In riferimento alle circolari del Ministero della Salute e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per oggetto: Validità certificato di Visita Biennale rilasciata da Stati membri ai sensi della regola AI/9 del codice STCW, dove si coglie l’occasione per precisare che la richiesta di sottoporre a visita biennale il personale navigante in Italia deve essere fatta :
- Per la prima immatricolazione: dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo
- In caso di scadenza/rinnovo :anche dalla Capitaneria di Porto del porto in cui sosta la nave.
Anche se non specificato, si presuppone che quando la visita biennale scade durante il periodo di permanenza a casa, il marittimo si debba rivolgere alla Capitaneria di Porto di iscrizione.
Ora il mio quesito è il seguente: se ad esempio un marittimo è residente a Ponza ed è immatricolato a Napoli, si rivolgerà al compartimento di Napoli che gli rilascerà l’invito per effettuare la visita biennale al Sasn di Napoli.
Non sarebbe opportuno che l’invito di effettuare la visita verrebbe fatta per Formia o Gaeta in modo tale che il marittimo non si debba recare a Napoli diverse volte con dispendio di tempo e soldi ?
Poi per quanto riguarda la scadenza della visita biennale durante il viaggio nelle suddette circolari viene specificato che, il certificato resta valido fino al primo porto scalo dove un medico autorizzato (del Sasn o fiduciario) è disponibile, purchè tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.
Se mi trovo all’estero e mi scade la visita biennale durante l’imbarco e nel successivo porto di scalo non è presente il medico e/o fiduciario del Sasn, il marittimo puo’ rimanere a bordo anche se la scadenza è inferiore a 3 mesi ?
Visto e considerato che nel DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71 all’art.12 comma 6 viene riportato testualmente:
In casi urgenti l’autorita’ marittima di cui all’articolo 3, comma 3, puo’ permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni:
a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi;
b) il marittimo interessato e’ in possesso di un certificato medico scaduto da non piu’ di 60 giorni.
Ora il mio quesito è il seguente: dopo che il marittimo è stato autorizzato dall’autorità marittima ad imbarcare senza un certificato medico valido alle suddette condizioni, se la nave viene sottoposta ad un ispezione PSC quali sono gli scenari che si possono venire a creare? Gradiremo che qualcuno di dovere, possa rispondere ai quesiti come sopra descritti, al fine di fare chiarezza su questioni di notevole importanza al fine di evitare errate interpretazioni delle normative