Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza,
dei certificati di addestramento e della prova documentale, di cui al decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71 e ss.mm.ii..
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71 La “Convenzione STCW’78 come emendata” di seguito viene indicata come “Convenzione”.
Validità dei certificati: Il certificato di competenza di cui al decreto ministeriale datato 25 luglio 2016, attuativo dei capitoli II e III della Convenzione, ha validità di cinque anni dalla data di rilascio. - Il certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle disposizioni delle regole V/1-1 e
V/1-2 della Convenzione ha validità di cinque anni dalla data di rilascio. - La validità del certificato di addestramento e della prova documentale è stabilita dai decreti
attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione. - I certificati di addestramento di comune di guardia di coperta, marittimo abilitato di coperta,
comune di guardia in macchina, marittimo abilitato di macchina, comune elettrotecnico, di cui al decreto ministeriale datato 25 luglio 2016 non sono soggetti a scadenza.…..clicca qui

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