Le modifiche alle normative relative ai servizi di reclutamento, al rimpatrio, alle strutture ricreative e al cibo a bordo entreranno in vigore il 23 dicembre 2024.
Nella sua 110a sessione di conferenza, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha adottato una serie di emendamenti alla Convenzione sul Lavoro Marittimo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i diritti dei marittimi e di migliorare gli obblighi dei datori di lavoro e degli stati di bandiera per garantire un ambiente di lavoro più sicuro, equo e protetto. Il testo completo della MLC, inclusi gli emendamenti, è disponibile qui . Di seguito è riportato un riepilogo degli aggiornamenti principali.
Reclutamento e collocamento – Regolamento 1.4
Il Regolamento MLC 1.4 intende garantire che i marittimi abbiano un sistema di reclutamento e collocamento efficiente e ben regolamentato per trovare un impiego a bordo di una nave senza spese per il marittimo. Non sono ammesse commissioni di reclutamento addebitate al marittimo. Oltre agli standard dettagliati per i servizi di reclutamento, lo standard MLC 1.4 richiede un “sistema di protezione, tramite assicurazione o una misura equivalente appropriata, per compensare i marittimi per la perdita monetaria che potrebbero subire a seguito del mancato adempimento degli obblighi nei loro confronti da parte di un servizio di reclutamento e collocamento o dell’armatore pertinente ai sensi del contratto di lavoro dei marittimi”. Questa disposizione è stata rafforzata aggiungendo il requisito che i marittimi siano informati, prima o durante il processo di assunzione, dei loro diritti al risarcimento per la perdita monetaria dovuta al mancato adempimento degli obblighi nei loro confronti da parte di un servizio di reclutamento o datore di lavoro.
Rimpatrio – Regolamento 2.5
È stato aggiunto un nuovo paragrafo 9 allo Standard A2.5.1 che richiede agli Stati membri di facilitare il rapido rimpatrio dei marittimi, anche quando sono considerati abbandonati e prevede che “gli Stati portuali, gli Stati di bandiera e gli Stati fornitori di manodopera cooperino per garantire che ai marittimi assunti su una nave per sostituire i marittimi abbandonati nel loro territorio, o su una nave battente la loro bandiera, siano riconosciuti i loro diritti e le loro prerogative ai sensi dell’MLC 2006”. L’emendamento intende garantire un rapido rimpatrio e fa specifico riferimento ai ruoli degli Stati portuali, degli Stati di bandiera e degli Stati fornitori di manodopera nel facilitare i rimpatri e garantire i diritti dell’equipaggio sostitutivo in caso di abbandono.
Benessere dei marittimi
Strutture ricettive e ricreative – Regolamento 3.1 L’MLC richiede strutture ricreative, comfort e servizi adeguati per i marittimi. Come modificato, lo standard include ora la fornitura di “connettività sociale”, ovvero comunicazione nave-terra e accesso a Internet. Questo emendamento è ulteriormente supportato nelle Linee guida B3.1.11 e B4.4.2.
Regolamento 3.2 su cibo e ristorazione L’attuale requisito di fornire cibo in base al numero di marittimi, alla durata del viaggio e alle esigenze religiose delle persone a bordo è stato ampliato con una nuova formulazione secondo cui il cibo deve essere adeguato in termini di quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà ” e deve essere fornito gratuitamente durante il periodo di ingaggio ” .
Un nuovo testo affronta le lezioni apprese durante la pandemia
Lo standard A4.1 riguarda l’assistenza medica. Sulla base delle lezioni apprese durante la pandemia di COVID 19, ora include un nuovo paragrafo: “Ogni Stato membro deve garantire lo sbarco tempestivo dei marittimi che necessitano di cure mediche immediate dalle navi nel suo territorio e l’accesso alle strutture mediche a terra per la fornitura di cure appropriate”. C’è anche un paragrafo aggiunto per richiedere agli Stati membri di facilitare il rimpatrio da parte degli armatori delle salme dei marittimi in seguito a un decesso a bordo in conformità con i desideri del marittimo o del parente più prossimo, a seconda dei casi.
Sempre in relazione alla pandemia, vi è un’aggiunta allo Standard A4.3 che richiede la fornitura di “tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e di dimensioni adeguate”.
Emendamento amministrativo
Per quanto riguarda la prova di garanzia finanziaria ai sensi del Regolamento 2.5, l’Appendice 2.5 è stata modificata per includere il nome dell’armatore ” o del proprietario registrato se diverso dall’armatore”.
https://gard.no/insights/amendments-to-maritime-labour-convention-coming-into-force
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