Deroghe sugli imbarchi per i traghetti: Ministero e Capitaneria sbagliano norma

Nella circolare applicativa e nelle spiegazioni al Sen. De Falco sull’autorizzazione a Gnv si richiama la legge 856 del 1986. Che però stabilisce eccezioni solo per crociere e piattaforme

Il problema è però la base normativa. Sia Di Matteo che Giardino, infatti, fanno riferimento all’articolo 17 della legge 856 del 1986. Come rilevato fra gli altri da Alessandro Pico, responsabile della sigla sindacale Federmar Cisal, tuttavia, quella legge consente di derogare alle norme del Codice della Navigazione sulla formazione degli equipaggi – appaltare in esterno i servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo – solo nel caso di “navi adibite a crociera” o “mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane”.

La legge richiamata da Mims e Capitaneria non consente cioè di derogare alle norme sul personale di bordo per quel che riguarda i traghetti, come riconosce lo stesso De Falco: “Chiaro il riferimento alle piattaforme situate oltre il limite delle acque territoriali: la ratio di quella norma era quella di consentire una facilitazione solo per unità in navigazione internazionale. Le ambiguità che emergono da questa complessiva vicenda, estiva e preelettorale, confermano una gestione ministeriale confusa ed avventurosa”…...clicca qui

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