Il 23 dicembre 2024 segna una data importante per il settore marittimo, poiché entra ufficialmente in vigore una nuova serie di importanti modifiche alla MLC del 2006, volte a migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e di vita in mare e ad affrontare alcune delle principali sfide affrontate dai marittimi durante la pandemia di COVID-19.
Tali modifiche, adottate nel 2022, garantiranno che:
Reclutamento e collocamento
- I marittimi vengono informati, prima o durante l’arruolamento, dei loro diritti nell’ambito del sistema di tutela finanziaria che sarà istituito dalle agenzie private di reclutamento e collocamento per risarcire i marittimi delle perdite economiche.
Rimpatrio
- Gli Stati membri agevolano il rapido rimpatrio dei marittimi abbandonati e collaborano per garantire che ai marittimi assunti per sostituire i marittimi abbandonati nel loro territorio o su una nave battente la loro bandiera siano riconosciuti i diritti e le prerogative previsti dalla MLC del 2006.
Strutture ricettive e ricreative/Accesso alle strutture di assistenza sociale a terra
- Ai marittimi viene garantita un’adeguata connettività sociale a bordo;
- Gli armatori, per quanto ragionevolmente possibile, forniscono ai marittimi a bordo delle loro navi l’accesso a Internet con costi, se presenti, di importo ragionevole. Gli Stati portuali fanno lo stesso per i marittimi a bordo delle navi nei loro porti e nei loro ancoraggi associati.
Cibo e ristorazione
- Acqua potabile di buona qualità è disponibile gratuitamente per i marittimi;
- I pasti forniti sono equilibrati;
- Le forniture di cibo e acqua potabile vengono ispezionate in relazione alla loro quantità, qualità, valore nutrizionale, qualità e varietà.
Assistenza medica a bordo della nave e a terra
- I marittimi vengono sbarcati tempestivamente quando necessitano di cure mediche immediate e hanno accesso alle strutture mediche a terra in caso di, tra gli altri, infortuni o malattie gravi, infortuni che comportano fratture ossee, gravi emorragie, denti rotti o infiammati o gravi ustioni; forti dolori che non possono essere gestiti a bordo della nave e rischio di suicidio.
- Gli Stati membri facilitano il rimpatrio, da parte dell’armatore, del corpo o delle ceneri dei marittimi deceduti a bordo.
Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli incidenti
- I marittimi dispongono di dispositivi di protezione individuale di dimensioni adeguate, in particolare per soddisfare il crescente numero di donne marittime;
- Tutti i decessi di marittimi vengono registrati e segnalati annualmente all’OIL e i dati rilevanti vengono pubblicati.
Sicurezza finanziaria
- La prova documentale della garanzia finanziaria include il nome del proprietario registrato, se diverso dall’armatore.
- https://safety4sea.com/key-mlc-amendments-enter-into-force/
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