Entrano in vigore le principali modifiche alla MLC

Il 23 dicembre 2024 segna una data importante per il settore marittimo, poiché entra ufficialmente in vigore una nuova serie di importanti modifiche alla MLC del 2006, volte a migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e di vita in mare e ad affrontare alcune delle principali sfide affrontate dai marittimi durante la pandemia di COVID-19.

Tali modifiche, adottate nel 2022, garantiranno che:

Reclutamento e collocamento 
  • I marittimi vengono informati, prima o durante l’arruolamento, dei loro diritti nell’ambito del sistema di tutela finanziaria che sarà istituito dalle agenzie private di reclutamento e collocamento per risarcire i marittimi delle perdite economiche.
Rimpatrio
  • Gli Stati membri agevolano il rapido rimpatrio dei marittimi abbandonati e collaborano per garantire che ai marittimi assunti per sostituire i marittimi abbandonati nel loro territorio o su una nave battente la loro bandiera siano riconosciuti i diritti e le prerogative previsti dalla MLC del 2006.
Strutture ricettive e ricreative/Accesso alle strutture di assistenza sociale a terra
  • Ai marittimi viene garantita un’adeguata connettività sociale a bordo;
  • Gli armatori, per quanto ragionevolmente possibile, forniscono ai marittimi a bordo delle loro navi l’accesso a Internet con costi, se presenti, di importo ragionevole. Gli Stati portuali fanno lo stesso per i marittimi a bordo delle navi nei loro porti e nei loro ancoraggi associati. 
Cibo e ristorazione
  • Acqua potabile di buona qualità è disponibile gratuitamente per i marittimi;
  • I pasti forniti sono equilibrati;
  • Le forniture di cibo e acqua potabile vengono ispezionate in relazione alla loro quantità, qualità, valore nutrizionale, qualità e varietà.
Assistenza medica a bordo della nave e a terra
  • I marittimi vengono sbarcati tempestivamente quando necessitano di cure mediche immediate e hanno accesso alle strutture mediche a terra in caso di, tra gli altri, infortuni o malattie gravi, infortuni che comportano fratture ossee, gravi emorragie, denti rotti o infiammati o gravi ustioni; forti dolori che non possono essere gestiti a bordo della nave e rischio di suicidio.
  • Gli Stati membri facilitano il rimpatrio, da parte dell’armatore, del corpo o delle ceneri dei marittimi deceduti a bordo. 
Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli incidenti
  • I marittimi dispongono di dispositivi di protezione individuale di dimensioni adeguate, in particolare per soddisfare il crescente numero di donne marittime;
  • Tutti i decessi di marittimi vengono registrati e segnalati annualmente all’OIL e i dati rilevanti vengono pubblicati.
Sicurezza finanziaria
  • La prova documentale della garanzia finanziaria include il nome del proprietario registrato, se diverso dall’armatore. 
  • https://safety4sea.com/key-mlc-amendments-enter-into-force/
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