Settore marittimo, riesame delle istanze per l’indennità Covid-19

Ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 315 a 319, è stata prevista la concessione del trattamento di sostegno al reddito in favore della categoria dei lavoratori marittimi.

Il beneficio è erogato ai soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi, a condizione che:

  • abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • abbiano subito una riduzione del reddito in conseguenza agli eventi riconducibili alla emergenza epidemiologica da Covid-19, pari almeno al 33% del primo semestre 2021 rispetto al reddito del primo semestre 2019.

La concessione del beneficio è prevista per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’indennità – pari a 40 euro netti al giorno – può essere riconosciuta fino ad un massimo di novanta giornate.

L’Inps, con la circolare 19 novembre 2021, n. 173, forniva le istruzioni amministrative per la presentazione delle domande di indennità Covid-19.

La verifica delle domande è avvenuta tramite una procedura centralizzata che controllava – in modo automatico – i requisiti relativi alle incompatibilità e incumulabilità previste dalla norma.

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