Articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020. Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche. Modalità di fruizione dell’esonero per le imprese ammesse al beneficio dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Quadro normativo

L’articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disciplina un esonero contributivo per le imprese di cabotaggio e crocieristiche.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 88 dispone che: “Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette”.

Il comma 2 del medesimo articolo 88 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante le modalità attuative dell’esonero contributivo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa che – per effetto degli ulteriori stanziamenti disposti dall’articolo 1, comma 664, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 – è complessivamente determinato come segue:

  • 28 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 84 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 7 milioni di euro per l’anno 2022.

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 (Allegato n. 1), del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state indicate le modalità attuative per l’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, detto decreto interministeriale disciplina la modalità di presentazione delle domande di esonero contributivo, l’istruttoria, i provvedimenti di ammissione o rigetto, demandando, in particolare, all’Istituto la quantificazione dell’esonero contributivo spettante a ciascuna impresa richiedente, nonché la determinazione delle modalità di fruizione dell’esonero in favore delle imprese ammesse.

Come disposto dall’articolo 8 del decreto interministeriale in argomento, l’attuazione dello stesso è subordinato alla positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’esonero di cui all’articolo 88 in commento con il mercato interno in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2. Imprese armatoriali interessate dalla norma

L’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività ivi elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).

3. La misura agevolativa

L’articolo 88 in commento estende – per il periodo decorrente dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021 – alle imprese armatoriali sopra indicate i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il quale dispone che: “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all’articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione”.

L’estensione del beneficio in argomento riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i marittimi imbarcati sulle navi rientranti tra quelle indicate dal comma 1 del citato articolo 88 e si riferisce sia alla contribuzione dovuta dagli armatori sia a quella dovuta dai marittimi imbarcati.

Infatti, l’articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dispone che: “Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell’impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente”.

Stante, quindi, l’estensione dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997, la misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi indicate dal citato articolo 88, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 6.

4. Lavoratori per i quali opera l’esonero contributivo

L’esonero disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi ivi indicate. Viceversa, l’esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.

Tale assetto dell’esonero è espressamente confermato dallo stesso articolo 88, comma 1, laddove stabilisce che l’esonero di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 si applica […] al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.”

Peraltro, come evidenziato, l’esonero di cui all’articolo 88 in commento può riguardare non solo i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, ma anche quelli imbarcatati su navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Al riguardo, si osserva che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dall’articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 presuppone necessariamente che sussista l’obbligo del versamento degli stessi in Italia.

Nel diritto dell’Unione europea, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa di sicurezza sociale di ciascuno Stato membro (nel caso in esame quella italiana), è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Tale regolamento, al Titolo II, detta i criteri per la “determinazione della legislazione applicabile”; per quanto riguarda, in particolare, il settore marittimo, l’articolo 11, paragrafo 4, dispone che: “Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione”.

Ai sensi del vigente regolamento comunitario, dunque, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.

Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):

a) di impresa con sede in Italia;

b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.

Laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera battente sulla nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano.

Tenute ferme tali condizioni, l’armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, adibite alle attività indicate nell’articolo 88 in parola, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell’esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia.

5. Contributi oggetto dell’esonero

Sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:

IVS33%
NASpI1,31%
Contr. art. 25 L. 854/780,30%
Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)0,20%
Malattia2,22%
Maternità0,46%
CUAF0,68%

È soggetto all’esonero contributivo anche il contributo addizionale NASpI (1,40%) dovuto per contratti di lavoro a tempo determinato, nonché gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,50% per ciascun rinnovo).

6. Contributo escluso dall’esonero

È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).

7. Cumulabilità con altri esoneri

Non sono cumulabili con l’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 altri benefici contributivi già fruiti dalle imprese armatoriali interessate nel periodo agosto 2020 – dicembre 2021, quali, ad esempio, la c.d. Decontribuzione Sud di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge n. 178/2020.

