Chi può stabilire l’orario di lavoro?

Carlos Arija Garcia

La legge, i Ccnl, il datore: tutti possono determinare le ore di attività del dipendente. Ma anche quest’ultimo lo può fare in certi casi.

Recuperare le energie psico-fisiche, partecipare ad un minimo di vita sociale, dedicare del tempo alla famiglia e a sé stessi, leggere un libro, visitare un museo: cose che (non necessariamente in quest’ordine) fanno o dovrebbero far parte della vita di ogni persona ma che molto, troppo spesso vengono sacrificate per lo spazio dedicato al lavoro. Non bastano le quattro settimane di ferie annue per soddisfare quelle e altre esigenze: per questo la legge impone dei limiti precisi alla durata quotidiana della prestazione lavorativa. Ma chi può stabilire l’orario di lavoro? È un compito stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal singolo datore?

La normativa che riguarda l’orario di lavoro [1] ha come scopo uniformare i profili del rapporto di lavoro legati all’organizzazione aziendale. La disciplina viene applicata ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti maggiorenni) delle aziende appartenenti a tutti i settori di attività, con queste eccezioni:

Come si vede, dunque, ci sono dei casi in cui è addirittura il dipendente a decidere riguardo il suo orario di lavoro. Ma oltre a lui in certe circostanze, chi lo può stabilire?

Cosa si intende per orario di lavoro?

Volendo dare una definizione dell’orario di lavoro, si può dire che è qualsiasi periodo in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Il lavoratore si trova, quindi, nella sfera tecnico-organizzativa del datore e, pertanto, soggetto al suo potere direttivo. Ciò significa che si deve considerare «orario di lavoro» l’arco temporale trascorso dal dipendente all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività inerenti lo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, se il datore di lavoro non prova che egli sia libero di autodeterminarsi o non sia assoggettato al potere gerarchico.

Rientrano formalmente nell’orario anche i periodi in cui i lavoratori sono tenuti ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire la loro opera in caso di necessità. Allo stesso modo, la giurisprudenza ha ritenuto che facciano parte dell’orario di lavoro:

Non rientrano, invece, nell’orario di lavoro, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità:

TORRE D’AMARE IL SITO DEI MARITTIMI…………PER INSERIMENTI LOGHI SOCIETA’ COMUNICATI INVIARE EMAIL torredamare@virgilio.it….TELEFONO UFFICIO DAL LUNEDI AL VENERDI CELLULARE 3770803697…..SIAMO PRESENTI ANCHE COME WHATS APP 3496804446 SEMPRE ATTIVO…….SARETE RICHIAMATI NELLE PROSSIME 24 ORE DAL MESSAGGIO RICEVUTO……HAI DEI DUBBI SULLA DATA DELLA TUA PENSIONE?? QUALCHE NOTIZIA NON TI E’ CHIARA???? VAI SULLA VOCE PENSIONE, UN NOSTRO ESPERTO TI RISPONDE……