Esposti all’amianto, la rivincita dei marittimi

La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto il diritto di sei lavoratori alla rivalutazione del periodo contributivo in virtù dell’esposizione prolungata al materiale cancerogeno

Francesco Ferrandino

La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto il beneficio pensionistico ad alcuni lavoratori marittimi isolani esposti all’amianto. Tale materiale, come è noto, è ormai da trent’anni ufficialmente riconosciuto come cancerogeno, pur essendo stato utilizzato per decenni in svariati settori, compresa la cantieristica navale, mettendo quindi in serio rischio la salute di tantissimi lavoratori. Con una importante sentenza, i giudici della Sezione riservata alle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza, hanno accolto il ricorso di sei lavoratori, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmine Passaro, i quali chiedevano che venisse dichiarato il proprio diritto al beneficio in questione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 257/92, con la condanna dell’Inps alla rivalutazione del periodo contributivo e alla erogazione delle prestazioni previdenziali conseguenti, mediante ricalcolo dell’ammontare della pensione oppure riconoscimento del trattamento di quiescenza spettante. In primo grado il tribunale aveva rigettato il ricorso, che invece in appello è stato accolto per sei lavoratori sui dieci che avevano impugnato la decisione.

La questione era essenzialmente basata sulla successione delle normative applicabili, cioè l’articolo 13 comma 8 della legge 257/1992, e la disciplina successiva stabilita dalla legge 326/2003, e sul diritto dei lavoratori a poter beneficiare di tali normative. La prima prevedeva che “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”, mentre la seconda legge ha riformato la disciplina, stabilendo che per l’oggetto della prestazione previdenziale, il coefficiente di rivalutazione dei contributi passa da 1,5 a 1,25 e la rivalutazione incide solo sulla misura della pensione e non sui requisiti per conseguirla; sono inoltre mutati i requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a dieci anni di esposizione all’amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre /litro come valore medio su otto ore al giorno), ed è cambiato anche il procedimento amministrativo, in quanto è prevista una domanda da presentare entro un termine di decadenza all’Inail (180 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto), che ha la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell’esposizione.

In base alla legge 326/2003 per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25

La Corte d’Appello ha tenuto però a sottolineare che con la legge di conversione è stata espressamente fatta salva l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 13 comma 8 della legge 257/1992 per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (dunque il 2 ottobre 2003), il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, oltre a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, o che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento, o ancora per coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data.

La Corte ha riconosciuto per sei lavoratori, difesi dall’avvocato Carmine Passaro, la sussistenza dei requisiti necessari a beneficiare della rivalutazione prevista dalla legge

fonte https://www.ilgolfo24.it/esposti-allamianto-la-rivincita-dei-marittimi/
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