Come illustrato nel messaggio n. 3065/2021, nelle more di attuazione dell’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, le imprese armatoriali con navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 hanno comunque beneficiato della Decontribuzione Sud.

In tali casi, pertanto, si procede alla riduzione degli esoneri di cui all’articolo 88 in commento nella misura pari a quanto già fruito a titolo di Decontribuzione Sud.

8. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

Il beneficio contributivo previsto dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (imprese armatoriali che esercitano con le proprie navi attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Come anticipato, per espressa previsione dell’articolo 8 del D.I. n. 536/2021, l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Tale regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 3065 final del 4 maggio 2022, che ha autorizzato – nel rispetto delle condizioni e del massimale previsti dalla sezione 3.1 dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. Temporary framework – l’esonero contributivo in argomento fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary framework.

A seguito della successiva decisione della Commissione C(2022) 4583 final del 27 giugno 2022, sono state ammesse anche le imprese armatoriali la cui richiesta di beneficio supera la soglia di aiuto di euro 2,3 milioni, di cui alla sezione 3.1 del Temporary framework, laddove fossero soddisfatti i requisiti di cui alla sezione 3.10 del medesimo Quadro temporaneo.

Esaurita l’istruttoria delle domande di esonero, disciplinata dall’articolo 5 del D.I. n. 536/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 30 giugno 2022 ha adottato due decreti direttoriali – pubblicati in pari data sul sito istituzionale del predetto Dicastero – nei quali, tra l’altro, sono state individuate le imprese ammesse al beneficio di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, con l’indicazione dell’ammontare dell’esonero contributivo concesso per ciascuna annualità.

Successivamente, in data 10 agosto 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha adottato due nuovi decreti direttoriali (Allegati n. 2 e n. 3), rettificativi dei precedenti, pubblicati in pari data sul sito istituzionale del predetto Dicastero, con i quali ha definitivamente individuato le imprese ammesse al beneficio di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, con l’indicazione dell’ammontare dell’esonero contributivo concesso per ciascuna annualità.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, in relazione alle imprese armatoriali autorizzate dal citato Ministero con i decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022 alla fruizione dell’esonero, rispettivamente ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, nonché della sezione 3.10 del medesimo Temporary framework.

9. Istruzioni operative

Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

9.1 Modalità di compilazione del flusso Uniemens

  • Aziende autorizzate dal Ministero alla fruizione dell’esonero contributivo – periodi anno 2020 e periodi anno 2021, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework

Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020,ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e “L234”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021”;

– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo da recuperare.

  • Aziende autorizzate dal Ministero alla fruizione dell’esonero contributivo – periodi anno 2020 e periodi anno 2021, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary framework

Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L235”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2020”, e “L236”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020,ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2021”;

– nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo da recuperare.

L’esposizione dei codici sopra riportati (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

10. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il conto:

GAW37198 – sgravio totale degli oneri contributivi, per il periodo decorrente dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021, a favore delle imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche – articolo 88 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dalla legge 9 novembre 2021 n.156.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con i codici “L233”, “L234”, “L235” e “L236”, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta, nell’Allegato n. 4, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
TORRE D’AMARE IL SITO DEI MARITTIMI…………PER INSERIMENTI LOGHI SOCIETA’ COMUNICATI INVIARE EMAIL [email protected]….TELEFONO UFFICIO DAL LUNEDI AL VENERDI CELLULARE 3770803697…..SIAMO PRESENTI ANCHE COME WHATS APP 3496804446 SEMPRE ATTIVO…….SARETE RICHIAMATI NELLE PROSSIME 24 ORE DAL MESSAGGIO RICEVUTO……HAI DEI DUBBI SULLA DATA DELLA TUA PENSIONE?? QUALCHE NOTIZIA NON TI E’ CHIARA???? VAI SULLA VOCE PENSIONE, UN NOSTRO ESPERTO TI RISPONDE……