La valutazione incompleta e dubbia del medico aziendale nei casi di invalidità

Il marittimo non ha l’obbligo di ottenere il secondo parere del proprio medico personale se il medico della compagnia ha rilasciato una valutazione incompleta e dubbia.

La Corte Suprema ha ribadito nella causa Joemar Bacabac c. NYK-Fil Ship Management (GR n. 228550 28 luglio 2021) la necessità che la valutazione del medico aziendale sia completa e definitiva ai fini dell’accertamento del grado di disabilità del marittimo benefici.

Il marittimo nel suddetto caso ha sofferto di dolori e sintomi addominali mentre si trovava a bordo della nave. È stato quindi rimpatriato dal punto di vista medico e gli è stata diagnosticata una colangite acuta grave due giorni dopo lo sbarco.

Gli intervistati hanno negato la responsabilità sulle indennità di invalidità in quanto hanno sostenuto che la malattia del marittimo non è risarcibile in quanto il medico della compagnia ha dichiarato che non era correlata al lavoro.

La Corte ha poi stabilito che le condizioni mediche del marittimo sono discutibilmente presunte come legate al lavoro, anche se non elencate come malattia professionale perché la malattia si è manifestata o è stata scoperta durante la durata del suo contratto.

Spetta ai convenuti provare il contrario.

Ciò che il contratto POEA richiede è che il medico della compagnia giustifichi la valutazione utilizzando i risultati medici che aveva raccolto durante il trattamento del marittimo.

La valutazione del medico aziendale deve essere completa e definitiva ai fini dell’accertamento del grado delle prestazioni di invalidità del marittimo.

La valutazione deve riflettere realmente l’entità della malattia o degli infortuni del marittimo e la sua capacità di riprendere il lavoro in quanto tale. Una semplice pretesa che la malattia non sia correlata al lavoro o che il marittimo sia idoneo a svolgere i compiti marittimi è insufficiente.

La Corte non esiterà a cancellare un referto medico incompleto e dubbioso del medico aziendale e disattendere la valutazione emessa in modo improprio.

La Corte ha affermato in questo caso che il referto medico del medico aziendale è inadeguato a superare la presunzione. Il referto medico dell’azienda indicava solo la diagnosi di Colangite Acuta Grave o l’infiammazione o il gonfiore del dotto biliare.

La colangite  è un tipo di malattia del fegato. Quando i dotti biliari si infiammano, la bile può risalire nel fegato e questo può causare danni al fegato.

La colangite acuta  si verifica improvvisamente e può essere causata da infezioni batteriche, calcoli biliari, blocchi e tumori.

Ci sono anche cause ambientali come infezioni, fumo ed esposizione a sostanze chimiche.

La colangite acuta grave del marittimo suggerisce che non ha risposto bene al trattamento medico iniziale e ha una disfunzione d’organo in almeno uno dei seguenti organi/sistemi: sistema cardiovascolare, sistema nervoso, sistema respiratorio, sistema renale e sistema epatico.

La Corte, tuttavia, è perplessa sulla causa, la gravità e l’entità del disturbo del marittimo.

Il referto medico non conteneva alcuna spiegazione di come il medico dell’azienda fosse giunto alla conclusione che la malattia non fosse correlata al lavoro. Non c’è nessun altro documento presentato a sostegno di tale constatazione.

Peggio ancora, il medico della compagnia ha fatto tale rapporto solo due giorni dopo il rimpatrio medico del marittimo. La Corte ha anche preso atto del continuo ricovero in ospedale del marittimo per un mese intero dopo tale dichiarazione.

Poiché la valutazione medica del medico di bordo del marittimo non è risultata in linea con i parametri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, il marittimo è considerato disabile totale e permanente alla data di scadenza del termine di 120 giorni conteggiato dal suo rimpatrio.

Non potrebbero più esserci problemi sul fatto che la malattia sia correlata al lavoro o meno. Pertanto, il marittimo ha correttamente presentato la sua denuncia per il pagamento delle indennità di invalidità permanente e totale nei confronti dei convenuti dopo la scadenza del periodo di 120 giorni dal suo rimpatrio.

La Corte ha anche sottolineato che il marittimo non ha l’obbligo di assicurarsi il parere del proprio medico. L’osservanza da parte del marittimo di tale procedura presuppone che il medico della compagnia abbia formulato una valida valutazione della sua idoneità o inidoneità al lavoro prima della scadenza dei periodi di 120 o 240 giorni.

In assenza di valida certificazione da parte del medico curante, il marittimo non ha nulla da contestare e la legge interviene per considerare definitivamente la sua disabilità come totale e permanente.

(L’avvocato Dennis R. Gorecho dirige la divisione marittimi degli uffici legali di Sapalo Velez Bundang Bulilan. Per commenti, inviare un’e-mail  a [email protected] o chiamare 09175025808 o 09088665786)

https://cebudailynews.inquirer.net/421772/the-company-doctors-incomplete-and-doubtful-assessment-in-disability-benefits-cases

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