COSMAR è una della più rappresentative (se non la più rappresentativa in assoluto) organizzazione di tutela professionale dei lavoratori marittimi e da essa è derivata anche specifica OS (di analoga denominazione COSMAR – Sindacato Nazionale Marittimi) e cura gli interessi dei marittimi ben al di là dei confini nazionali, fornendo assistenza e sostegno anche in casi divenuti internazionalmente noti (rimpatri di equipaggi abbandonati da armatori all’estero, arresti e fermi illegali di equipaggi italiani nei vari porti specie del III mondo, assistenza anche umanitaria e previdenziale/sanitaria a vittime di gravi infortuni o familiari di lavoratori marittimi deceduti e così via)
COSMAR si è da sempre dotata dei più aggiornati strumenti informatici, nella perfetta consapevolezza che, specie per le distanze, differenze di fusi orari, condizioni operative a bordo, la vita dei marittimi e la loro effettiva tutela e assistenza passino, in misura sempre maggiore, dall’agilità e immediatezza degli strumenti informatici, anche per superare i notevoli (e talora paralizzanti) ostacoli burocratici, giuridici e talora persino malevoli/criminosi ostacoli che i marittimi incontrano e subiscono allorché richiedano la corretta applicazione dei loro diritti, lamentino condizioni di lavoro e sicurezza intollerabili e illegittime e così via
Tutto quanto sopra è infine costantemente riconosciuto anche dalla ppaa di settore (essendo Cosmar regolarmente contattato e in costante dialogo coi vertici dei Ministeri di settore per tutte le maggiori questioni inerenti il mondo del lavoro marittimo ed essendo destinatario di comunicazioni formali, in ogni occasione, dai vertici dei Ministeri stessi, in modo analogo ad es., a Confitarma, alle OOSS confederali e così via), nonché da ormai costante giurisprudenza (essendo Cosmar ente regolarmente ammesso alla costituzione di parte civile e, prima di ciò, alla nomina di difensore di persona offesa in tutti i maggiori casi inerenti reati in danno di marittimi e/o violazioni della legislazione a loro tutela, ivi compresi casi di omicidi colposi sul lavoro, affondamenti, disastri marittimi e così via
Il perseguimento delle predette finalità, oltre che specifico obiettivo statutario dell’Associazione, è istituzionalmente riconosciuto a COSMAR in forza di numerose condotte attuate dalle specifiche PPAA di settore e dalle associazioni datoriali/imprenditoriali del settore armamento che attribuiscono formalmente la legittimatio ad causam all’Associazione in difesa dei diritti dei marittimi, siccome riconosciuta interlocutore istituzionale in materia
L’attribuzione di detta legittimazione deriva direttamente dall’applicazione del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che riconosce e garantisce i diritti inviolabili, non solo nella loro dimensione individuale, ma anche in quella collettiva, attuata per il tramite di formazioni sociali.
Ed infatti COSMAR può altresì considerarsi, fra l’altro, associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383 del 7.12.2000 e, come tale, legittimata (art. 27 L. 383/2000): “a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)”; la più recente modifica normativa di cui il d.lvo 117/2017, cd. Codice del Terzo Settore,
– infine, COSMAR è legittimata in base all’art. 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 198/09: “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e per le pubbliche amministrazioni definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 coerentemente con le linee guida definite dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150
Da tale quadro normativo si ricava che a COSMAR, è stato effettivamente “conferito un compito di un certo rilievo pubblicistico, in quanto mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme citate e non assumendo, soltanto, la veste di mero “denunciante” di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti” .
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ben si comprende anche come la giurisprudenza relativa a ogni rilevante caso inerente la tutela dei marittimi e persino a casi di gravi sinistri marittimi che abbiano coinvolto lavoratori del settore ha pacificamente e costantemente ammesso la costituzione di parte civile di COSMAR, evidenziandone anche la funzione di soggetto tutelante i diritti dei marittimi in piena e indiscussa applicazione, in primis, delle disposizioni della Convenzione 2006 Maritime Labour Convention, fonte normativa di diritto internazionale uniforme (se non già espressione di principi di diritto consuetudinario, vista l’ampiezza e immediatezza di adesione dei maggiori Stati dotati di flotte e di applicazione di essa a tutto il naviglio operante ovunque, anche a prescindere dall’iscrizione di esso a eventuali Stati non contraenti, da parte degli Stati aderenti alla Convenzione MLC, tra cui l’Italia che ha aderito con apposito atto legislativo del 20-8-2013).
Si segnala ad esempio l’Ordinanza GIP Messina in proc. pen. n. 7954/16 R.G. N.R. – 2623/17 R.G. G.I.P, inerente la tragica scomparsa di tre marittimi durante attività di lavoro a bordo della m/n Sansovino; in essa il GIP Ill.mo ha affermato, fra l’altro, che sussiste pieno diritto di Cosmar all’ammissione come parte civile in modo analogo ai parenti delle vittime, all’Inail e alle altre persone fisiche e giuridiche che abbiano subito un danno immediato e diretto a causa delle condotte degli imputati e dei fatti per i quali è destinato a svolgersi il dibattimento e comunque il PM ha indagato;
Analogamente, ad es., il PM tarantino, nell’ambito di indagine inerente omicidio colposo di cui fu vittima altro lavoratore (direttore di macchina), deceduto per infortunio mentre lavorava a bordo, in relazione al quale si sono svolte e concluse indagini (proc. n. 7208/17/21 rnrpm) a carico di vari soggetti ritenuti responsabili del fatto (e riconducibili alle figure apicali del comando e dell’armamento) ha pacificamente accolto l’atto di nomina di difensore di persona offesa depositato da COSMAR, riconoscendo quindi ad esso un ruolo attivo e di genuina p.o. nella questione.
Ancora, anche nel settore giuslavoristico, la giurisprudenza ha riconosciuto a COSMAR legittimazione a rappresentare e difendere soggetti vittime di infortuni sul lavoro e/o loro aventi causa per la tragica ipotesi di decesso, ritenendo valide fra l’altro le diffide e comunicazioni da COSMAR direttamente inviate a tutela dei diritti di tali soggetti sopravvissuti al lavoratore deceduto, persino nell’ambito di concessione di provvedimenti monitori contro armatori e altri soggetti considerati onerati di obblighi indennitari e/o risarcitori in relazione all’infortunio, ad es. da ultimo cfr. Tribunale Venezia, sez. lavoro, proc. n. 343/2019 rg
Infine, proprio per il vasto consenso e assoluta credibilità professionale e operativa, Cosmar è indicata e delegata dai lavoratori marittimi a contrarre per essi le delicatissime polizze di tutela collettiva sia delle difese legali che si rendano per essi necessarie nel malaugurato caso di coinvolgimenti in procedimenti giudiziari in relazione al loro lavoro, sia del rischio di perdita dei titoli professionali a fronte di vicende che loro possano accadere (perdita che, per il lavoratore marittimo, costituisce il più grave dei danni possibili in vita, poiché immediatamente ne causa l’espulsione dall’attività professionale e l’impossibilità di ricollocazione al lavoro nel settore); le polizze contratte da Cosmar per i propri iscritti e cui ogni iscritto può liberamente aderire o meno a titolo personale, in occasione dell’annuale rinnovo dell’iscrizione stessa, vedono infatti un unanime consenso che ha portato ad oggi a migliaia di posizioni così tutelate per effetto dell’attività positiva e meritoria di Cosmar stessa…..clicca qui