso il giudizio di diniego è ammesso ricorso al TAR. Il giudizio di non idoneità alla iscrizione fra le matricole della gente di mare, se legato alla mancata osservanza – da parte del dirigente scolastico degli Istituti tecnici nautici (ITN) – di quanto disciplinato dal RD 1773/33 ex art 11, configura quanto meno un “insulto etico” al conseguito percorso professionalizzante. A tal riguardo il dott. Angelo Lauro ha sottolineato l’importanza di procedere a specifici percorsi di informazione da condividere e strutturare anche con gli Uffici Scolastici Regionali affinché si possano realizzare dedicati percorsi di prevenzione con finalità anche di ordine “medico-legale e socio-sanitaria”.

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L’IDONEITÀ AI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE

Diversamente, per il personale già iscritto fra la gente di mare, la Commissione esaminata la documentazione sanitaria presentata e/o prescritta, procede ad esame clinico-obiettivo e perviene al giudizio medico-legale: di idoneità ai servizi della navigazioneinidoneità o idoneità temporanea. La finalità di tale visita è rivolta a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici necessari a rimanere fra gli iscritti della gente di mare (ufficio ubicato presso la competente Capitaneria di porto). Gli anzidetti requisiti sono declinati negli elenchi delle perfezioni e/o malattie allegati al Regio Decreto n. 1773/33; tali elenchi non hanno subito, ad oggi, sostanziali modifiche fatta eccezione delle patologie legate all’apparato visivo. Col provvedimento legislativo 71/2015 il legislatore ha rimandato le specifiche valutazioni, in termini di deficit del visus, alla regola A-1/9 della STCW.  

In ipotesi la Commissione di prima grado esprime parare di inidoneità permanente ai servizi della navigazione è ammesso ricorso – (ex art. 5 del R.D.L. 1773/33) entro sessanta giorni – alla Commissione Centrale di II grado istituita presso la Direzione Generale della Marina Mercantile e composta da massimo sette competenti, che, esperito l’iter documentale esprime parere medico legale esclusivamente sugli Atti.

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LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE MARITTIMA

Altro tema importante è quello della “Sicurezza e della tutela della salute Marittima” (con riferimento ai D.L. 27 luglio 1999, n. ed al D.L.12 maggio 2012, n. 57, nonché alla CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO n. 186(ILO – MLC, 2006 – legge 113/2014), sottolineando come la tutela della salute dei lavoratori marittimi segue precisi indirizzi e percorsi normativi (nazionali, europei ed internazionali).
Cenno anche al rischio pirateria, espressamente previsto dal Codice della Navigazione, che rappresenta una piaga soprattutto in alcune aree quali il Golfo di Guinea e lo stretto di Singapore e viene monitorato ed aggiornato da apposite istituzioni di sicurezza internazionale come l’European Maritime Safety Agency (EMSA). A tal proposito, si è fatto riferimento alla prima edizione della Relazione Europea sulla Sicurezza Marittima pubblicata nel 2022 dall’EMSA dove si afferma: “è apparso tecnicamente significativo come e quanto il fattore umano ed i fattori di fatica rivestano una quota prevalente nella determinazione dei sinistri. Tali valutazioni potrebbero essere il giusto e più appropriato approccio tecnico su cui fondare mirate e forse più attinenti politiche di prevenzione”.

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