Settore del trasporto marittimo
Al fine di garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento alle navi che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano, imbarco ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, avviene secondo le seguenti modalità:
1) coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
2) coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
a) al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge;
b) in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), sono effettuate secondo le modalità definite dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Le foto e gli articoli presenti su “Torre d’amare” sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, indirizzo email [email protected], che provvederà prontamente alla rimozione. I nostri contatti. Tel Ufficio dalle 09.00 alle 17.00 +393770803697, Redazione [email protected], whats app 3496804446 sempre attivo.