MIT Circolare sulla sicurezza della Navigazione. Durata massima del servizio reso a bordo del personale navigante.

La diffusione del coronavirus (COVID-19) ha determinato, tra le numerose criticità, una evidente ed ormai nota ripercussione anche sull’avvicendamento del personale navigante e, quindi, sui periodi della loro permanenza a bordo dovuta alle restrizioni sui collegamenti

imposte dai Paesi di sbarco del personale navigante e di destinazione finale dello stesso.

Per fronteggiare le oggettive difficoltà correlate alla fattispecie in esordio – evidenziate a più riprese anche dall’IMO – questo Comando generale, di concerto con la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, prendendo a riferimento, in particolare, le Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19) dell’ILO, pubblicate il 7 aprile ed il 10 luglio 2020, ha individuato, con le Circolari in riferimento b., la documentazione necessaria ai fini della valutazione dell’estensione del periodo di servizio a bordo previsto sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico dell’industria armatoriale (di seguito CCNL Unico) stipulato tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Confitarma e Assarmatori che dalla MLC,2006.

Inoltre, l’ILO – con la già citata Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19) – richiamando i gravi effetti della pandemia nel mondo del lavoro, ha, tra l’altro, fornito specifici orientamenti per quanto attiene la durata massima del servizio prestato a bordo da parte del personale navigante.

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Nello specifico l’ILO, ha ritenuto che:

  1. la nozione di forza maggiore non può più essere invocata, dal momento che appare possibile rispettare le disposizioni della MLC, 2006; è stata inoltre sollecitata l’opportunità, da parte degli Stati che non l’hanno ancora fatto, di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare i diritti dei marittimi e rispettarli nella massima misura ai sensi della MLC, 2006;
  • L’estensione della durata dei contratti deve essere condotta in conformità con le norme nazionali1 applicabili, Leggi e regolamenti. È da sottolineare che, in tutti i casi, il consenso del marittimo resta il requisito fondamentale e quindi gli Stati di bandiera devono adottare le misure necessarie o rafforzare senza indugio quelle esistenti per garantire che, in nessun caso, i marittimi siano costretti a continuare a lavorare con contratti/accordi estesi senza il loro consenso formale, libero e informato;
  • lo Stato di bandiera deve garantire il diritto alle ferie annuali minime retribuite, con le eccezioni limitate ed autorizzate dall’Autorità competente (Regola 2.4 e Standard A2.4, paragrafo 3);
  • i marittimi sono rimpatriati – senza alcun costo a loro carico -nelle circostanze specificate nella Convenzione, con il rigoroso rispetto del limite massimo di 11 mesi di servizio a bordo derivato dalle disposizioni della Convenzione; e e. lo Stato di bandiera dovrebbe comunque garantire un numero di marittimi a bordo sufficienti ad assicurare le condizioni di sicurezza della nave (rif. Regola 2.7 MLC).

Analogamente, la PSCircular 97 rev. 5 del 17 dicembre 2020 del Paris MoU prevede, in particolare al punto 13, che “Per quanto riguarda la questione dell’applicazione della flessibilità, se del caso, lo Stato di approdo dovrebbe ricevere dall’armatore della nave la conferma che lo Stato di bandiera, i membri dell’equipaggio e le organizzazioni marittime

competenti (se applicabile) sono stati coinvolti nel processo di estensione dei contratti, così come altre questioni che hanno un impatto sui diritti dei marittimi come stabilito nella MLC. Inoltre, laddove vi siano chiari motivi per ritenere che i membri dell’equipaggio soffrano diaffaticamento o non siano comunque idonei al servizio, lo Stato di approdo dovrebbe richiedere un’azione correttiva appropriata e considerare di informare lo Stato di bandiera”.

Premesso quanto sopra, a fronte di una analisi dei dati registrati, basata anche sulla evidenza oggettiva delle attività poste in essere dall’Amministrazione, si è avuto modo di verificare il persistere della necessità di mantenere in vita l’attuale regime derogatorio sebbene le richieste di rilascio delle dispense – di cui al combinato disposto dello

Standard A2.4 paragrafi 2 e 3, Standard A2.5 paragrafo 2 (b) della Convenzione ILO si sono notevolmente ridotte.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, a seguito di dedicati incontri – organizzati in data 3 e 18 marzo 2021 – con la Direzione Generale competente del MIMS, le Associazioni di categoria Confitarma ed Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali FILTCGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI – nel pieno rispetto delle rispettive prerogative, competenze e responsabilità – si è convenuto sulla necessità di un coinvolgimento, diretto e puntuale per singola richiesta, delle citate parti stipulanti il CCNL Unico nell’istruttoria dell’istituto della dispensa, limitatamente al personale navigante italiano ed appartenente ad uno Stato membro dell’UE.

A tal proposito, pertanto, sono state sviluppate e concordate le procedure da seguire per richiedere l’emissione delle dispense di cui trattasi, contenute nell’allegato documento, da ritenere parte integrante della presente Circolare.

Le Circolari titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie nn. 17/2020, 35/2020 e 44/2020, nonché tutte le disposizioni in contrasto con i dettami della presente circolare, sono abrogate.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione e cesseranno con la fine dello stato di emergenza dichiarato ed in atto.

IL CAPO REPARTO

Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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