Quest’anno i marittimi italiani sono impegnati nei rinnovi dei certificati di addestramento, previo frequentazione corsi di aggiornamento.
Consultando la Tabella B-I/2 “Elenco dei certificati o evidenza documentale richiesta secondo la Convenzione STCW” nella quale sono riportati tutti i certificati che sono soggetti alle disposizioni della regola I/2 riguardante la lingua e la loro disponibilità nello stampato originale e che autorizzano il possessore a servire in alcune funzioni (functions) a bordo delle navi, notavo che, per quanto riguarda le regole VI/4 ( Certificate of Proficiency-Medical First Aid and Medical Care) e VI/5 (Certificate of Proficiency-Ship Security Officier) non è prevista la riconvalida dei certificati e malgrado ciò viene richiesta con la frequentazione dei corsi di aggiornamento da effettuare ogni 5 anni.
Al di là se sia giusto o sbagliato frequentare i corsi di aggiornamento di cui sopra, in quanto non previsti dalla STCW, che tra l’altro voglio ricordare, stabilisce i requisiti minimi che deve possedere un marittimo per poter svolgere la propria mansione e che ogni stato membro può richiedere requisiti piu’ rigorosi rispetto alla stessa convenzione e alla direttiva europea e premesso che il DM 16 Giugno 2016 istituisce i nuovi corsi di formazione e di aggiornamento “Medical Care” e “First Aid”, credo che sia opportuno uniformarsi alle normative internazionali senza appesantimenti procedurali per i marittimi italiani.
CLC Mario Collaro