La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge “Pinto”, ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo.
l’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva lungaggine dei processi è la Corte d’appello.
La valutazione del “termine ragionevole” di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito spettano all’autorità giudiziaria adita.
L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.
Quando la Tirrenia entrò in amministrazione straordinaria nel 2010 e congelò tutte le competenze che spettavano a chi andava in pensione in quel determinato momento.ferie, tfr, e riposi.
Ebbene alcuni marittimi si sono rivolti ad un legale per essere tutelati per l’eccessiva lungaggine e del superamento del tempo ragionevole del procedimento e del danno che hanno subito in merito a questo ritardo.
Ecco la sentenza


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