Si stanno verificando con una certa frequenza comportamenti poco corretti da parte di alcuni armatori che hanno le navi iscritte al doppio registro internazionale i quali anziché rispettare la legge n. 122 del 7 luglio 2016 che all’articolo 24 comma 12 punto b, prevede “l’obbligo di imbarcare solo marittimi italiani/comunitari“, la interpretano!
Infatti, su molte navi Ro-Ro pax imbarcano personale non comunitario con paghe da fame. L’’articolo 24 comma 12 punto b della legge n. 122 del 7 luglio 2016 statuisce
che: “b- per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a
seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto – legge 30 dicembre 1997 n.457, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio
1998, n.30, ed all’articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario”. Inoltre, sempre in materia fiscale le aziende armatoriali con navi iscritte al registro internazionale beneficiano di un credito d’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato. Il decreto legislativo n. 137 del 1998 prevede lo scomputo, dalla base imponibile ai fini IRAP, della quota di valore attribuite alle attività produttive esercitate attraverso navi iscritte nel registro internazionale. Accade anche che i marittimi iscritti al turno particolare all’atto dello sbarco per avvicendamento per usufruire del riposo a casa viene cancellato dal turno particolare e rimesso a turno all’atto dell’imbarco. Questo comportamento di molti armatori segna numerose scoperture contributive nei vari periodi di riposo dall’inizio del rapporto di lavoro e quindi sono danni patiti dai marittimi collocati a riposo, danni che è facile dimostrare con un semplice estratto contributivo da richiedersi all’INPS. Detti comportamenti si ripercuotono anche sul TFR (trattamento fine rapporto). Si traducono, anche, in omissione contributiva da parte dell’armatore. Al marittimo sbarcato, l’INPS non gli riconosce l’indennità di disoccupazione perché risultano a turno particolare con la compagnia di navigazione. Fatto ancora più stupefacente è che nessun organo sindacale o Ufficio del Collocamento Marittimo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – si sia mai accorto di questo modus operandi. Tutto questo accade anche con armatori che hanno il doppio registro internazionale ed usufruiscono di agevolazioni fiscali da parte dello Stato di bandiera ed alcuni di essi usano questi escamotage per evitare di versare i contributi pensionistici e risparmiare una parte del TFR (trattamento fine rapporto) con il personale collocato a riposo a casa. Purtroppo, i marittimi accettano passivamente la situazione per non perdere il posto di lavoro, ma il silenzio dei sindacati è anomalo. Fino ad oggi non sono intervenuti per protestare contro questi abusi.
Di Cesare Ferrandino, Capitano s.l.c.