Per il Tar di Palermo il limite introdotto dal Decreto Rilancio (indisponibilità di imprese portuali o fornitori di manodopera) non esiste, operazioni e servizi portuali sono effettuabili dal bordo
La sentenza di pochi giorni fa riguardava il ricorso della società cooperativa Pelagica contro l’autorizzazione rilasciata nel 2018 dalla Guardia Costiera di Lampedusa a Caronte&Tourist a operare in autoproduzione nei porti di Lampedusa e Linosa “le operazioni di rizzaggio e derizzaggio e imbarco/sbarco di mezzi della nave denominata Sansovino”.
Detto che il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché nel frattempo l’autorizzazione è scaduta, il Tar, per decidere delle spese, si è comunque pronunciato sui motivi di ricorso di Pelagica, bocciandoli tutti. In particolare i giudici hanno sentenziato che “nessuna preclusione normativa sussiste rispetto all’esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni e dei servizi portuali”. La legge 84/1994, anzi, prende le mosse, ha ricordato il Tar palermitano, proprio dalla “nota sentenza della Corte di Giustizia del 10.12.1991 causa C-179/90 Porto di Genova con cui, ritenuta la normativa nazionale in contrasto con quella europea, è stato statuito che il combinato disposto dell’art. 90, n. 1, e degli arti. 30, 48 e 86 del Trattato CEE osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un’impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo d’esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servirsi, per l’esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali”…………..clicca qui



