Caronte contestava la legittimità della previsione di un’età massima delle navi non superiore ai 20 anni, ma il Tar ha rilevato che “le argomentazioni e la produzione documentale di parte ricorrente non consentano di pervenire ad una valutazione di manifesta irragionevolezza del requisito richiesto dall’amministrazione”.
Secondo i giudici, infatti, “il richiesto requisito, che impone di utilizzare navi costruite o ‘ringiovanite’ da meno di venti anni, è evidentemente volto ad assicurare un livello qualitativo migliore del servizio oggetto di appalto”. E “gli ulteriori corollari della tesi della ricorrente, circa l’elevatissimo costo dell’opera di ringiovanimento delle navi, o il fatto che nel marcato non esisterebbero operatori in grado di soddisfare il requisito richiesto, non vien sufficientemente provato con la documentazione depositata”…..clicca qui
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