L’armatore siciliano contestava il regolamento perché interferente a suo dire “con decisioni e attività rimesse dall’ordinamento all’autonoma discrezionalità delle stazioni appaltanti”. Nel mirino in particolare l’imposizione del “ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, l’introduzione di “specifiche indicazioni con riferimento ai requisiti di partecipazione”, la “predisposizione autonoma delle Convenzioni di servizio” e “l’imposizione della predisposizione di un piano economico finanziario”.
Il Tar non è nemmeno entrato nel merito, ma ha respinto il ricorso accogliendo l’eccezione di inammissibilità sollevata da Art a proposito della carenza di interesse di Caronte al ricorso. La compagnia armatoriale, spiegano infatti i giudici, “non ha censurato la decisione di ricorrere a procedure a evidenza pubblica, né ha dato prova di aver partecipato ad una gara per l’affidamento dei servizi in questione o che ciò le sia stato impedito dalle misure oggi contestate; essa si trova, quindi, nella medesima posizione indifferenziata di tutti gli operatori economici attivi nello specifico segmento di mercato considerato, non vantando alcun interesse e legittimazione all’impugnazione della delibera contestata”…...clicca qui



