INDENNITA’ UNA TANTUM  Euro 200 – D.L. N. 50 ART. 31 c.1 del 17/05/22

Con la presente volevo informarVi che il  Decreto-Legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che:

“Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità , è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 , di seguito riportati e allegati alla presente :

comma 1 : di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

comma 18: che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza

Con Circolare INPS n.73 del 24/06/22 il periodo di riferimento per aver beneficiato l’esonero contributivo  è stato esteso al 23/06/22

L’Indennità una tantum di cui al comma 1 dell’Art 31 del DL 50 del 17/5/22 spetta una sola volta anche nel caso in cui avessero avuto più rapporti di lavoro.

L’Indennità una tantum  non è pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali es.  Assegno Unico .

In relazione a quanto previsto dal Decreto Legge e successive Circolari INPS in oggetto l’Indennità Una Tantum di euro 200 sarà riconosciuta al personale che :

-nel mese di luglio sarà imbarcato per almeno 1 giorno

-nel periodo da gennaio al 23 giugno 22 ha beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

Ha beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80% chi nei cedolini da gennaio a giugno 2022 ha avuto un imponibile contributivo al NETTO dell’imponibile della 13ma pari o inferiore a euro 2.692.

-avrà inviato al datore di lavoro la dichiarazione, allegata, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 – 18 richiesta dal citato D.L.

In allegato invio anche il form della dichiarazione che il personale imbarcato nel mese di luglio dovrà compilare, firmare ed inviare al datore di lavoro…….clicca qui

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni

C.L.C Mario Collaro

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