La terza fase della procedura di concordato preventivo consiste nella sua omologazione da parte del tribunale.
Il tribunale non compie una verifica sostanziale sul concordato, ma solo una verifica formale, sempreché non siano state proposte opposizioni.
In quest’ultimo caso il tribunale dovrà verificare, secondo la richiesta dell’opponente, le regolarità dei presupposti del concordato; potrebbe accadere, però, che si contesti l’ammontare o la stessa esistenza di un credito, tanto da mettere in dubbio le maggioranze raggiunte; in tal caso il tribunale dovrà anche accertare i crediti stessi, ma anche in questo caso la verifica, che non ha certamente natura formale, è pur sempre funzionale alla verifica della regolarità formale del concordato, e quindi, non dovrebbe avere alcuna efficacia di giudicato, trattandosi di decisione incidenter tantum, che si inserisce nel più vasto giudizio di omologazione.
Ovviamente ha un senso parlare della omologazione solo nel caso in cuoi si siano raggiunte le maggioranze richieste, diversamente, cioè quando le maggioranze non sono state raggiunte (art. 179 l.f.), il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che, a norma dell’art. 162 comma 2, dichiara inammissibile il concordato. Potrebbe però verificarsi un caso particolare che è in grado di rimettere in discussione la già avvenuta approvazione del concordato.
Il comma 2 dell’art. 179 l.f. introdotto dal d.l. 83\2012 prevede, infatti che il quando commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 (cioè l’udienza che vediamo nello schema seguente) per modificare il voto.
Vediamo ora nella tabella la procedura di omologazione nel caso in cui non vi sia stata modifica delle condizioni del concordato……clicca qui