Il Tribunale rigetta il ricorso della Società Navigazione Siciliana SCpA per l’annullamento (parziale) della decisione finale C(2021) 4268 della Commissione europea del 17 giugno 2021, relativa alle misure attuate dall’Italia in materia di aiuti di stato.
Il 17 giugno 2021 la Commissione europea, all’esito di una procedura d’indagine formale ai sensi dell’art. 108 TFUE, ha adottato una decisione con la quale ha riconosciuto la natura di aiuti di stato incompatibili con il mercato interno delle misure attuate dall’Italia a favore delle società dell’ex gruppo Tirrenia, tra le quali la Società Navigazione Siciliana SCpA e la Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar. La misura oggetto del contenzioso in esame è l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società e l’individuazione di una tassa di registro agevolata nell’operazione di cessione alla Società Navigazione Siciliana SCpA di un ramo della Siremar. Con l’anzidetta decisione, la Commissione ha imposto a Società Navigazione Siciliana SCpA di rimborsare allo Stato la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale selettiva.
La vicenda trova origine nella privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia che fornivano trasporti di servizio marittimo, tra le quali Siremar, tutte beneficiarie di aiuti di Stato che sono stati censurati dalla Commissione con diverse decisioni[1]……clicca qui