ABUSI DEGLI ARMATORI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE MARITTIMO ISCRITTO A TURNO PARTICOLARE. DI CESARE FERRANDINO

Da molto tempo si stanno verificando con una certa frequenza comportamenti poco corretti da parte di alcuni armatori nei confronti del personale marittimo iscritti a turno particolare.

Infatti, accade che i marittimi iscritti al turno particolare all’atto dello sbarco per avvicendamento per usufruire del riposo a casa viene cancellato dal turno particolare e rimesso a turno all’atto dell’imbarco. Questo comportamento di molti armatori segna numerose scoperture contributive nei vari periodi di riposo dall’inizio del rapporto di lavoro e quindi sono danni patiti dai marittimi collocati a riposo, danni
che è facile dimostrare con un semplice estratto contributivo da richiedersi all’INPS.
Detti comportamenti si ripercuotono anche sul TFR (trattamento fine rapporto). Si traducono, anche, in omissione contributiva da parte dell’armatore. Al marittimo sbarcato, l’INPS non gli riconosce l’indennità di disoccupazione perché risultano a turno particolare con la compagnia di navigazione. Fatto ancora più stupefacente è che nessuno  si sia mai accorto di questo modus operandi. Tutto questo accade anche con armatori che hanno il doppio registro internazionale ed usufruiscono di agevolazioni fiscali da parte dello Stato di bandiera ed alcuni di essi usano questi escamotage per evitare di versare i contributi pensionistici e risparmiare una parte del TFR (trattamento fine rapporto) con il personale collocato a riposo a casa. Purtroppo, i marittimi accettano passivamente la situazione per non perdere il posto di lavoro, ma il silenzio dei sindacati è anomalo. Fino ad oggi non sono intervenuti per protestare contro questi abusi.
NOTE:
Art. 1 del Codice della Navigazione: “In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, (le norme corporative, abrogato ndr) e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.”
I rapporti di lavoro nel settore marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione (artt. 323 e ss.) e non dalle norme del Diritto del Lavoro comune. Nel lavoro nautico fra impresa e lavoratore marittimo non si stipula un contratto di lavoro, ma un contratto (o convenzione) di arruolamento. Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere stipulato per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall’autorità marittima e, all’estero, dall’autorità consolare (art. 328 Codice della Navigazione).

PECULIARITA’ DEL LAVORO MARITTIMO E TIPI DI CONTRATTO:

Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi;   Contratto di arruolamento a tempo determinato; – Contratto di arruolamento a tempo indeterminato. Durante il periodo di arruolamento, il lavoratore marittimo riposa (ovvero recupera le proprie energie psico-fisiche) a bordo della nave, ovvero riposa nel luogo dove lavora. Al momento dello sbarco, il contratto di arruolamento si estingue.
Vengono quindi liquidati il Trattamento di Fine Rapporto e tutti gli altri elementi (ferie, giornate di riposo compensativo) maturati a bordo. A differenza del Diritto del Lavoro comune, non prevede una relazione di regola/eccezione fra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo determinato.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contengono maggiori garanzie rispetto previsto dal Codice della Navigazione. Elementi essenziali del Regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro (CRL)  Il rapporto di lavoro fra armatore e lavoratore NON si estingue al momento dello sbarco; il lavoratore dopo lo sbarco fruisce a terra delle ferie e delle giornate di riposo compensativo maturate a bordo, percependo una retribuzione; nel momento in cui ha terminato di fruire a terra delle giornate di riposo maturate a bordo, ha diritto alla cosiddetta “disponibilità retribuita”. Elementi essenziali del Regolamento dei Turni Particolari (TP) Il lavoratore marittimo dopo lo sbarco viene inserito nell’elenco del Turno Particolare della sua azienda armatoriale che dà, allo stesso lavoratore marittimo, una legittima aspettativa di essere imbarcato nuovamente dallo stesso armatore.

(Capitano s.l.c. Cesare FERRANDINO)

fonte https://www.teleischia.com/331694/abusi-degli-armatori-nei-confronti-del-personale-marittimo-scritto-a-turno-particolare-di-cesare-ferrandino/

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