In caso di malattia insorta in coincidenza con uno stato di disoccupazione o di sospensione, l’indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari ai due terzi del normale.
Nei primi 20 giorni di malattia, i dipendenti del settore privato perdono il 50% della retribuzione media giornaliera, successivamente ovvero in caso di ricaduta il 33,3%.
La malattia rientra tra i diritti riconosciuti in ogni lavoratore dipendente. In buona sostanza, nel caso in cui si ammali deve avere al certezza di conservare il proprio posto di lavoro una volta che è tornato in salute.
Ma cosa prevedono le normative in vigore ovvero le leggi generali e i differenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) sulla retribuzione? Quanto diminuisce lo stipendio in caso di malattia? Rispondiamo a tali quesiti ovvero:
- Stipendio in caso di malattia, quanto diminuisce
- Situazioni particolari lavoratori in malattia e stipendio
Come abbiamo premesso, il lavoratore in malattia conserva il posto (il cosiddetto periodo di comporto) e anche lo stipendio, ma non in misura completa. Percepisce la cosiddetta indennità di malattia, differente tra lavoratori pubblici e privati.
Spetta a operai del settore industria, operai ed impiegati del settore terziario, lavoratori dell’agricoltura, lavoratori sospesi dal lavoro, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, lavoratori iscritti alla gestione separata, apprendisti, disoccupati.
Ebbene, nei primi 20 giorni di malattia, i dipendenti del settore privato perdono il 50% della retribuzione media giornaliera, successivamente ovvero in caso di ricaduta il 33,3%. Vale la pena ricordare che l’indennità di malattia viene riconosciuta fino a 180 giorni in ciascun anno solare per i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria, i lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura, gli apprendisti, i lavoratori sospesi.
Tempi più lunghi per i dipendenti pubblici, ai quali la malattia viene pagata non per 18 mesi. Non solo, ma nei primi 9 mesi di assenza non subisce alcuna riduzione dello stipendio. Nei tre mesi successivi perde il 10%, dal 13esimo al 18esimo mese il 50% e dal 18esimo mese in poi non gli viene riconosciuta alcuna retribuzione.
Andando alla ricerca delle situazioni particolari che riguardano i dipendenti in malattia e il trattamento retributivo, la normativa in vigore copre numerose situazioni. I lavoratori parasubordinati hanno diritto all’indennità in caso di ricovero ospedaliero, per 180 giorni massimo nell’anno solare, e all’indennità giornaliera di malattia, totalmente a carico dell’Inps.
Nel caso dei lavoratori con part time verticale, l’indennità di malattia è garantita solo per i giorni in cui è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa e non per quelli di pausa contrattuale. Nel caso dei lavoratori agricoli a tempo determinato, l’indennità di malattia è concessa purché risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente per almeno 51 giornate o previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza in caso di primo anno di iscrizione.
Infine, nel caso dei lavoratori con contratto a tempo determinato viene riconosciuta una indennità per periodi non superiori all’attività eseguita nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui. L’erogazione viene interrotta in concomitanza con la fine del rapporto di lavoro, ma è comunque garantita fino a 30 giorni di malattia anche se nell’ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni.
In caso di malattia insorta in coincidenza con uno stato di disoccupazione o di sospensione, l’indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari ai due terzi del normale. Se la malattia prosegue dopo la cessazione della sospensione l’indennità viene corrisposta in misura ridotta.
Dopodiché, come precisato dall’Inps, affinché possa essere liquidata l’indennità di malattia in misura intera è necessario che il lavoratore abbia effettivamente ripreso l’attività lavorativa al termine del periodo di sospensione. Altrimenti l’indennità stessa deve essere corrisposta in misura ridotta a condizione che l’evento sia insorto entro 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro.
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