La scrivente O.S., apprende da alcuni lavoratori che i medici del SSN, si rifiutano di inviare all’I.N.P.S., in maniera telematica, le certificazioni attestanti la prognosi e diagnosi necessarie per i riconoscimenti delle indennità previste in caso di malattia Complementare.
Gli stessi Medici, motivano tale atteggiamento in quanto , secondo loro per quanto ci viene riferito ,non esistono motivazioni per cui debbano inviare una documentazione propedeutica ad un riconoscimento economico dal momento in cui non esiste più un rapporto di lavoro.
Ricordiamo che:
- Le competenze dei lavoratori marittimi passarono dal Servizio Specifico di Settore che è il S.A.S.N. al S.S.N. Per quanto sottoscritto all’art. 4 del Protocollo sottoscritto fra Ministero della Salute ed INPS nel Luglio del 2019;
- Ritenemmo allora (ed oggi ancor di più), parte del Protocollo non rispondente alle volontà legislative, in quanto ai sensi dell’art. 7 lettera a) del Regio Decreto n. 1918 del 1937 (ancora in vigore) il lavoratore sarebbe dovuto rimanere sotto le competenze del SASN per un anno dallo sbarco se si fossero manifestate malattie celtiche e veneree e 28 giorni dopo lo sbarco per tutte le altre malattie;
- Ricordiamo che il Regio Decreto sopra menzionata non fece (e non poteva farne) discriminazioni contrattuali;
- Il trasferimento di competenze di questi lavoratori di Turno Generale, che rappresentano una parte cospicua dei lavoratori impiegati in tutto il settore, rappresenta un gravissimo pericolo per il monitoraggio della salute dei lavoratori marittimi i quali con questa divisione di competenze , non lasciano memoria storica delle patologia a cui sono stati soggetti, rappresentando in tal modo, una limitazione del servizio specifico di settore SASN nei rilasci delle visite obbligatorie biennali.
Per quanto esposto, Vi chiediamo:
- una convocazione urgentissima del Comitato degli Assistiti, con la presenza dei rappresentanti nazionali dei Medici di Famiglia;
- L’abrogazione del Protocollo del 19 Luglio 2019, avendo avuto un rinnovo nel 2022 e non potendone avere un altro come disposto dall’art. 7 dello stesso con il ritorno nelle competenze del SASN anche dei lavoratori a Turno Generale ;
- Inoltre Vi preghiamo di non sottoscrivere ulteriori Protocolli dello stesso merito, in quanto in materia assistenziali non sono state emanate norme che cambiano il tipo di servizio dedicato a questi lavoratori.
Se quanto ci viene riferito dovesse corrispondere a verità dei fatti, oltre ad essere messo in discussione il diritto alle cure mediche dei lavoratori (acquisto medicinali, ticket, etc.) viene messo in discussione l’art. 38 della Costituzione italiana che inserisce i lavoratori ammalati fra i soggetti deboli meritevoli di tutele e con diritto a poter sostenere le loro famiglie.
In attesa, inviamo cordiali saluti.
Almerico ROMANO
SEGRETARIO NAZIONALE MARE E PORTI
Segretario Nazionale UGL Almerico Romano
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