Omissioni e rifiuti dei certificati telematici possono scatenare violenza contro i medici

Omissioni e rifiuti dei certificati medici telematici diamo qualche informazione su cosa si rischia

Omissioni e rifiuti di certificati telematici. Il certificato medico di malattia deve essere richiesto al proprio Medico curante (non necessariamente individuabile, dall’art. 2 della Legge n. 33/1980, nella figura del Medico di Medicina Generale, ma estensibile a medici diversi da quelli di “libera scelta”) solo quando l’Assistito sia da lui visitato, e non può essere da quest’ultimo rilasciato per giustificare assenze per malattie constatate da altri Medici o dipendenti da prestazioni eseguite da altri Sanitari (Art. 45, comma 2, lettera h ed Art. 52, comma 2 e 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo tramite intesa Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005); poiché il Medico di Medicina Generale non è tenuto alla loro trascrizione, in tali circostanze, il certificato dovrà essere rilasciato dai seguenti operatori sanitari (Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996):

  • Medico specialista ambulatoriale sia dei poliambulatori delle USL sia degli ambulatori ospedalieri, quando l’Assistito si sia recato direttamente da questi medici o vi sia stato inviato da altri operatori sanitari;
  • Medico del pronto soccorso in caso di ricorso da parte dell’Assistito a questa prestazione;
  • Medico dell’accettazione degli ospedali o delle case di cura private o accreditate, quando l’Assistito si sia recato in tali strutture per essere ricoverato, sia in caso d’urgenza che in caso di ricovero ordinario;
  • Medico specialista convenzionato esterno, nel caso in cui l’Assistito vi sia stato inviato da altri operatori sanitari.

Si ricorda che il Medico certificante, ritenuto, dalla Giurisprudenza corrente, essere
“Pubblico Ufficiale”, attesti una malattia inesistente od un falso aggravamento di una patologia, commette il reato di “Falso in atto pubblico” (Sentenza n. 352 del 18 marzo 1999 della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione) ed, in concorso con il lavoratore suo assistito, anche il reato di “Truffa aggravata” (Art. 640, II comma C.P.) ai danni dell’Istituto Previdenziale e del datore di lavoro.

Casi particolari

Irreperibilità del Medico curante: in alcune rare circostanze, ad esempio quando necessiti un intervento medico d’assoluta urgenza ed il Medico curante od uno dei Medici sopra indicati, abilitati a rilasciare le relative certificazioni, non sia reperibile, il lavoratore potrà richiedere e produrre (all’INPS e/o al datore di lavoro) il certificato medico rilasciato, invece che sull’apposito modulario, su carta intestata di un Medico libero professionista interpellato per l’urgenza, a condizione che tale attestazione contenga i requisiti sostanziali richiesti (Intestazione, nominativo del lavoratore, data di rilascio, diagnosi, prognosi d’incapacità
temporanea al lavoro, timbro e firma del Medico).

La Circolare INPS n. 99/96 del 13 maggio 1996, stabilisce, inoltre, che per una corretta erogazione dell’indennità di malattia, il lavoratore deve integrare tale certificazione con tutte le notizie abitualmente richieste nel certificato predisposto dall’INPS: generalità del lavoratore, codice fiscale, domicilio, reperibilità durante la malattia, datore di lavoro e suo indirizzo con codice INPS dell’azienda, ecc.; per l’eventuale prosecuzione della malattia ci si dovrà, ovviamente, servire del proprio Medico curante o dei Medici abilitati a rilasciare tali certificazioni, ai quali dovrà, in ogni caso, essere prodotta una copia del primo certificato.

fonte https://puntomagazine.it/2022/05/27/omissioni-e-rifiuti-dei-certificati-telematici-possono-scatenare-violenza-contro-i-medici/

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